L'ambito di applicazione del privilegio generale mobiliare ex art. 2776 c.c., in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili

08 Febbraio 2017

La collocazione sussidiaria forma spesso oggetto di contestazioni in sede di ricavato; tuttavia non è agevole reperire precedenti giurisprudenziali specifici e recenti. L'ordinanza emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere inquadra correttamente le questioni giuridiche esaminate e perviene ad una conclusione che consente al creditore privilegiato di fare valere, in concreto, il diritto alla collocazione sussidiaria.
Massima

Va riconosciuta collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita degli immobili, regolata dall'art. 2776 c.c., al creditore privilegiato che ha proceduto ad una esecuzione infruttuosa sui beni mobili del debitore dopo il pignoramento immobiliare e che ha depositato la relativa documentazione entro il termine ultimo per l'intervento dei creditori privilegiati, ovverosia, ai sensi dell'art. 566 c.p.c., entro l'udienza di discussione del progetto di distribuzione

Il caso

In una espropriazione immobiliare intervengono alcuni creditori muniti di privilegio generale mobiliare per crediti di lavoro. Questi creditori vengono inseriti nel progetto di distribuzione subito dopo le spese di giustizia, con collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita ai sensi dell'art. 2776 c.c., il quale prevede in favore dei creditori muniti di privilegio generale, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, la collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

Sorgono contestazioni tra i creditori ai sensi dell'art. 512 c.p.c.

In primo luogo, ad alcuni creditori intervenuti viene contestato di non avere proceduto alla esecuzione infruttuosa sui beni mobili del debitore e di essersi limitati a richiamare il fatto che altro creditore aveva tentato inutilmente di aggredire i beni mobili del debitore.

All'unico creditore che aveva tentato l'esecuzione mobiliare, viene contestato che la procedura esecutiva mobiliare era stata iniziata dopo il pignoramento immobiliare e che la relativa documentazione era stata depositata soltanto all'udienza di discussione del progetto di distribuzione.

La questione

Il Giudice decide le contestazioni ex art. 512 c.p.c. ed esclude il diritto alla collocazione in favore dei creditori che non avevano tentato la esecuzione mobiliare sui beni del debitore.

Il Giudice, quindi, invita il professionista delegato a predisporre un nuovo progetto di distribuzione, nel quale inserire con collocazione sussidiaria soltanto il creditore munito di privilegio generale che aveva eseguito il pignoramento mobiliare infruttuoso.

Le soluzioni giuridiche

L'ordinanza esamina un istituto che ha una notevole rilevanza pratica e risolve in modo chiaro i principali dubbi che sono sorti nella applicazione dell'istituto della collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita dei beni immobili.

Il Tribunale, al fine di risolvere le contestazioni insorte tra i creditori, afferma:

a) che il creditore, che intende ottenere collocazione sussidiaria, deve dimostrare l'insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore mediante pignoramento negativo o di intervento nell'esecuzione mobiliare infruttuosa promossa da altri e non può giovarsi dell'infruttuoso pignoramento mobiliare negativo eseguito da altri creditori;

b) che la prelazione deriva dalla causa del credito e il requisito della «infruttuosa esecuzione sui mobili», necessario ai fini della collocazione sussidiaria, costituisce una condizione che consente al creditore di avvalersi del privilegio anche nell'espropriazione forzata immobiliare;

c) che la condizione della “infruttuosa esecuzione sui mobili” può verificarsi anche dopo che è stato eseguito il pignoramento immobiliare e deve essere verificata in sede di distribuzione del ricavato;

d) che il momento ultimo a disposizione del ceditore per dimostrare i presupposti per la collocazione sussidiaria coincide con il termine ultimo per l'intervento dei creditori (ovvero, l'udienza di discussione del progetto di distribuzione).

Osservazioni

La collocazione sussidiaria forma spesso oggetto di contestazioni in sede di ricavato; tuttavia non è agevole reperire precedenti giurisprudenziali specifici e recenti.

L'ordinanza emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere inquadra correttamente le questioni giuridiche esaminate e perviene ad una conclusione che consente al creditore privilegiato di fare valere, in concreto, il diritto alla collocazione sussidiaria.

