Riassunzione del processo e oneri di notifica al contumace

Giusi Ianni
08 Giugno 2016

In caso di riassunzione di un processo dichiarato interrotto la parte rimasta contumace non ha diritto a ricevere alcuna comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza fissata per la riassunzione.
Massima

In caso di riassunzione di un processo dichiarato interrotto la parte rimasta contumace non ha diritto a ricevere alcuna comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza fissata per la riassunzione sebbene disposto per la proclamata astensione dal lavoro del personale di cancelleria, senza che assuma rilievo, in senso contrario, che l'avvenuta formale declaratoria della contumacia sia stata compiuta nell'udienza ancora successiva, trattandosi di atto meramente accertativo.

Il caso

Con atto di citazione notificato in data 20 marzo 2001, gli eredi di Tizio, deceduto in un sinistro stradale, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, Caio e la compagnia assicuratrice di quest'ultimo per la responsabilità civile, società in liquidazione coatta amministrativa, nonché l'impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, per sentir accertare la responsabilità del primo nella causazione del sinistro e condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti. Si costituivano Caio e la compagnia assicuratrice di quest'ultimo (in l.c.a.), mentre restava contumace l'impresa designata per la gestione del FGVS.. Il giudizio veniva prima interrotto per il decesso dell'avvocato degli attori e poi riassunto con la rinnovata costituzione della compagnia di assicurazione in l.c.a. mentre gli altri convenuti, all'esito della riassunzione, restavano contumaci. Il Tribunale di Palermo, (Trib. Palermo, sent., 24 gennaio 2006), accoglieva parzialmente la domanda degli attori e condannava il convenuto Caio al pagamento, in favore degli attori stessi, della somma di Euro 188.935,69 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti; rigettava le domande proposte nei confronti della compagnia di assicurazione in l.c.a. e della impresa designata per la gestione del FGVS. Avverso la suddetta sentenza, Caio proponeva appello, in ordine al quale la Corte di Appello di Palermo, (App. Palermo, sent., 15 giugno 2011), rideterminava il concorso di colpa della vittima nella verificazione del sinistro, fissandolo nella misura del 40% e rideterminando, conseguentemente, anche l'ammontare del risarcimento dovuto dall'appellante.

Avverso la sentenza di secondo grado, proponevano ricorso per Cassazione tanto gli eredi di Tizio quanto Caio. Caio, in particolare, eccepiva la nullità della Corte d'Appello di Palermo quale conseguenza della nullità ed inefficacia della sentenza di primo grado, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 134 e 136 c.p.c., art. 181 c.p.c., comma 1, art. 168-bis c.p.c., comma 5, art. 156 c.p.c., art. 176 c.p.c., comma 2, artt. 293 e 294 c.p.c., art. 377 c.p.c., comma 2, artt. 45 e 82 disp. att. c.p.c., artt. 24 e 111 Cost. Ciò in quanto, a seguito dell'interruzione del processo per il decesso del procuratore degli attori, l'udienza a cui egli era stato citato a comparire (e in cui non si era costituito) era stata differita dal giudice ad altra data per una astensione del personale di cancelleria e di tale rinvio non era stata data comunicazione né alla parte convenuta né al suo difensore.

Il motivo era, tuttavia, disatteso dalla Corte di Cassazione, sulla base di quel consolidato orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità secondo cui la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 c.p.c., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1988, n. 2815; Cass. civ., sez. III, 26 novembre 1991, n. 12638; Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 1998, n. 12191; Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2008, n. 24331; Cass. civ., sez. lav., 26 settembre 2011, n. 19613). Qualora, tuttavia, l'udienza fissata per la trattazione del processo riassunto sia per qualsiasi motivo differita dal giudice, anche d'ufficio, del rinvio deve essere data comunicazione da parte della cancelleria soltanto alle parti costituite, anche qualora la formale dichiarazione di contumacia avvenga in un momento successivo alla data dell'udienza medesima, avendo tale dichiarazione natura di mero accertamento e non rientrando detto provvedimento tra gli atti che, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., devono essere comunicati o notificati alla parte contumace.

La questione

La questione affrontata dalla sentenza in esame è se, in caso di riassunzione di un processo dichiarato interrotto, la parte rimasta contumace all'esito della riassunzione abbia diritto a ricevere la comunicazione dell'eventuale rinvio d'ufficio dell'udienza, in particolare qualora la parte fosse costituita antecedentemente al verificarsi dell'evento interruttivo e a seguito della riassunzione sia mancata una formale dichiarazione di contumacia da parte del giudice.

Le soluzioni giuridiche

Per risolvere l'indicata questione, la Suprema Corte muove da quel consolidato orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità secondo cui la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 c.p.c., comporta la necessità di dichiarare la contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa all'udienza fissata per la ripresa della trattazione del processo riassunto. Peraltro, affinché la parte non comparsa possa considerarsi contumace, agli effetti di cui agli artt. 291 e ss. c.p.c., non occorre una formale pronuncia dichiarativa da parte del giudice, avendo tale dichiarazione una funzione di mero accertamento di una situazione processuale, senza alcuna efficacia costitutiva (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2005 n. 2657). Qualora, quindi, l'udienza fissata per la trattazione del processo riassunto venga meramente differita ad altra data da parte del giudice (ad esempio, per sciopero del personale di cancelleria, come nel caso esaminato nella pronuncia in commento), la parte non costituitasi a seguito della riassunzione, anche in mancanza di una formale dichiarazione di contumacia, non ha diritto a ricevere eventuali avvisi, spettando questi solo alle parti costituite e non ricorrendo nessuna delle ipotesi di cui all'art. 292 c.p.c. (in cui la legge impone la notifica degli atti al contumace). Sarebbe stato, quindi, onere del convenuto in riassunzione accertarsi della sorte della causa.

Osservazioni

Le soluzioni offerte dalla sentenza in commento appaiono certamente condivisibili. La stessa Suprema Corte, infatti, ha più volte chiarito che la dichiarazione di contumacia non può dirsi impedita dal fatto che l'udienza indicata in citazione sia diversa da quella stabilita dall'ufficio (dopo l'iscrizione a ruolo) o dal fatto che vi sia stato un rinvio di ufficio, e ciò in quanto è onere del convenuto, che non provveda esso stesso alla iscrizione a ruolo, accertarsi della sorte della causa (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 1995, n. 1104). Nella sentenza in commento, quindi, non si fa altro che trasporre tale consolidato principio al caso del processo riassunto, la cui ripresa determina la necessità di un nuovo controllo sulla regolare costituzione delle parti, le quali, se non comparse, devono essere dichiarate contumaci, anche se costituite antecedentemente all'interruzione. La soluzione offerta appare coerente anche con la disciplina sistematica di cui agli artt. 291 e ss. c.p.c., da cui si evince che in caso di dichiarazione di contumacia della parte alla stessa devono essere notificati solo gli atti tassativamente indicati dal legislatore (ed, in particolare, dall'art. 292 c.p.c., come integrato dalla C. Cost., n. 317/1989), tra cui non rientra l'ordinanza di rinvio dell'udienza, anche ove il medesimo avvenga d'ufficio.

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