Rito sommario di cognizione e mancato avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. al convenuto

Giusi Ianni
08 Giugno 2016

Il mancato avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. nel ricorso introduttivo, applicabile ex art. 702-bis c.p.c., comporta il semplice spostamento d'udienza ex art. 164, comma 3, c.p.c.
Massima

In materia di procedimento sommario di cognizione, il mancato avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. nel ricorso introduttivo, applicabile ex art. 702-bis c.p.c., comporta, ove il convenuto si sia costituito lamentandone la mancanza, non la rinnovazione dell'atto, ma il semplice spostamento d'udienza ex art. 164, comma 3, c.p.c., così da consentire alla parte di perfezionare la propria difesa senza incorrere in preclusioni e decadenze; ove, peraltro, tale differimento sia attuato mediante la rinnovazione del ricorso e della sua notificazione, si è in presenza di un'attività processuale sovrabbondante, la cui irregolarità formale (nella specie, per essere stato notificato l'atto alle parti personalmente e non al loro difensore costituito) non produce effetti invalidanti in base al principio «utile per inutile non vitiatur».

Il Caso

L'avv. Tizio con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. chiedeva al Tribunale di Roma la liquidazione delle competenze professionali spettanti per aver difeso Caio, Sempronio e Mevio in una causa civile svoltasi innanzi al medesimo ufficio giudiziario. I convenuti si costituivano in giudizio eccependo, tra l'altro, la mancanza, nel ricorso a loro notificato, degli avvertimenti di cui all'art. 167, comma 3, n. 7 c.p.c., come richiamato dall'art. 702-bis c.p.c.. Concesso al ricorrente un termine per rinotificare il ricorso, in quanto effettivamente privo delle avvertenze di legge, il Tribunale, all'esito del giudizio, accoglieva la domanda e liquidava in favore del ricorrente la somma di Euro 32.539,02, regolando le spese di conseguenza. Veniva, altresì, rigettata l'eccezione sollevata dai convenuti nelle conclusioni circa l'improcedibilità della domanda per mancato rispetto del termine per la notifica concesso dal Presidente del collegio, osservandosi che, in difetto di espresse previsioni normative sanzionatorie, l'intempestività della notifica non poteva considerarsi causa d'improcedibilità della domanda, e che avendo il ricorrente provveduto a rinotificare tempestivamente il ricorso, nel termine appositamente concessogli in esito all'eccezione dei convenuti, ogni vizio doveva ritenersi sanato. I convenuti ricorrevano per Cassazione, eccependo, in particolare, la nullità del procedimento e dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 702-bis c.p.c., essendo il termine di notifica del ricorso introduttivo della domanda «assoluto e inderogabile» e, comunque, anche qualora ritenuto ordinatorio, non prorogabile dopo la sua scadenza, (come chiarito da Cass. civ., sez. U., 30 luglio 2008 n. 20604). Si eccepiva, altresì, la nullità dell'ordinanza e del procedimento per violazione dell'art. 170 c.p.c. , essendo stata effettuata la notificazione dell'arto di rinnovazione del ricorso non presso il domicilio eletto dai convenuti all'atto della costituzione, ma presso il domicilio personale di ciascuno di loro, nonché la violazione degli artt. 702-bis e 163, comma 3, n. 7, c.p.c., in quanto l'atto notificato in rinnovazione ai convenuti corrispondeva all'originario ricorso con l'ulteriore aggiunta degli avvertimenti previsti dalla legge e inizialmente dimenticati nel ricorso, cosa che secondo i ricorrenti avrebbe generato "un abominevole ibrido fra ricorso e citazione non contemplato dal codice di rito".

Entrambe le censure erano, tuttavia, rigettate, osservandosi, in motivazione che: «il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (conforme, Cass. civ., sez. U., 2 maggio 2014 n. 9558)».

Inoltre la Corte aggiungeva che «Il mancato avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7 (applicabile al procedimento sommario di cognizione: art. 702-bis c.p.c., comma 1) comporta, nel caso in cui il convenuto si sia costituito lamentando la mancanza dell'avvertimento stesso, non la rinnovazione dell'atto introduttivo, ma il semplice spostamento d'udienza (art. 164 c.p.c., comma 3) per consentire alla parte di perfezionare la propria difesa al riparo da possibili decadenze e preclusioni. Ove tale differimento sia attuato mediante la rinnovazione del ricorso e della sua notificazione, si è in presenza di un'attività processuale sovrabbondante (per l'eccedenza del mezzo rispetto allo scopo), la cui irregolarità formale (nella specie, per essere stato notificato l'atto alle parti personalmente piuttosto che al loro difensore già costituito) non produce effetti invalidanti di sorta, in base al principio per cui utile per inutile non vitiatur».

