Scissione soggettiva nel perfezionamento delle notifiche: ambito applicativo e conseguenze pratiche

Sergio Matteini Chiari
09 Maggio 2016

Vengono presi in esame il tema della scissione del momento perfezionativo della notificazione in capo al soggetto richiedente ed al soggetto destinatario, nonché il tema dei relativi effetti, sia sul piano processuale che sul piano sostanziale.
Il quadro normativo

Nell'attualità, a seguito di molteplici interventi della Corte costituzionale (Corte cost.sentenze n. 477/2002, n. 28/2004 e n. 97/2004, n. 154/2005), viene ritenuto operativo nell'ordinamento un principio di ordine generale, valevole per ogni forma di notificazione, secondo il quale la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'ultimazione dell'attività facentegli carico, e, dal lato del destinatario, allorché si realizzi il risultato della conoscenza, o l'effetto di conoscenza dell'atto.

Le questioni giuridiche

A) Momenti perfezionativi.

A seconda della tipologia di procedimento notificatorio, il generale principio di scissione soggettiva nel perfezionamento delle notifiche implica un differente momento nel quale si realizza lo stesso.

i) Notifica ex art. 140 c.p.c. (destinatario temporaneamente irreperibile).

La notificazione si perfeziona, dal lato del notificante, con il compimento delle formalità normativamente prescritte e, dal lato del destinatario, nel momento in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto, o con il ricevimento della raccomandata a.r. informativa o con il maturarsi del periodo (dieci giorni) di «compiuta giacenza» (Corte cost. n. 3 del 2010 e, in sede di giurisprudenza di legittimità, da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 2 ottobre 2015, n. 19772).

ii) Notifica ex art. 142, comma 1, c.p.c. (destinatario residente o dimorante o domiciliato all'estero).

Anche in tal caso, dal lato del notificante la notifica si perfeziona all'esito del compimento delle formalità prescritte, mentre, dal lato del destinatario, «si ha per eseguita» nel ventesimo giorno dal compimento di tali formalità.

Per i casi di vigenza di convenzioni internazionali o di applicabilità della legge consolare (d.lgs. n. 71 del 2011), si fa rinvio alla «bussola» denominata «Notificazione all'estero».

iii) Notifica ex art. 143 c.p.c. (destinatario irreperibile).

La fattispecie ha disciplina identica a quella descritta sub ii) per i casi di notifica ex art. 142, comma 1, c.p.c.

iv) Notifica a mezzo posta (art. 149 c.p.c.).

Il momento perfezionativo della notificazione coincide, per ciò che attiene al richiedente, con il momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e, per ciò che attiene al destinatario, con il momento del ritiro del piego ovvero del compiersi delle altre condizioni previste per agevolare la conoscenza dell'atto, ivi compreso il decorso del tempo, nell'ipotesi della c.d. «compiuta giacenza» (giurisprudenza ormai consolidata; da ultimo, Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822).

I medesimi principi, che hanno carattere generale, trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica con lo stesso mezzo venga eseguita dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53 del 1994 (da ultimo, da Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2013, n. 4242).

v) Notifica ex art. 150 c.p.c. (pubblici proclami).

Gli effetti della notificazione, rispetto al soggetto istante, devono intendersi rapportati al momento in cui questi abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario per le attività e le formalità di cui ai commi 3 e 4 dell' art. 150 c.p.c.

Quanto al destinatario, la notifica è destinata ad acquisire rilevanza solo in esito al perfezionamento del procedimento notificatorio, che si ha quando ˗ esaurite le formalità del comma 3 della disposizione citata (deposito di copia dell'atto nella casa comunale e inserimento di un estratto nella G.Uff., salve le ulteriori formalità eventualmente disposte dal capo dell'ufficio giudiziario) ˗ l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

vi) Notifica ex art. 151 c.p.c. (forme di notificazione ordinate dal giudice).

