Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione

07 Luglio 2016

La norma dell'art. 648 c.p.c. è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lett. m) del d.l. 3 maggio 2016 n. 59, conv., con mod., in l. 30 giugno 2016, n. 119, che ha sostituito nel corpo del comma 1 la parola «concede» con l'espressione «deve concedere».
Introduzione

La norma dell'art. 648 c.p.c. è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lett. m) del d.l. 3 maggio 2016 n. 59 (conv., con mod., in l. 30 giugno 2016 n. 119 ) che ha sostituito nel corpo del comma 1 la parola «concede» con l'espressione «deve concedere».

La norma era già stata oggetto di revisione ad opera dell''art. 78, comma 1, lett. b, del d.l. n. 69/2013 (conv. con mod., in l. n. 98/2013), che aveva aggiunto alla locuzione «con ordinanza non impugnabile» le parole «provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile».

Secondo il nuovo testo dell'art. 648 c.p.c., comma 1, «Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali». Il comma 2 continua a prevedere che il giudice «deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni».

La norma, in sostanza, affida al giudice istruttore il potere di concedere, su istanza del creditore, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, nonostante quest'ultimo sia stato opposto e nell'attesa dell'esito della sentenza conclusiva del giudizio. Alla luce delle ultime modifiche, il giudice è vincolato alla concessione dell'esecuzione in parola rispetto alle somme non contestate, sempre che l'opposizione non sia stata proposta per vizi meramente procedurali.

L'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto prima delle recenti modifiche

A norma dell'art. 648 c.p.c., il giudice ha il potere discrezionale di concedere l'esecuzione provvisoria del d.i. opposto quando l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Mentre la prova scritta consiste in qualunque documento atto a provare l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato dal ricorrente opposto o l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi di esso, l'espressione “pronta soluzione” riguarda i mezzi di prova posti a sostegno dell'opposizione, quelli cioè che non comportino un'istruzione probatoria vera e propria, come quelli che fondati sul fatto notorio, su fatti pacifici inter partes o su ammissioni del ricorrente. Generalmente si ritiene che per pronta soluzione si intenda l'opposizione che non richieda una lunga trattazione o istruttoria. L'art. 9, comma 3, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 ha inserito un periodo al comma 1 dell'art. in questione, stabilendo che il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del d.i. opposto rispetto alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali, dando dunque seguito anche ai suggerimenti della giurisprudenza sul punto (Trib. Milano 27 marzo 1991, in Giust. civ., 1991, I, 2816; Trib. Como, 17 aprile 1996, in Giur. it., 1996, I, 2, 814 e ss. con nota di Belli; Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 2006, n. 3013).

Il comma 2 della norma, come reinterpretato dalla Consulta (C. Cost., 4 maggio 1984, n. 137) prevede che il giudice possa concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto se la parte che l'ha chiesta offra cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Parte della dottrina aveva evidenziato come la norma dovesse essere interpretata nel senso dell'esistenza di un vincolo per il giudice, in presenza dei presupposti da essa previsti – e quindi non contestazione delle somme, opposizione non fondata su vizi procedurali e istanza di parte - alla concessione dell'esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto (Vulllo, Le disposizioni processuali, 22; Conti, il d.lg. n. 231/2002 di trasposizione, 119). In sostanza tale dottrina aveva segnalato come la previsione della disposizione che utilizza(va) il verbo “concede” e non “può concedere” doveva essere intesa come vincolante, in presenza dei presupposti ivi previsti, per il giudice (Vullo, Le disposizioni processuali, 22).

Spunti nello stesso senso della dottrina erano giunti anche dalla giurisprudenza di merito la quale aveva in più occasioni affermato che la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto per le somme non contestate deve essere concessa, in assenza di vizi procedurali, nei limiti in cui la contestazione dell'opponente non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dovendosi funzionalmente collegare la seconda proposizione dell'art. 648 comma 1 c.p.c. alla prima proposizione della stessa disposizione (Trib. Reggio Calabria, sez. II, 13 dicembre 2004; Trib. Palermo, 10 dicembre 2002, in Giur. merito, 2005, 41 e ss.; Trib. Verona, 8 ottobre 2004, ivi, 2005, 288 e ss.).

In giurisprudenza di merito si era anche precisato che, una volta proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo, la provvisoria esecuzione rispetto alle somme non contestate non si estenderebbe alle spese processuali che siano state eventualmente liquidate con il provvedimento monitorio (così Trib. Belluno, 31 marzo 2004).

Sempre nella giurisprudenza di merito si era affermato inoltre che, ai sensi del disposto della norma come modificato nel 2002, non può essere concessa la provvisoria esecuzione parziale allorché la contestazione dell'opponente investa l'intera somma ingiunta. Ciò si tradurrebbe in una sostituzione o modifica del decreto, che spetta al Giudice soltanto in fase di decisione, visto che l'orientamento giurisprudenziale contrario all'ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo, ha trovato conferma nella citata modifica dell'art. 648 c.p.c. ad opera dell'art. 9 d.lg. n. 231 del 2002 che l'ha selettivamente introdotta nella sola e specifica ipotesi in cui sia contestata solo una parte dell'importo ingiunto (Trib. Torino, sez. III, 4 febbraio 2011; Trib. Torino, sez. III, 5 dicembre 2006; Trib. Torino, ord., 17 marzo 2006 ; Trib. Ivrea, 5 novembre 2004 in Redazione Giuffrè 2004; Trib. Verona, 8 ottobre 2004 in Giur. merito 2005, f. 2, 288; Trib. Verona, 18 agosto 2003 in Giur. merito 2004, 1118; Trib. Milano, 16 dicembre 1997 in Foro padano 1999, I, 212; Trib. Torino, 25 febbraio 1992 in Giur. it. 1993, I, 2, 110; Cass. civ., 07 luglio 1976 n. 2549 in Giust. civ. 1976, I, 1620).

L'intervento normativo effettuato con il d.l. 3 maggio 2016, n. 59 e successiva l. di conv. 30 giugno 2016, n. 119

Alla luce del testo del comma 1 dell'art. 648 c.p.c. come risultante dalle ultime modifiche, pertanto, il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali. Si è quindi posto rimedio alla incongruenza per cui poteva ritenersi, in parte qua, esistente un potere discrezionale del giudice, mentre in presenza di non contestazione, pur se parziale, e in presenza dei presupposti richiesti dalla norma, il giudice dell'opposizione è obbligato a concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di una ipotesi diversa da quella prevista dalla prima parte del primo comma della previsione nel caso di opposizione non basata su prova scritta o di pronta soluzione (A. Tedoldi, sub art. 648, 828 e ss.).

Guida all'approfondimento

A. TEDOLDI, sub art. 648, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, vol. II, Tomo I, Torino, 2013, 828 e ss.;

M. FARINA, sub art. 648 c.p.c., in Codice di procedura civile commentato, a cura di N. Picardi, B. Sassani, A. Panzarola, Milano, 2015, 3540;

VULLO, Le disposizioni processuali del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in Studium iuris, 2003, 21 e ss.;

CONTI, Il d.lgs. n. 231/2002 di trasposizione della direttiva sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, in Il Corriere Giuridico, 2003, 102 e ss.

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