“Gratuito patrocinio” e Regolamento CE sulle obbligazioni alimentari

08 Giugno 2016

Competenza a liquidare il compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza prestata nella procedura di rilascio della dichiarazione di esecutività della decisione di una autorità giudiziaria straniera.
Massima

La competenza a liquidare il compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza prestata nella procedura di rilascio della dichiarazione di esecutività della decisione di una autorità giudiziaria straniera e nel conseguente procedimento di esecuzione forzata, spetta non già alla Corte di appello che abbia delibato il titolo esecutivo straniero ma al giudice del luogo ove è avvenuta l'esecuzione (luogo di residenza dell'esecutato).

Il caso

A seguito di domanda, presentata dall'autorità centrale ai sensi dell'art. 55 del reg. CE 4/2009, di dichiarazione di esecutività ed esecuzione di una sentenza dell'autorità giudiziaria austriaca, che aveva riconosciuto un credito alimentare in favore di un minore nei confronti di un soggetto residente nel circondario del Tribunale di Verona, il Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, ottiene dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Verona l'ammissione in via provvisoria del predetto minore al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli art. 44 dello stesso regolamento.

Una volta dichiarata esecutiva la sentenza straniera ad opera della Corte di appello competente, e conclusa con esito negativo la conseguente procedura esecutiva, il difensore della parte ammessa avanza istanza di liquidazione del proprio compenso per l'intera attività espletata al Tribunale di Verona, che l'accoglie.

La questione

La pronuncia in esame è interessante sotto almeno due profili.

Innanzitutto perché offre lo spunto per esaminare rapidamente la speciale disciplina in tema di patrocinio a spese dello Stato contenuta nel regolamento CE 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e per valutare come essa si raccordi con quella nazionale.

Il provvedimento consente poi di riflettere su quale sia il giudice competente a liquidare il compenso allorquando, come è accaduto nel caso di specie, l'attività del difensore sia stata resa in due procedimenti distinti ma tra loro strettamente connessi.

Le soluzioni giuridiche

Orbene, partendo dal primo degli aspetti sopra citati, è opportuno innanzitutto segnalare come il regolamento, al fine di tutelare i creditori che devono recuperare gli alimenti da un debitore che vive o lavora all'estero e si rifiuta di prestare il sostegno finanziario dovuto, abbia istituito un sistema di cooperazione tra gli stati membri chiamati a fornire assistenza agli aventi diritto alle prestazioni alimentari.

Al suo capo V sono previste disposizioni particolari per il diritto al patrocinio a spese dello Stato che integrano, in parte sostituendola, la disciplina introdotta dalla direttiva 2003/8 CE, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, invero solo civili, attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato, che è stata recepita in Italia con il d.lgs. 27 maggio 2005, n. 116.

Il regolamento nelle ipotesi di cooperazione tra autorità centrali disciplinate al capo VII stabilisce quanto segue:

1) hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato i soggetti aventi la residenza nello stato membro dell'autorità centrale richiedente;

2) gli stati membri richiesti sono tenuti a concedere il gratuito patrocinio senza poter effettuare valutazione alcuna nemmeno in relazione alla sua manifesta infondatezza, per tutte le domande presentate tramite le autorità centrali da un creditore ai sensi dell'art. 56, par. 1 lett. a) e b), vale a dire le domande di riconoscimento o di riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione o di esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto relative alle obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione a beneficio di minori di anni 21 (art. 46);

3) Fuori dei casi indicati al punto precedente il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso conformemente alla legislazione nazionale.

Pertanto, per quanto attiene ai presupposti di ammissione al beneficio, nelle ipotesi di cui al predetto punto 2, tra le quali rientra quella che ha dato origine al provvedimento in esame, si prescinde non solo dalla valutazione della manifesta infondatezza della domanda ma anche dal requisito reddituale fissato dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 116/2005, che ha recepito la direttiva 2003/8, in un importo non superiore ad euro 9.296,22.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati al quale sia rivolta l'istanza di ammissione è quindi tenuto ad accoglierla senza poter fare valutazioni sul merito di essa e fatta salva la possibilità di sindacarne la ammissibilità.

Nel caso di specie l'istanza era stata presentata al Coa di Verona sul presupposto che nel circondario del relativo tribunale, ove risiedeva il debitore, avrebbe (eventualmente) dovuto aver luogo l'esecuzione forzata della decisione straniera, una volta che fosse stata delibata.

Una simile scelta è stata avallata dapprima dal Coa e successivamente dal Tribunale che, nel valutare l'istanza di liquidazione presentata dal difensore, ha ribadito il predetto criterio attributivo della competenza affermando che l'incarico conferito dal affidato al professionista «aveva lo scopo di assicurare la riscossione coattiva del credito della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per il tramite di un procedimento esecutivo per cui sarebbe stato competente il Tribunale di Verona».

Orbene, questo ragionamento non può essere condiviso.

Infatti, a prescindere dalla considerazione che esso valorizza, un dato processuale che era meramente eventuale al momento della presentazione dell'istanza, è evidente come in realtà la prima attività, in ordine temporale, che il mandato difensivo richiedeva, e che è stata poi compiuta, era quella diretta ad ottenere la dichiarazione di esecutività della decisione straniera alla Corte di appello competente (Venezia) ai sensi degli artt. 38 e 39 del regolamento CE 44/2001.