In tal caso, possono sorgere incertezze sull'identificazione del momento perfezionativo nei confronti del notificante, giacché, ove l'iniziativa fosse presa dal richiedente, tale momento potrebbe farsi coincidere con quello di proposizione della relativa istanza, mentre, ove l'iniziativa fosse ex officio, potrebbe farsi coincidere con la data del relativo provvedimento; per il destinatario, invece, nulla muterebbe, dovendo sempre ravvisarsi il momento perfezionativo con quello della ricezione o con quello in cui si sia prodotto l'effetto della conoscibilità dell'atto.

vii) Notifica con mezzi telematici (art. 149-bis c.p.c.; art. 3-bis della legge n. 53 del 1994).

Per il soggetto notificante, la notifica si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, mentre, per il destinatario, il perfezionamento si ha nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista − si veda l'art. 18, comma 6, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal d.m. 3 aprile 2013, n. 48 − dall'art. 6, comma 4, d.P.R. appena sopra citato.

viii) Anche sul piano comunitario è valevole il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo della notifica.

L'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007 detta che il momento del perfezionamento del procedimento notificatorio è determinato secondo la legge dello Stato richiesto e prevede anche che, se, «a norma della legge di uno Stato membro, un atto deve essere notificato o comunicato entro un determinato termine», la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella prevista dalla legge di detto Stato mittente. Per i dettagli si fa rinvio alla «bussola» denominata «Notificazione e comunicazione di atti in materia civile e commerciale nello spazio giudiziario europeo (Reg. CE n. 1393/2007)».

B) Oneri del notificante.

Incombe sul notificante, a fronte della contestazione ad opera del destinatario della tardività della notifica, l'onere di provare l'avvenuto e tempestivo avvio della procedura notificatoria. A tal fine, a seconda delle diverse forme di notificazione, dovrà essere data prova del momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (Cass. civ., sez. V, 31 marzo 2011, n. 7351, Cass. civ., sez. un., 1 giugno 2010, n. 13338) oppure del momento di proposizione dell'istanza ex art. 151 c.p.c. oppure del momento della spedizione con il mezzo telematico.

Per ciò che attiene al successivo momento della consegna dell'atto al destinatario od a persone abilitate a riceverlo, il documento di attestazione principe è costituito dalla relata dell'ufficiale giudiziario oppure dall'avviso di ricevimento della raccomandata o della raccomandata informativa oppure (nel caso di notifica con mezzo telematico) dalla ricevuta di avvenuta consegna dell'atto al destinatario

Effetti in ambito processuale e sostanziale

A) Effetti in ambito processuale.

La produzione degli effetti processuali della domanda o dell'impugnazione coincide con il momento di perfezionamento del procedimento di notificazione e perciò con l'entrata dell'atto da notificare nella sfera giuridica del destinatario, mentre soltanto per una fictio gli effetti della notificazione per il solo notificante vengono anticipati al momento iniziale del procedimento notificatorio.

Onde preservare il notificante da rischi di decadenze (ciò ha rilievo soprattutto nelle fasi di impugnazione, ma ben può averne anche nella fase di prima istanza, ad es. nel rito del lavoro e nei giudizi tributari), è sufficiente che, entro il termine perentorio da rispettare, l'atto di gravame sia consegnato all'ufficiale giudiziario oppure spedito con mezzo telematico, mentre, nei casi di forme di notificazione ordinate dal giudice (art. 151 c.p.c.), può ˗ a seconda che l'iniziativa sia di parte o ex officio ˗ ritenersi sufficiente o la proposizione di istanza da parte del richiedente o l'emissione di provvedimento da parte del giudice; fermo, in ogni caso, restando che il consolidamento dell'effetto anticipato o di retrodatazione degli effetti (alla data iniziale di attivazione del procedimento) per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario.

In altri termini, il congegno di anticipazione del perfezionamento della notificazione determina il limitato effetto di assicurare l'osservanza del termine perentorioentro cui essa deve essere eseguita. Ad ogni altro fine, gli effetti si producono, sia per il notificante che per il destinatario, dal giorno in cui il procedimento notificatorio viene portato a compimento.

