Perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. nei confronti del destinatario
08 Maggio 2016
Massima
La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (cfr. Corte cost. n. 3 del 2010).
Il caso
Un condominio adiva il giudice di pace di Roma, per ottenere il pagamento di alcune rate condominiali da parte di un condomino moroso, anagraficamente residente ad altro indirizzo. La notifica dell'atto introduttivo di lite veniva eseguita non nella residenza anagrafica, bensì presso il condominio, nel cui edificio il predetto condomino aveva lo studio professionale. Il portiere dello stabile rifiutava la ricezione dell'atto. La notifica veniva, pertanto, eseguita con l'osservanza delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. Nel corso del giudizio di primo grado, il condomino moroso – pur ignaro della citazione (come asserito in sede di ricorso innanzi al giudice di legittimità) – provvedeva al pagamento del dovuto e il giudice adito dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite. Seguiva appello del condominio affinché, in riforma di tale pronuncia, il convenuto fosse condannato al rimborso delle suddette spese, per sua soccombenza virtuale, essendo il pagamento avvenuto successivamente alla notifica dell'atto di citazione: notifica perfezionatasi il 2 dicembre 2006, con la ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto di citazione presso la casa comunale; pagamenti avvenuti il 7 e il 9 dicembre 2006. La domanda proposta dall'appellante veniva accolta dal Tribunale di Roma, sul rilievo che la notifica doveva ritenersi perfezionata in data precedente a quella del pagamento. L'originario convenuto proponeva ricorso per cassazione deducendo l'inesistenza/nullità della notifica per mancata osservanza delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. (in particolare, per omessa affissione alla porta dello studio dell'avviso di deposito) e, in subordine, asserendo la tempestività del pagamento, giacché la notifica doveva ritenersi perfezionata il 12 dicembre 2006, vale a dire dieci giorni dopo la ricezione della raccomandata informativa da parte del portiere dello stabile. La questione
La questione giuridica sottoposta alla Corte Suprema di Cassazione e che interessa in questa sede è stata quella di stabilire il momento perfezionativo, nei confronti del destinatario, della notificazione dell'atto di citazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte ha, in primo luogo, affermato la ritualità della notificazione, stante il puntuale adempimento delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., osservando che l'eccepita nullità (relativa) per l'eventuale mancata affissione alla porta dello studio dell'avviso di deposito dell'atto doveva ritenersi sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c., avendo il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito. In secondo luogo, quanto al momento perfezionativo della notifica, la Suprema Corte ha affermato che la conoscibilità dell'atto doveva presumersi avvenuta il 2 dicembre 2006, data di ricezione della raccomandata informativa da parte del portiere dello stabile. La Corte ha escluso che la notifica dovesse ritenersi perfezionata il 12 dicembre 2006, «decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata», affermando che, così come dettato dalla Consulta con la sentenza n. 3 del 2010, la conoscibilità dell'atto si concreta con il ricevimento della raccomandata informativa, mentre il perfezionamento della notifica trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata rileva unicamente nell'ipotesi - non verificatasi nel caso di specie - in cui la medesima non sia stata ricevuta.
