Atti compiuti da ausiliari del Giudice

08 Giugno 2016

L'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo.
Massima

L'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c., è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l'atto (anche eventualmente omissivo) che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c.

Il caso

La vicenda si riferisce ad un'opposizione in ambito esecutivo. Nella specie, il tribunale di Salerno, con sentenza n. 2444/2001, accoglieva l'opposizione, nella forma di opposizione agli atti esecutivi, introdotta da R.S. nei confronti di R.F. e N.A. .

L'esecuzione era stata proposta riguardo ad obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. .

A seguito dell'accoglimento dell'opposizione il tribunale adito dichiarava la nullità degli atti dell'esecuzione per obblighi di fare compiuti ad istanza di queste ultime, R.F. e N.A., condannando le opposte al pagamento delle spese di lite.

Queste ultime proponevano ricorso per cassazione.

La questione

La questione esaminata dalla S.C. nella pronuncia che si annota è la seguente: l'opposizione agli atti esecutivi è rimedio esperibile anche quando l'atto sia posto in essere da un soggetto diverso dal giudice dell'esecuzione, ad esempio da un ausiliario dello stesso?

Le soluzioni giuridiche

Fra i vari motivi del ricorso per Cassazione, assorbente e preliminare è il motivo che lamenta la violazione degli artt. 60, 612, 613 e 617 c.p.c. ed error in procedendo, oltre che difetto di motivazione.

La ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe dovuto reputare inammissibile l'opposizione, perché proposta avverso atti e/o attività materiali del direttore dei lavori. Sostiene che l'opposizione agli atti esecutivi è ammessa solo avverso atti e provvedimenti del giudice dell'esecuzione.

La Suprema Corte ritiene questo motivo fondato e assorbente rispetto a tutti gli altri proposti.

Afferma la Cassazione, anche sulla scorta delle pronunce pregresse di legittimità, su fattispecie simili, che «il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c. , è esperibile soltanto contro atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo. Quando, invece, l'atto (anche eventualmente omissivo) che si assume contrario a diritto sia riferibile non al giudice, ma ad un suo ausiliario, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato sarà possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c.». Pertanto, ai fini della soluzione della questione di diritto sottoposta, quello che rileva ai fini della decisione del ricorso è unicamente l'individuazione dell'atto o degli atti impugnati dall'opponente R.S. col ricorso depositato il 14 luglio 2003.

Sulla scorta di tali premesse, la Corte osserva che, nella fattispecie processuale sottoposta alla propria attenzione, l'oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi è costituito esclusivamente da atti e da attività del direttore dei lavori, mentre non risulta impugnato alcun atto del giudice dell'esecuzione.

Di conseguenza l'opposizione agli atti esecutivi avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal tribunale adito. Di qui la decisione di annullamento senza rinvio ex art. 382 c.p.c. da parte della S.C.

Osservazioni

La sentenza in commento ribadisce un principio già espresso da precedenti pronunce e cioè che l'opposizione agli atti esecutivi è esperibile solo ed esclusivamente contro un atto del giudice dell'esecuzione e non avverso un provvedimento emesso da un ausiliare dello stesso. Sul punto anche la dottrina è pressoché unanime.

Infatti, per quanto l'opposizione agli atti esecutivi debba ritenersi un rimedio generale a tutela di tutti i possibili vizi e irregolarità della procedura esecutiva, esistono alcuni rimedi all'interno del processo esecutivo, per così dire endoprocessuali, che consentono di risolvere alcune questioni: essi sono rimedi “speciali” non aventi natura generale come l'opposizione agli atti esecutivi, in quanto sono finalizzati a risolvere quel particolare vizio della procedura esecutiva.

Rispetto a tali rimedi endoprocessuali, l'opposizione agli atti esecutivi deve ritenersi avere carattere residuale, essendo destinata a trovare applicazione laddove tali rimedi specifici non esistano o contro il risultato degli stessi.

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