L'istituto che stiamo esaminando è regolato dall'art. 2776 c.c., il quale stabilisce che alcuni crediti assistiti da privilegio generale sui beni mobili sono «collocati sussidiariamente» sul ricavato della vendita forzata degli immobili, «con preferenza rispetto ai crediti chirografari».

In forza della c.d. collocazione sussidiaria alcuni creditori privilegiati possono fare valere la loro prelazione anche nella espropriazione immobiliare; questi creditori sono collocati dopo quelli muniti di privilegio immobiliare o di ipoteca, ma prima dei chirografari.

I crediti che hanno diritto alla collocazione sussidiaria sono soltanto quelli richiamati dall'art. 2776 c.c.

Si tratta dei crediti relativi al T.F.R. e alle indennità dovute al lavoratore subordinato per il recesso senza preavviso e per cessazione del rapporto per morte del lavoratore, entrambe previste dall'art. 2118 c.c.; i crediti per spese funebri, d'infermità ed alimenti (privilegiati ex art. 2751 c.c.) e i crediti privilegiati ai sensi dell'art.2751-bis c.c., nonché quelli per i contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (privilegiati ai sensi dell'art. 2753 c.c.).

La collocazione sussidiaria spetta anche ai crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771 c.c., iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente, nonché ai crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 2776 c.c. subordina la collocazione sussidiaria alla «infruttuosa esecuzione sui mobili».

Pertanto il creditore munito di privilegio mobiliare deve preventivamente procedere a pignoramento mobiliare, per ottenere, qualora sia rimasto insoddisfatto, la collocazione sussidiaria sugli immobili e non può limitarsi a richiamare il fatto che altri creditori abbiano tentato una esecuzione mobiliare che è risultata infruttuosa.

Altra questione di notevole rilevanza pratica riguarda il momento in cui il creditore munito di privilegio generale mobiliare deve tentare l'esecuzione mobiliare.

Se il creditore munito di privilegio mobiliare aveva tentato l'esecuzione mobiliare prima dell'inizio dell'espropriazione immobiliare, non sorgono particolari problemi: il creditore avente diritto alla collocazione sussidiaria, che sia procedente o intervenuto nella espropriazione immobiliare, potrà depositare in qualsiasi momento copia del pignoramento negativo e/o di altra eventuale documentazione utile a dimostrare la «infruttuosa esecuzione sui mobili».

L'ordinanza in esame afferma che, al fine di ottenere la collocazione sussidiaria e prevalere sui creditori chirografari, il creditore munito di privilegio mobiliare può tentare l'esecuzione mobiliare anche dopo che è stato eseguito il pignoramento immobiliare.

Questa affermazione va pienamente condivisa, perché dalla esecuzione mobiliare infruttuosa non sorge un “nuovo” privilegio.

La «infruttuosa esecuzione sui mobili», infatti, costituisce soltanto il presupposto che consente al creditore di fare valere il privilegio mobiliare generale sul ricavato della vendita dei beni immobili.

Si tratta, quindi, del medesimo privilegio che assiste il credito sin dalla nascita, credito che deve essere anteriore al pignoramento immobiliare, in quanto l'art. 2916, n. 3, c.c. stabilisce che nella distribuzione della somma ricavata non si tiene conto dei «privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento».

Sulla base delle superiori considerazioni, va affermato che la preventiva esecuzione mobiliare infruttuosa può essere successiva al pignoramento immobiliare.

La documentazione che dimostra «l'infruttuosa esecuzione mobiliare» deve essere depositata entro il termine ultimo stabilito dalla legge per l'intervento dei creditori privilegiati, ovvero, ai sensi dell'art. 596 c.p.c., entro l'udienza di discussione del progetto di distribuzione.

Guida all'apprpfondimento
  • Astuni, Riflessioni sulla collocazione sussidiaria dei privilegi mobiliari (art. 2776 c.c.), in Riv. es. forzata, 2009, 4 (comento a Tribunale di Terni 9 febbraio 2009);
  • Andrioli, Dei privilegi, in Commentario Scialoja - Branca, sub art. 2776, Bologna-Roma, 1945, 235;
  • Tucci, I privilegi, in Trattato Rescigno, vol. 19, Torino, 185, 532.

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