Quando la società concessionaria del gas può accedere all'immobile per bloccare il contatore dell'utente moroso?

Redazione scientifica
06 Aprile 2017

Va respinto, in difetto di prova del contratto con l'utente finale e del rispetto della procedura di contestazione della morosità, il reclamo proposto avverso il diniego di tutela d'urgenza, invocato dalla società concessionaria del servizio gas, per...

Va respinto, in difetto di prova del contratto con l'utente finale e del rispetto della procedura di contestazione della morosità, il reclamo proposto avverso il diniego di tutela d'urgenza, invocato dalla società concessionaria del servizio gas, per accedere all'immobile del reclamato onde “disalimentare” il contatore del gas somministratogli dalla società di vendita con la quale il resistente aveva, a suo tempo, stipulato il relativo contratto di fornitura. (Nella specie, il Trib. ha respinto il reclamo, chiarito che, riguardo alla “chiusura del punto di riconsegna”, la richiesta dell'intervento di cui all'art.5 dell'All. A del Testo Integrato Morosità Gas (T.I.M.G.) da parte dell'esercente la vendita può dirsi ricevibile - ossia idonea a far sorgere un legittimo diritto di credito e, simmetricamente, sul versante della concessionaria, il relativo obbligo di adempiere - in quanto corredata dalla prova, agevolmente esigibile dalla concessionaria, sia del contratto con l'utente finale – per assolvere l'onere preliminare di dimostrare la legittimazione passiva del resistente rispetto ad una pretesa giuridica che, sebbene stimolata dalla società di vendita, resta comunque, a tutti gli effetti, della società istante - sia dell'avvenuto rispetto della procedura di contestazione della morosità).

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