Fallimento: dalla comunicazione via pec della cancelleria decorre il termine breve di impugnazione

Redazione scientifica
08 Febbraio 2017

In tema di fallimento, è inammissibile per tardività il ricorso in Cassazione, se la comunicazione via pec, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato, è avvenuta in data 14 maggio 2015 e il ricorso viene notificato il 12 novembre 2015, essendo decorso il termine breve di impugnazione.

La vicenda. La Corte d'appello respingeva l'opposizione alla dichiarazione di fallimento poiché - diversamente quanto prospettato dal legale rappresentante della società in liquidazione – era stata riscontrata la regolarità della notificazione dell'istanza di fallimento.

Veniva quindi proposto ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo. Il Concordato Preventivo eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 19, n. 14, l. fall..

La valenza della comunicazione della cancelleria via Pec... La Cassazione riscontra effettivamente che «il ricorso è stato proposto tardivamente rispetto alla data di comunicazione, via pec, della sentenza impugnata per cassazione».

Invero, l'art. 133 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 1, lett. b) d.l. n. 90/2014, conv. con l. n. 114/2014, «secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione (…) ai fini della normale decorrenza del termine breve di impugnazione, solo nel caso di atto di impulso di controparte»; tale previsione però «non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria» (Cass. civ., sez. VI-3, 5 novembre 2014, n. 23526).

…in caso di reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Di recente la Suprema Corte, con sent. n. 10525/2016, ha stabilito che «la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, l. fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ex art. 16, comma 4, d.l. n.179/2012 conv. con modifiche dalla l. n. 221/2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in Cassazione ex art. 18, comma 14, l. fall.», a nulla rilevando il nuovo art. 133 c.p.c..

Sulla base di tali argomenti, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tardività, essendo stato notificato da parte della cancelleria il 14 maggio 2015 e il ricorso per cassazione notificato in dato 12 novembre 2015.

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