Il giudice territorialmente competente per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo
07 Settembre 2017
Qual è il Tribunale territorialmente competente a conoscere la domanda proposta ex art. 188 ultimo comma disp. att. c.p.c., nel caso in cui si voglia accertare l'inefficacia della notifica di un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di soggetto con sede nella circoscrizione di un Tribunale diverso da quello che ha emesso il decreto ingiuntivo? (Quindi decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale A nei confronti di soggetto con sede nel circondario del Tribunale A su ricorso di soggetto con sede nel circondario del Tribunale B).
L'art. 188 disp. att. c.p.c. dopo avere premesso al comma 1 che la parte alla quale non è stato notificato il decreto di ingiunzione nei termini di cui all'art. 644 c.p.c. può chiedere con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l'inefficacia, all'ultimo comma precisa che il rigetto dell'istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che il ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. è ammissibile solo con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente. Se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c. a seconda dei casi (Cass. civ., n. 3552/2014). Il decreto ingiuntivo notificato in modo inesistente o giuridicamente inesistente è inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e detta inefficacia può essere fatta valere sia ricorrendo al Giudice che ha emesso il decreto stesso (art. 188 disp. att. c.p.c.), sia con un'autonoma azione ordinaria di accertamento negativo (art. 188 ultimo comma disp. att. c.p.c.), sia mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (Trib. Torino, sez. feriale, 31 agosto 2011). Ciò premesso, nel caso di specie, appare evidente come trattandosi di esperimento di un'azione ordinaria di accertamento negativo espressamente prevista dall'ultimo comma del citato art. 188 disp. att. c.p.c., non trovando applicazione la regola di cui all'art. 645 c.p.c. in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, nel determinare la competenza territoriale del giudice adito debbano considerarsi gli ordinari criteri relativi alla vocatio in jus del convenuto nel giudizio ordinario o sommario di cognizione. Quindi, se il convenuto è sostanzialmente il creditore che in precedenza aveva richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo la cui notifica si chiede accertarsi l'inefficacia (da parte dell'ingiunto-attore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 188 disp. att. c.p.c.) è nel luogo di residenza dello stesso creditore-convenuto, che dovrà incardinarsi il relativo giudizio ordinario di accertamento negativo del credito dinanzi al giudice territorialmente competente. |