La notifica a persona giuridica irreperibile: l’interpretazione del novellato art. 145 c.p.c.

Redazione scientifica
09 Febbraio 2017

A seguito della modifica ex lege n. 263/2005, l'art. 145 c.p.c. deve interpretarsi nel senso che la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche è consentita attraverso l'uso delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purchè la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale.

Il caso. Le signore A.M.F, G.M, O.M. E M.C.M., comproprietarie di un immobile, dato in locazione alla società I.P.M., adivano il Tribunale per sentir condannare la conduttrice al pagamento di canone, oneri condominiali e imposta di registro, di cui era debitrice. La convenuta società non si costituiva in giudizio.

I Giudici di prime cure accoglievano la domanda attorea.

La notifica alla persona giuridica irreperibile… La soccombente società proponeva allora appello eccependo la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, poiché l'ufficiale giudiziario non aveva rinvenuto alcuna persona presso la sede dell'appellante che poteva ricevere l'atto e pertanto aveva dato corso agli incombenti ex art. 140 c.p.c..

La Corte territoriale confermava la pronuncia di primo grado.

…come si esegue? Veniva allora proposto dalla soccombente società ricorso per cassazione. Con un unico motivo si censurava la pronuncia di merito per aver violato gli artt. 140 e 145 c.p.c.: a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 263/2005, l'art. 145 c.p.c. «non ammette più la notifica ex art. 140 c.p.c. alle società, ma la consente unicamente nei confronti della persona fisica che ne sia legale rappresentante». Alla stregua di quanto detto, la notifica che era stata posta in atto nei confronti della società ex art. 140 c.p.c. doveva ritenersi nulla a norma del comma 3 dell'art. 145 c.p.c..

«Il ricorso è fondato».

Il nuovo art. 145 cit. prevede la possibilità di notificazione ex art. 140 cit., ma solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società o presso il legale rappresentante; tale forma notificatoria non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale. Più precisamente «la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purchè la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale» (Cass. n. 9237/2012).

Nel caso in esame quindi la notifica alla società è da ritenersi nulla.

La Cassazione accoglie il ricorso e rinvia la causa.

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