Il mancato o tardivo deposito di attestazione di conformità: una nuova fattispecie di inefficacia del pignoramento immobiliare

09 Gennaio 2017

Il mancato deposito delle attestazioni di conformità al momento dell'iscrizione a ruolo determina l'inefficacia del pignoramento, rilevabile dal giudice anche d'ufficio.
Massima

Il mancato deposito delle attestazioni di conformità al momento dell'iscrizione a ruolo determina l'inefficacia del pignoramento, rilevabile dal giudice anche d'ufficio. Posto che l'art. 557, comma 3, c.p.c. sanziona un'inattività della parte che determina l'estinzione del processo, il rimedio del creditore va individuato nel reclamo al collegio a norma dell'art. 630, comma 3 c.p.c..

Il caso

Notificato l'atto di pignoramento, il creditore procedente iscriveva a ruolo la procedura, depositando copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento; il creditore effettuava il deposito delle copie conformi degli atti di cui sopra in data 27 luglio 2015, a distanza di quasi quattro mesi dal momento dell'iscrizione a ruolo, avvenuta il 1° aprile 2016.

Avverso il successivo provvedimento di inefficacia del pignoramento ex art. 557, comma 3, c.p.c., adottato dal giudice dell'esecuzione, il creditore proponeva reclamo fondato sulla mera irregolarità, peraltro sanata per raggiungimento dello scopo, del deposito di copie non attestate di conformità, evidenziando la carenza delle specifiche tecniche sull'attestazione di conformità al momento del deposito dei documenti.

Il Collegio, in sede di reclamo, ha confermato il provvedimento di inefficacia del pignoramento adottato dal giudice dell'esecuzione.

La questione

La pronuncia presenta risvolti pratici e sistematici di significativo rilievo.

Nel vigore del vecchio regime, l'ufficiale giudiziario depositava nella cancelleria del tribunale l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione (se non attuata dal creditore ex art. 555, comma 2 e 3, c.p.c.); costituiva, invece, preciso onere del creditore il deposito di titolo esecutivo (in originale) e precetto entro dieci giorni dal pignoramento. Successivamente il creditore aveva facoltà, ai sensi dell'art. 488 c.p.c., di ritirare il titolo depositando una copia autentica, salvo l'obbligo di presentare l'originale ad ogni richiesta del giudice.


Con la riforma del 2014 è stata introdotta, anche per l'espropriazione forzata, la necessità dell'iscrizione a ruolo; sono state riscritte le modalità di formazione del fascicolo dell'esecuzione e introdotte nuove disposizioni sul processo civile telematico.
In particolare: l'art. 557 c.p.c. stabilisce oggi l'onere del creditore di depositare in cancelleria del tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento.

Premesso che la conformità delle copie all'originale è attestata dal difensore del creditore, il pignoramento perde efficacia qualora la nota di iscrizione a ruolo e le copie siano depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione al creditore.
 Si aggiunga che, a far data dal 31 marzo 2015, il deposito dell'iscrizione a ruolo, unitamente alle copie di tutti gli atti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Contrariamente a quanto stabilito da precedenti arresti (si tratta di Trib. Bologna, 22 ottobre 2015; Trib. Bari, 4 maggio 2016; Trib. Caltanissetta, 1 giugno 2016, tutti richiamati nel testo del provvedimento in commento) che hanno ritenuto meramente irregolari i depositi di titolo, precetto ed atto di pignoramento privi dell'attestazione di conformità, il Collegio ha chiarito che tale attestazione non costituisce una mera formalità. Ciò in quanto il difensore del creditore può attestare che la copia è conforme all'originale, solo se ha a disposizione l'originale da collazionare con la copia. Pertanto, in difetto dell'attestazione il giudice non ha alcun elemento da cui desumere che il creditore abbia effettivamente il possesso del titolo e sia, pertanto, legittimato all'esercizio dell'azione esecutiva.

Le soluzioni giuridiche

La soluzione che pare rispettosa del dato normativo e corretta da un punto di vista logico, non è di poco conto. A differenza del passato quando il mancato possesso del titolo esecutivo costituiva un'irregolarità deducibile ex art. 617 c.p.c., nel sistema attuale viene invece assoggettato ad una sanzione ben più grave qual è l'inefficacia del pignoramento.


Diverse sono le implicazioni conseguenti a siffatta impostazione.

Innanzitutto l'inefficacia del pignoramento stabilita dall'art. 557, comma 3, c.p.c. analogamente al disposto di cui agli artt. 497 c.p.c. e 156 disp. att c.p.c., integra una vicenda assimilabile all'estinzione del processo per inattività della parte. Essa è, pertanto, rilevabile d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, se solo si considera che, dopo le modifiche del 2009 all'art. 630, comma 2, c.p.c., i fatti estintivi del processo esecutivo sono rilevabili d'ufficio, almeno fino all'udienza di autorizzazione a vendita o assegnazione, rimanendo successivamente sanate dalla preclusione di fase (Cass., Sez. Un., 27 ottobre 1995, n. 11178).

In secondo luogo il reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c.,
costituisce il rimedio a disposizione del creditore, posto che l'art. 557, comma 3, c.p.c. commina la sanzione dell'estinzione del processo per una ipotesi tipica d'inattività della parte.

Osservazioni

Restano ancora alcune brevi osservazioni.

La prima. La formulazione dell'art. 557, comma 3, c.p.c., non allineata a quanto stabilito dall'art. 164 ter disp. att. c.p.c., laddove dispone che la sanzione dell'inefficacia è comminata per il solo mancato deposito della nota di trascrizione. Tuttavia la chiara lettera dell'art. 557 c.p.c. induce a ritenere che si tratti di un mero difetto di coordinamento. A riprova della correttezza di tale assunto basti considerare che:

  • l'art. 16-bis, comma 2, d.l. 179/2012 (convertito in l. 221/2012, nel testo successivo alle modifiche introdotte con d.l. 132/14 convertito in l. 162/2014), precisa che le copie conformi degli atti indicati dagli artt. 518, comma 6, 543, comma 4 e 557, comma 2, c.p.c. vanno depositate con modalità telematiche;
  • l'art. 159-ter disp att c.p.c. prevede che, qualora l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore, il creditore debba comunque depositare copie conformi degli atti nei termini di cui agli artt. 518, 543 e 557 c.p.c.

Il secondo. L'onere di depositare tempestivamente la nota di iscrizione a ruolo, unitamente alle copie conformi degli atti opera anche nella espropriazione mobiliare presso il debitore, di autoveicoli e in quella presso terzi. Le soluzioni raggiunte dal Tribunale meneghino valgono, dunque, per tutti i tipi di espropriazione forzata.

Guida all'approfondimento

Sulle singole questioni rinvio alla giurisprudenza riportata nel testo. In dottrina cfr.: Bongiorno, L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo, in Il processo civile. Le riforme del quinquennio 2010-2014, Torino 2015,528 s; Vanz, sub art. 557 c.p.c., in Le nuove riforme dell'esecuzione forzata, Torino 2016, 206 ss.

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