Sull'ammissibilità della conversione ex art. 495 c.p.c. del pignoramento presso terzi di crediti

08 Giugno 2017

Le questioni affrontate dal giudice dell'esecuzione sono due: la possibilità di ammettere la conversione ex art. 495 c.p.c. in caso di pignoramento presso terzi di crediti e la conseguente possibilità di rateizzare il pagamento della somma da convertire.
Massima

Deve ritenersi ammissibile la conversione ex art. 495 c.p.c. anche nel caso di pignoramento presso terzi di crediti. Inammissibile è, invece, la possibilità di rateizzare la somma da convertire, e ciò in quanto il quarto comma dell'art. 495 c.p.c. prevede espressamente la possibilità di rateizzare i pagamenti solo nel caso in cui il pignoramento colpisca beni immobili o beni mobili.

Il caso

Il debitore esecutato nell'ambito di una procedura di espropriazione presso terzi depositava istanza di conversione del pignoramento, con apertura di libretto e deposito di un quinto della somma precettata, e connessa richiesta di rateizzazione del pagamento.

Nel corso della prima udienza, il creditore procedente depositava la dichiarazione rilasciata dal terzo, parzialmente positiva, e si opponeva sia alla richiesta di conversione, sia a quella di rateizzazione.

La questione

Le questioni affrontate dal giudice dell'esecuzione sono fondamentalmente due.

La prima, inerente alla possibilità di ammettere la conversione ex art. 495 c.p.c. in caso di pignoramento presso terzi di crediti.

La seconda, il cui esame è necessariamente subordinato alla risoluzione in senso positivo della prima, riguardante la possibilità, nel caso di specie, di rateizzare il pagamento della somma da convertire.

Le soluzioni giuridiche

Il giudice dell'esecuzione conclude nel senso dell'ammissibilità della richiesta di conversione ex art. 495 c.p.c. del pignoramento presso terzi di un diritto di credito sulla base di un argomento testuale e di uno sistematico.

Sotto il primo profilo, infatti, è lo stesso art. 495, primo comma, c.p.c. ad ammettere la possibilità di sostituire «ai crediti pignorati» una somma di denaro; inoltre, se è vero tale norma richiama esclusivamente l'assegnazione di cui all'art. 552 c.p.c., che fa riferimento alle cose dovute dal terzo, è proprio nel corpo di quest'ultima disposizione che è possibile rinvenire un rinvio all'art. 553 c.p.c., in tema di assegnazione e vendita di crediti.

Dal punto di vista sistematico, invece, il Tribunale di Milano valorizza la collocazione dell'art. 495 c.p.c. per enfatizzarne l'essenza di estrema opzione percorribile dal debitore al fine di evitare il pignoramento, una volta che non sia stato possibile percorrere le vie di cui al precedente art. 494 c.p.c., in tema di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario ovvero di sostituzione della res pignorata con una somma di denaro dell'ammontare prescritto dal terzo comma della norma: l'istituto della conversione di cui all'art. 495 c.p.c., in altri termini, assurgerebbe a ultima (e insopprimibile) opzione per il debitore che voglia evitare il pignoramento, anche laddove si tratti del pignoramento di un credito vantato nei confronti di un terzo.

La posizione assunta dal Tribunale di Milano è ulteriormente avvalorata dal precedente, richiamato in motivazione, rappresentato da Cass. sez. III, 23 marzo 2011, n. 6662, che, nella misura in cui è venuta ad affermare che l'avvertimento al debitore esecutato, previsto dall'art. 492, terzo comma, c.p.c., volto a renderlo edotto delle modalità e dei termini per poter sostituire ai crediti pignorati una somma di danaro, è elemento essenziale di ogni atto di pignoramento, a prescindere dalla forma particolare che rivesta in ragione della natura del bene pignorato, con la conseguenza che esso deve essere contenuto anche nell'atto notificato personalmente al debitore ai sensi dell'art. 543 c.p.c., implicitamente è venuta ad ammettere la possibilità di ricorrere all'istituto della conversione anche nell'ambito dell'espropriazione presso terzi.

Risolta positivamente la questione relativa all'ammissibilità della conversione del pignoramento presso terzi di crediti, il giudice dell'esecuzione ha affrontato il secondo quesito, relativo alla possibilità per il debitore di accedere alla rateizzazione del proprio debito.

La risposta fornita all'interrogativo, in questo caso, è negativa. Il quarto comma dell'art. 495 c.p.c., che appunto disciplina la predetta possibilità di rateizzazione, la prevede esclusivamente nell'ipotesi in cui «le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili»; né, si aggiunge, pare percorribile la strada dell'applicazione analogica di tale norma al pignoramento di crediti, stante l'assenza, in tale ipotesi, della ratio sottesa alla disciplina, ossia il contemperamento tra l'esigenza del creditore alla rapida soddisfazione del proprio credito e quella del debitore a conservare il bene staggito: nel pignoramento presso terzi, infatti, già esiste una somma certa, liquida ed esigibile da assegnare, sicché per il creditore rappresenterebbe un ingiustificato (e ingiusto) sacrificio quello di accompagnare alla possibilità di conversione altresì quella di rateizzazione.

Osservazioni

La pronuncia del Tribunale di Milano appare senz'altro condivisibile e accompagnata da un adeguato impianto argomentativo.

Appare opportuno, in questa sede, procedere soltanto ad una precisazione attorno all'oggetto della sostituzione, nell'ipotesi di conversione ex art. 495 c.p.c. presa in esame.

Il Tribunale di Milano, infatti, discostandosi dal testo della norma in esame, che configura quale oggetto di sostituzione una «somma di denaro», ha più volte affermato che l'istituto della conversione è volto alla sostituzione della res pignorata con un diritto di credito e che, dunque, nel caso di specie si sarebbe al cospetto di una richiesta di sostituzione di un diritto di credito con un altro diritto di credito.

L'affermazione è senz'altro esatta ma, ci pare, meritevole di una precisazione: il diritto di credito oggetto della sostituzione, infatti, dev'essere inteso come quello vantato dal soggetto esecutato nei confronti del soggetto depositario della somma di denaro offerta in sostituzione della res; di talché, è più analiticamente, l'istanza ex art. 495 c.p.c. avrebbe ad oggetto la sostituzione del diritto di credito vantato nei confronti del terzo con il diritto di credito vantato nei confronti del depositario della somma di denaro offerta in sostituzione.

Guida all'approfondimento

Sulle specifiche questioni si rinvia alla giurisprudenza riportata nel testo, nonché in dottrina, a:

  • Acone, Conversione del pignoramento e pignoramento di crediti, in AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma, II, Milano, 2006;
  • Capponi, La “nuova” disciplina sulla conversione del pignoramento, in Riv. dir. proc., 1999, 109;
  • Garbagnati, In tema di conversione del pignoramento, in Riv. dir. proc., 1992, 418;
  • Montesano, Conversione del pignoramento e distribuzione del denaro, in Riv. dir. proc., 1965, 383;
  • Tarzia, La conversione del pignoramento con versamento rateale, in Riv. dir. proc., 1976, 463.

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