Pertanto, quantomeno l'istanza di ammissione relativa alla fase di delibazione della sentenza, avrebbe dovuto essere presentata al Coa della città lagunare, in applicazione del disposto dell'art. 124, comma 2, del d.P.R. 115/2002 che individua, quale criterio attributivo della competenza a provvedere del Coa, il luogo davanti al quale pende il processo o in alternativa quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.

Peraltro, se si considera che la fase davanti alla Corte di appello aveva costituito il necessario antecedente della successiva procedura esecutiva, ben si può affermare che anche per essa potesse valere l'ammissione che fosse stata disposta dall'organo sopra citato (malgrado il processo esecutivo inizi solo con il pignoramento, tra i commentatori prevale l'opinione che il patrocinio a spese dello Stato possa essere ottenuto anche per l'assistenza tecnica necessaria alla redazione dell'atto di precetto o dell'atto di pignoramento).

A conforto di tale conclusione milita innanzitutto il disposto dell'art. 75, comma 1, del d.P.R 115/2002, che stabilisce che l'ammissione è valida «per tutte le eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse».

Del resto, proprio in virtù di tale norma, in dottrina si ritiene che la parte che sia stata ammessa al beneficio nel corso del giudizio di cognizione, e che intenda porre in esecuzione il provvedimento conclusivo di esso, non debba proporre una ulteriore istanza di ammissionerelativa alla procedura esecutiva mentre vi è la necessità di ottenere l'ammissione al beneficio per la sola fase dell'esecuzione forzata, soprattutto, se non esclusivamente, nelle ipotesi in cui la parte intenda eseguire un titolo di formazione non giudiziale (assegno, cambiale, atto notarile, verbale di conciliazione raggiunta in sede di mediazione volontaria).

Anche il tenore complessivo dello stesso regolamento 4/2009 conforta la conclusione qui esposta, atteso che da esso si desume come il legislatore comunitario abbia considerato la fase diretta ad ottenere l'esecutività della decisione straniera e quella di esecuzione tra loro strettamente connesse in quanto finalizzate ad assicurare in modo completo ed efficace il soddisfacimento dei diritti dell'istante.

Alla luce delle superiori considerazioni nel caso di specie il Coa avrebbe allora dovuto dichiarare inammissibile la domanda di ammissione al beneficio perché proposta ad organo incompetente. Alla stessa conclusione avrebbe però potuto pervenire il Tribunale di Verona che, conseguentemente, avrebbe potuto revocare il provvedimento provvisorio di ammissione ai sensi dell'art. 136, comma 2, del d.P.R. 115/2002.

La norma succitata infatti attribuisce al giudice procedente il potere di valutare la sussistenza ab origine di tutti i presupposti per l'ammissione, non solo di quello reddituale, e, proprio al fine di consentirgli tale verifica, l'art. 126 d.P.R. 115/2002 prevede che copia del provvedimento di ammissione sia trasmesso al magistrato (da individuarsi nel magistrato al quale è stato assegnato il processo rispetto al quale la parte è stata ammessa al beneficio).

Pare rispondere alla medesima esigenza anche il disposto dell'art. 79, ultima comma, d.P.R. 115/2002, incluso tra le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, che stabilisce che il giudice procedente possa richiedere all'interessato di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza.

Per rendersi meglio conto meglio di quale sia l'ambito di valutazione che compete al giudice, in base all'art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002, è opportuno segnalare alcune interessanti, e inedite, pronunce di merito.

Una pronuncia del Tribunale di Milano (pubblicata il 4 settembre 2013 nell'ambito del giudizio n. 85288/09) ha revocato il provvedimento di ammissione al beneficio dopo che, nel corso del giudizio al quale esso si riferiva, era emerso che la parte che ne aveva beneficiato conviveva more uxorio, da diversi anni prima del momento in cui il provvedimento era stato adottato, con un soggetto che godeva di reddito superiore alla soglia di legge (la pronuncia presuppone l'adesione all'orientamento secondo il quale per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve tenersi conto anche di quello percepito dal convivente more uxorio).

In un'altra decisione, invece, il Tribunale di Civitavecchia (trattasi di un decreto reso il 2 dicembre 2008 nel giudizio avente n. 2479/2006 r.g) ha revocato parzialmente il provvedimento di ammissione al patrocinio erariale, sulla base del rilievo che l'oggetto del giudizio promosso dalla parte ammessa al beneficio era risultato più ampio di quello rispetto al quale era stata presentata l'istanza di ammissione (divisione della nuda proprietà di appartamento), e ciò sul presupposto che tra i requisiti di ammissibilità dell'istanza vi è anche l'indicazione del processo cui essa si riferisce (art. 79, comma 1, lett. a).

Guida all'approfondimento

SCARSELLI, Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato, in Nuove leggi civ. comm., 2002, 131-132;

VACCARI, Il patrocinio a spese dello Stato, Milano, 2015, 72-74;

TRAPUZZANO, Il patrocinio a spese dello Stato nelle attività stragiudiziali, in www.giustiziacivile.com.

Trib. Verona, decr. 7 gennaio 2016.

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