Ad es., non è dubitabile che il rispetto del termine a compariredi cui all'art. 163-bis c.p.c. (Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2006, n. 8523) oppure del termine di deposito del ricorso per cassazione (Cass. civ., sez. V, 25 gennaio 2008, n. 1608) oppure del termine per la costituzione dell'appellante (Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1662) debba essere computato con riguardo al momento in cui la notificazione si è perfezionata.

L'effetto della conclusione del procedimento notificatorio è bilaterale. Laddove a favore del destinatario siano normativamente previsti termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione, gli stessi debbono calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.

Il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio viene ritenuto non operativo, esulando da un tale ambito la corrispondente questione, per la determinazione della pendenza della lite ai fini del riparto di giurisdizione, che va, invece, fatto coincidere con il momento in cui il procedimento di notificazione dell'atto introduttivo della causa si è completato (Cass. civ., sez. un., 19 aprile 2013, n. 9535).

B) Effetti in ambito sostanziale.

La domanda giudiziale produce effetti sia sul piano processuale che su quello sostanziale. Tra gli effetti di tale seconda natura, quello di maggiore aspetto è rappresentato dall'interruzione della prescrizione del diritto controverso.

Si è posto il problema di stabilire se il principio della scissione dei momenti perfezionativi della notificazione possa assumere rilievo anche sul piano del diritto sostanziale, se, cioè, con riferimento all'esempio riportato, l'effetto interruttivo sia retrodatabile al momento iniziale del procedimento notificatorio oppure occorra attendere, perché si produca, l'esito di tale procedimento.

Le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un. 9 dicembre 2015, n. 24822) hanno recentemente chiarito che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa essere fatto valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto (ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o dal compimento degli altri adempimenti precedentemente ricordati), mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.

Nel caso era venuto all'attenzione la notificazione dell'atto di citazione in revocatoria ordinaria (art. 2901 ss. c.c.) e sulla base del principio affermato, è stata attribuita valenza interruttiva della prescrizione all'atto di esercizio del relativo diritto, vale a dire alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Sul solco di tale sentenza debbono ritenersi collocabili le pronunce che, in casi in cui l'atto sostanziale aveva con il processo un vincolo di mera occasionalità, hanno ritenuto che, ai fini della determinazione della tempestività dell'interruzione della prescrizione si dovesse avere riguardo al momento in cui l'atto introduttivo era giunto alla conoscenza legale del destinatario (Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2012, n. 9303, in tema di esercizio del diritto di riscatto dell'immobile locato da parte del conduttore, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978; Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2014, n. 40, in tema di dichiarazione di riscatto agrario ex art. 8 della legge n. 590 del 1965).

Sul solco della suddetta sentenza debbono ritenersi collocabili anche tutte le pronunce che hanno dato risposta affermativa all'applicabilità del principio della scissione in relazione ad atti sostanziali di natura amministrativo-tributaria, ad es. in relazione alla notificazione di atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria (Cass. civ., sez. VI, ord. 21 ottobre 2014, n. 22320) o alla notificazione di provvedimenti ex art. 201 Cod. strad. (Cass. civ., sez. II, 20 marzo 2012, n. 4453).

Guida all'approfondimento

GHITTONI B, Notificazione a mezzo posta e interruzione della prescrizione, in Giur. merito 2005, 7-8, 1541;

MATTEINI CHIARI S. e DI MARZIO M., Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014;

RUSSO M. Sulla scissione soggettiva dei termini nella notificazione degli atti processuali, in Nuova giur. civ. comm., 2014, 10, 10903;

RUSSO F. e RUVOLO M., Notifiche e diritto vivente, in Corr. Giur. 2013, 1, 119;

SARACENI B., Notificazioni all'irreperibile: la pronuncia delle sezioni unite sulla scissione del perfezionamento del procedimento notificatorio, in Giust. civ. 2005, 4, 940;

SORBELLO A., La notificazione degli atti processuali civili, in Giust. civ. 2006, 4-5, 239

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