08 Giugno 2016

I provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari emessi dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nelle controversie nelle quali è privo di giurisdizione sono giuridicamente inesistenti.
Massima

I provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari emessi dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nelle controversie nelle quali è privo di giurisdizione sono giuridicamente inesistenti, sicché tale radicale vizio può essere dedotto in sede di opposizione all'esecuzione intrapresa in base ad essi.

Il caso

Nel corso di un procedimento aperto di ufficio dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, finalizzato alla regolarizzazione della trascrizione ai Pubblici Registri Immobiliari dei propri provvedimenti, previa acquisizione della documentazione catastale ed "attualizzazione" degli estremi identificativi degli immobili che ne erano stati oggetto e siti nel Comune di Capranica, veniva nominato consulente tecnico d'ufficio un geometra cui veniva liquidato un compenso non spontaneamente corrisposto dall'ente territoriale cui, conseguentemente, l'ausiliario intimava precetto di pagamento.

Il Comune proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. deducendo la radicale nullità del provvedimento, siccome derivante da procedimento abnorme in quanto viziato da un difetto assoluto di giurisdizione, non sussistendo nella specie la competenza giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

L'opposizione era rigettata dal tribunale adito, mentre veniva accolta dalla Corte d'appello sul rilievo che le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ., sez. U, ord., 13 marzo 2006, n. 6410) avevano dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione da parte del Commissario degli Usi Civici in svariati procedimenti analoghi a quelli in cui era stato emesso il provvedimento posto a base del precetto opposto, il quale quindi doveva ritenersi emesso in totale carenza di potere da parte del Commissario e non poteva qualificarsi valido titolo esecutivo.

Ricorreva per Cassazione il consulente tecnico d'ufficio deducendo due motivi.

Più in particolare, con il primo motivo lamentava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere delle opposizioni all'esecuzione di pronunce emesse dal Commissario per la liquidazione degli Usi Civici, in base alla normativa speciale vigente.

Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava violazione per il mancato rilievo della preclusione di ogni questione derivante dalla mancata impugnativa, nelle forme della l. n. 319 del 1980 , del provvedimento di liquidazione, il quale ha acquistato una forza equiparata a quella del giudicato.

La questione

La principale questione processuale esaminata dalla Corte di legittimità nella pronuncia in esame è la seguente: se un provvedimento di liquidazione del compenso all'ausiliario è emanato da un'autorità priva di giurisdizione lo stesso deve ritenersi inesistente con conseguente esperibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. in ragione della deroga al principio di assorbimento posta dal secondo comma dell'art. 161 c.p.c.?

Le soluzioni giuridiche

La Corte, per quel che interessa in questa sede, rigetta il secondo motivo di ricorso.

Sul punto, sebbene sia costante l'orientamento per il quale i vizi dei provvedimenti giurisdizionali che liquidano le spese a favore di un ausiliario del giudice vanno fatte valere esclusivamente coi mezzi di impugnazione di quest'ultimo, alla cui mancata attivazione consegue la preclusione di ogni questione, equiparabile al giudicato (sia che alla fattispecie si applichi la normativa invocata, sia che si applichi il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170: su tale efficacia, per il provvedimento di liquidazione previsto dalla l. 8 luglio 1980, n. 319 , previgente art. 11 v.: Cass. civ., 30 dicembre 2014, n. 27515; Cass. civ., 9 luglio 2003, n. 10777; Cass. civ., 28 marzo 2001, n. 4537; Cass. civ., 17 gennaio 1997, n. 448), peraltro, il difetto radicale di potestà giurisdizionale rende in radice privo di giuridica esistenza ogni provvedimento reso dal Commissario per gli Usi Civici nell'intero corso di un procedimento espletato in solo apparente estrinsecazione di quella potestà, qualificata insussistente nella specie: benché il decreto sia certo conforme al tipo legale (provvedimento di liquidazione di un ausiliario del giudice), infatti, deve prevalere la considerazione che il radicale difetto originario di giurisdizione vizia irrimediabilmente, quali privi di giuridico valore, tutti gli atti del procedimento che ne è inficiato.

E la giuridica inesistenza del provvedimento integrante titolo esecutivo, nella specie, il provvedimento di liquidazione , può bene essere dedotta con opposizione all'esecuzione esperita o anche solo minacciata e su quello fondata, tale essendo una delle eccezioni al principio generale di istituzionale irrilevanza, in sede di esecuzione e relative opposizioni, dei vizi afferenti il titolo stesso, se giudiziale.

Il professionista, nella specie, dovrà percorrere le ordinarie vie giurisdizionali per vedersi riconoscere il giusto compenso, non potendo utilizzare il titolo di liquidazione delle spese in questione.

Osservazioni

L'orientamento della Corte di Cassazione è da approvare, in quanto appare coerente con i principi generali affermati in materia.

Invero, nel momento in cui si qualificano come giuridicamente inesistenti le ordinanze di liquidazione dei compensi in favore degli ausiliari emessi dai Commissari Regionali per la liquidazione degli Usi Civici in difetto assoluto di giurisdizione, ne deriva logicamente la sottrazione al generale principio dell'inammissibilità delle opposizioni esecutive ove vengano denunciati vizi di merito di un titolo esecutivo di natura giudiziale, trovando applicazione il regime derogatorio previsto dal comma 2 dell'art. 161 c.p.c. e non già quello generale dettato dal comma 1.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.