Processo con pluralità di parti: unitarietà del termine per l'impugnazione
08 Giugno 2016
Massima
Nel caso di proposizione, sulla base di unico fatto generatore dell'illecito, di domanda giudiziale nei confronti di due distinti convenuti, sorge litisconsorzio «unitario o quasi necessario», cui è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti suoi e della destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti. Il caso
Con ricorso al giudice del lavoro, A., dipendente di B., chiedeva che un infortunio occorsogli fosse dichiarato dipendente da occasione di lavoro e che, di conseguenza, l'INAIL fosse condannato a corrispondere le indennità di legge per l'inabilità temporanea e quella permanente. L'INAIL chiedeva la reiezione della domanda, parzialmente accolta dal giudice adito, ricollegando i postumi rilevati ad evento pregresso; la sentenza viene fatta oggetto di gravame da entrambe le parti. Nel frattempo, il dipendente promuove un'ulteriore causa, sia nei confronti dell'INAIL che nei confronti del proprio datore di lavoro, chiedendone condanna al risarcimento dei danni conseguenti al loro comportamento civilmente illecito. Entrambi i convenuti, costituitisi in giudizio, chiedevano la reiezione della domanda ed il datore di lavoro proponeva, altresì, domanda riconvenzionale. Essendo state respinte tutte le domande dal giudice adito, il dipendente proponeva appello, ma la Corte di merito, riuniti gli appelli, respinge quelli da lui proposti. Il lavoratore propone dunque ora ricorso per Cassazione, cui le parti avverse resistono con controricorso.
La questione
La questione giuridica sottoposta alla Corte Suprema di Cassazione e che interessa in questa sede è stata quella di stabilire se il ricorso proposto dal dipendente fosse o meno ammissibile, essendo stata eccepita da uno dei controricorrenti la tardività della notifica dello stesso. Le soluzioni giuridiche
La sentenza della Corte di merito è stata notificata a cura di uno dei due controricorrenti. L'ufficiale giudiziario, recatosi presso il domicilio eletto dal dipendente nel secondo dei due atti di appello proposti («in Roma … presso il domicilio dell'Avv. …, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. … entrambe del Foro di … (Foro sito fuori del distretto laziale – n.d.r.») e non avendo ivi trovato alcuno, aveva provveduto all'incombente ai sensi dell'art. 140 c.p.c., eseguendo le prescritte formalità; la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale veniva ricevuta dal portiere dello stabile. La Corte Suprema ha ritenuto appieno rituale la notifica, osservando che l'indirizzo in questione, essendo l'unico indicato in Roma da procuratori esercenti extra districtum, era «divenuto quello cui fare riferimento per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., per il quale, come noto, dopo la costituzione in giudizio "tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito"»; nessun rilievo potendo accordarsi né al fatto che uno dei due difensori avesse asseritamente mutato domicilio, trattandosi di circostanza non conoscibile dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza («in quanto il nuovo indirizzo romano del difensore, non dovendo essere formalmente comunicato all'Albo di appartenenza, avrebbe potuto essere conosciuto solo se fatto oggetto di comunicazione agli atti di causa o di notifica esplicita», mentre di ciò non era stata data prova), né al fatto l'altro difensore avesse asseritamente perso lo ius postulandi, non essendo stata data prova della cancellazione dall'Albo. Ritenuta la ritualità della notifica in esame, constatato che tra l'esecuzione della stessa (momento del ricevimento della raccomandata informativa) e l'esecuzione della notifica del ricorso era trascorso termine decisamente superiore a quello prescritto dall'art. 325, comma 2, c.p.c., e considerato che gli effetti della notifica della sentenza dovevano essere estesi al secondo controricorrente, ricorrendo ipotesi di litisconsorzio necessario processuale e quindi di inscindibilità delle cause, risultando pertanto applicabile la regola dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di entrambe le controparti del lavoratore. Osservazioni
La notificazione della sentenza ha efficacia bilaterale, nel senso che i termini per impugnare decorrono dal relativo momento non soltanto nei confronti del soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche nei confronti del notificante, non potendo dubitarsi che quest'ultimo abbia piena conoscenza legale del provvedimento. Per essere idonea ai fini della decorrenza del termine per impugnare, la notificazione della sentenza deve essere eseguita secondo specifiche modalità. Qualora la parte sia stata rappresentata da un procuratore nel precedente grado di giudizio, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza deve essere eseguita presso il domicilio eletto dal suo procuratore (Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2006, n. 24147). Ai sensi dell'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto della costituzione in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi in mancanza di ciò che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, con la conseguenza che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione nonché per la notifica dell'atto di impugnazione (Cass. civ., sez. U., 5 ottobre 2007, n. 20845 e, da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 4 maggio 2015, n. 8870; è d'uopo annotare che, nell'attualità, la lettura della disposizione citata deve essere effettuata tenendo anche in conto le sopravvenute regole della notifica per via telematica). Ciò vale anche nell'ipotesi in cui l'elezione di domicilio del procuratore esercente extra districtum risulti nulla o sia divenuta inefficace senza che il procuratore stesso abbia provveduto a ripristinare, con la elezione del nuovo domicilio nel corso del giudizio, la relazione con il luogo sede dell'ufficio giudiziario.
Per l'effetto, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti e, ove a causa della scadenza del termine, sia intervenuta decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti nei confronti di tutte le parti (v., in tal senso, la sentenza in commento e Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2011, n. 19869). È stato chiarito (Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8832) che il suddetto principio va interpretato nel senso che il momento di notifica della sentenza rileva, per la decorrenza del termine breve per impugnare, solo per il notificante e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione. Il principio secondo cui nei processi con pluralità di parti vige la regola dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione non trova applicazione quando si versi nell'ipotesi di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, vale a dire cause che avrebbero potuto essere trattate separatamente e, solo per motivi contingenti, sono state trattate in un solo processo, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio (ex multis, Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 676; Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2010, n. 2557). In tali casi, il termine per impugnare decorre distintamente dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti (Cass. civ., sez. II, 26 luglio 2012, n. 13262), mentre per le parti per le quali non vi sia stata notificazione si applica il termine semestrale (già annuale) previsto dall'art. 327 c.p.c.
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