Rinuncia al ricorso dopo la comunicazione della fissazione della pubblica udienza: la Corte deve pronunciarsi con ordinanza
07 Settembre 2017
La vicenda. Un avvocato proponeva ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso la deliberazione presa nei suoi confronti dal Consiglio dell'ordine degli avvocati competente. Fissata la data di udienza per la trattazione del ricorso e comunicato il relativo decreto di fissazione dell'udienza, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso. Le Sezioni Unite, data la ritualità della rinuncia, avvenuta secondo le prescrizioni dell'art. 390 c.p.c., dichiarano l'estinzione del processo di cassazione mediante ordinanza.
Estinzione del processo per rinuncia. Nel pronunciarsi con ordinanza sull'estinzione del processo, le Sezioni Unite enunciano il principio di diritto in base al quale: «nel vigore del testo dell'art. 391, primo comma, c.p.c., sostituito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. i), d.l. n. 168/2016, conv. con modif., nella l. n. 197/2016, la decisione della Corte di Cassazione sull'estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza, deve avvenire all'esito di essa con la forma dell'ordinanza».
L'ordinanza quale forma “ordinaria” della decisione sull'estinzione. Per i giudici del Supremo Collegio, tale decisione deve essere assunta con ordinanza in quanto il primo comma dell'art. 391 c.p.c., attualmente vigente, prevede che questa sia la veste formale "ordinaria" della pronuncia di estinzione, ove la Corte non debba decidere su altri ricorsi relativi al medesimo giudizio. |