Osservazioni
Poiché la notificazione ex art. 140 c.p.c. costituisce un mero sviluppo di quella non potuta portare a termine ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ed essendo ivi fissato un tassativo ordine gerarchico dei luoghi (residenza, dimora, domicilio), la notifica effettuata presso il domicilio del destinatario è nulla ove non risulti dagli atti che non erano conosciute dal notificante né la residenza né la dimora, avendo il domicilio carattere residuale rispetto a tali altri due luoghi (Cass. civ., sez. II, 2 ottobre 2008, n. 24544). Per ciò che consta dalla sintetica esposizione in fatto effettuata nella sentenza che si annota, la residenza anagrafica del condomino moroso era nota. Di conseguenza, la notifica si sarebbe dovuta tentare in prima istanza in tale luogo. La conseguente nullità deve, comunque, ritenersi sanata avendo l'atto raggiunto il proprio scopo. Appieno condivisibile deve ritenersi la soluzione data, per l'ipotesi di effettività della circostanza (peraltro negata dalla Corte), alla quaestio posta mediante eccezione di inesistenza/nullità della notificazione per inosservanza di una (l'affissione alla porta dello studio) delle tre formalità prescritte per il perfezionamento della notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Se è vero che l'omissione di uno soltanto fra tali adempimenti comporta nullità (giammai inesistenza, «vizio» che si configura soltanto ove la notifica venga eseguita in un modo assolutamente non previsto dal codice di rito o in luogo privo di collegamento con il destinatario), è altresì vero che si tratta di nullità relativa, pertanto sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e, nella specie – ammessane la sussistenza -, sanata per effetto del raggiungimento dello scopo (da ultimo, Cass. civ., sez. V, 13 gennaio 2016, n. 384). Nell'attualità, a seguito dell'intervento della sentenza della Consulta n. 3 del 2010 (e, per quanto inerente alla scissione dei momenti perfezionativi della notifica, a seguito delle sentenze della stessa Consulta n. 477 del 2002, n. 28 e n. 97 del 2004, n. 154 del 2005), si afferma ormai costantemente che debbono tenersi distinti i momenti del perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c., dovendo farsi coincidere quello relativo al notificante con il momento in cui viene completata l'attività che su di lui incombe e quello relativo al destinatario con il momento in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto, o con il ricevimento (non la semplice spedizione) della raccomandata a.r. informativa o con il maturarsi del periodo di «compiuta giacenza» della medesima. Nel caso concreto, in puntuale osservanza del dictum della Consulta, la Corte ha affermato che la conoscibilità dell'atto doveva presumersi avvenuta il 2 dicembre 2006, vale a dire nel momento della ricezione della raccomandata informativa (spedita al nome del ricorrente) da parte del portiere dello stabile e non già il successivo 12 dicembre 2006, al maturarsi della «compiuta giacenza» (dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata). Il perfezionamento della notifica al verificarsi di quest'ultimo evento rileva, invero, unicamente nell'ipotesi in cui la raccomandata non sia stata ricevuta, diversamente da quanto occorso nel caso di specie. Da quella data il ricorrente è stato, pertanto, posto in condizione di conoscere l'atto di citazione; per l'effetto, i pagamenti eseguiti in data 7 dicembre 2006 e 9 dicembre 2006 debbono ritenersi tardivi rispetto al momento perfezionativo della notifica della citazione. Merita, a tal punto, rammentare che la notificazione è volta a dare conoscenza legaledi un atto del processo, quale condizione prevista dalla legge perché si verifichino ulteriori effetti processuali, mediante la consegna al destinatario, per il tramite di un intermediario, di una copia integrale ed autentica dell'atto medesimo. La conoscenza legale cui la notificazione tende non va confusa con la conoscenza effettiva dell'atto, che costituisce scopo del tutto estraneo alla disciplina giuridica della notificazione e che, attraverso la notificazione, è resa soltanto possibile, senza però potersi realizzare in mancanza della diligente collaborazione del notificando. Il procedimento di notificazione mira non già alla conoscenza effettiva, da parte del notificando, dell'atto da notificare, bensì alla conoscibilità concreta dello stesso, che – secondo l'astratta valutazione svolta dal legislatore – risulta assicurata in misura adeguata dall'osservanza delle formalità di volta in volta richieste dalla legge.
CAPONI R., La Corte costituzionale e le notificazioni nel processo civile, in Foro it., 2010, I, 739; CONTE R., Sull'incostituzionalità dell'art. 140 c.p.c., in Corr. giur. 2010, 4, 467; LUISO F. Diritto processuale civile, 2, Milano 2015; MATTEINI CHIARI S.- DI MARZIO M., Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014; POLI E., Il momento di perfezionamento della notificazione a persona irreperibile, in Giust. Civ. 2011, 6, 1, 1413
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