La questione

La questione affrontata dalla sentenza in esame è la seguente: la mancanza nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. degli avvertimenti al convenuto circa le decadenze conseguenti alla tardiva costituzione in giudizio comporta la necessità per il giudice di ordinare la rinnovazione dell'atto introduttivo?

Le soluzioni giuridiche

In forza del richiamo dell'art. 702-bis c.p.c. all'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c., il ricorso introduttivo del processo sommario di cognizione deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione in giudizio oltre il termine assegnato dal giudice «implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.», precludendo, quindi, la proposizione di eccezioni di competenza per materia, valore o territorio e di domande riconvenzionali, nonché istanze di chiamata in causa di terzi.

Ai sensi dell'art. 164 c.p.c. la mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c. nell'atto di citazione è causa di nullità dell'atto stesso solo qualora il convenuto non si costituisca in giudizio; in tal caso, infatti, il giudice deve disporre, d'ufficio, la rinnovazione dell'atto di citazione entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c. (ove, invece, il termine sia rispettato gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono dalla prima notifica). Qualora, invece, l'atto di citazione sia carente degli avvertimenti al convenuto e quest'ultimo si costituisca al solo fine di eccepirlo, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto del termine previsto per il maturare delle decadenze processuali.

L'art. 702-bis c.p.c., nell'individuare gli elementi costitutivi del ricorso introduttivo del processo sommario di cognizione, richiama gli avvertimenti di cui all'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c., ma nulla dice per l'ipotesi in cui tali avvertimenti difettino nel ricorso medesimo.

La sentenza in commento dà una soluzione al problema, sancendo, sostanzialmente, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 164 c.p.c. in caso di vizi della vocatio in ius nel ricorso exart. 702-bis c.p.c.. Qualora, quindi, il ricorrente non abbia dato al convenuto gli avvertimenti circa le decadenze conseguenti all'intempestiva costituzione in giudizio, il giudice deve ordinare la rinnovazione dell'atto solo qualora il convenuto non si costituisca in giudizio; qualora, invece, il convenuto si costituisca al solo fine di eccepire il vizio dell'atto, deve essere semplicemente fissata altra udienza al fine di consentire all'eccipiente di perfezionare la propria difesa al riparo da possibili decadenze e preclusioni. Ove, pertanto, il giudice, in presenza dell'eccezione del convenuto, ordini la rinnovazione del ricorso e della sua notificazione, porrà in essere un'attività processuale sovrabbondante (per l'eccedenza del mezzo rispetto allo scopo), rispetto alla quale il ricorrere di eventuali vizi formali (nel caso di specie, per essere stato notificato l'atto alle parti personalmente piuttosto che al loro difensore già costituito) non produce effetti invalidanti di sorta, in base al principio per cui utile per inutile non vitiatur.

Osservazioni

La soluzione offerta dai giudici di legittimità appare certamente condivisibile.

La ratio della norma di cui al n. 7 dell'art. 163, comma 3, c.p.c. – applicabile, come detto, al processo sommario di cognizione in forza del richiamo contenuto nell'art. 702-bis c.p.c. - è, infatti, quella di favorire l'effettiva conoscenza, da parte del convenuto sprovvisto di cognizioni processuali, delle conseguenze negative che gli deriverebbero da una sua mancata o intempestiva costituzione in giudizio, nonché di far comprendere al destinatario della citazione che, per evitare conseguenze pregiudizievoli, la sua difesa deve essere approntata ben prima della data dell'udienza indicata nella citazione medesima, così da ridurre il rischio, evidenziato anche in dottrina, che tale convenuto si rivolga al proprio difensore solo nell'imminenza dell'udienza anzidetta, ovvero quando non sarebbero più possibili le attività prescritte a pena di decadenza (vale a dire la proposizione delle domande riconvenzionali, la chiamata in causa di un terzo, la formulazione di eccezioni di incompetenza). Ove, quindi, il convenuto si costituisca in giudizio, benché al solo fine di eccepire il vizio della vocatio in ius dell'atto introduttivo, alcuna utilità avrebbe la rinnovazione dell'atto introduttivo e della sua notifica, in quanto l'unica esigenza da tutelare è quella da consentire al difensore di predisporre quelle attività previste dal legislatore a pena di decadenza; esigenza che ben può essere salvaguardata ripristinando il termine a disposizione del difensore per il compimento delle predette attività, coerentemente a quanto disposto dall'art. 164 c.p.c. per il rito ordinario.

La sentenza appare condivisibile anche nella parte in cui stabilisce che qualora il giudice, fronte dell'eccezione del convenuto, disponga ugualmente la rinnovazione dell'atto introduttivo e della sua notifica, eventuali vizi di tale attività alcuna conseguenza potranno avere nel contesto processuale; ciò in quanto trattasi di attività sovrabbondante, che non doveva essere disposta e che, quindi, se disposta, non potrà produrre effetti invalidanti, in forza del principio generale dell'utile per inutile non vitiatur.

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