Decesso dell'unico difensore nel corso del giudizio di cassazione ed avviso alla parte della fissazione di nuova udienza ex art. 377 c.p.c.
09 Giugno 2016
Massima
Nel giudizio di cassazione, qualora la parte ricorrente, a seguito di decesso dell'unico difensore, sopravvenuto al deposito del ricorso e certificato dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, pur avendo ricevuto personalmente la comunicazione del rinvio a nuovo ruolo non abbia provveduto alla nomina di un nuovo difensore, non deve essere destinataria degli adempimenti di cui all'art. 377, comma 2, c.p.c., non richiedendo ulteriore protezione il suo interesse rispetto alla conoscenza della data di fissazione della nuova udienza pubblica. Il caso
Dopo l'inizio del giudizio dinanzi alla S.C. e prima dell'udienza di discussione, decedeva l'unico procuratore di parte ricorrente. In omaggio all'orientamento ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, il collegio, a seguito di tale evento, pur non dichiarando l'interruzione del procedimento, rinviava lo stesso a nuovo ruolo mandando la cancelleria per comunicare alla parte personalmente l'evento informandola della facoltà di nominare un nuovo difensore. Alla nuova udienza era constatata l'inerzia della parte rispetto all'esercizio di tale facoltà. La questione
La questione affrontata dalla pronuncia in esame è la seguente: una volta che sia stato comunicato alla parte il decesso del difensore ed evidenziata la possibilità di nominare un nuovo procuratore occorre anche dare avviso a detta parte personalmente della data di svolgimento della nuova udienza ex art. 377, comma 2, c.p.c. ? Le soluzioni giuridiche
Al fine di meglio comprendere la portata della problematica giuridica posta all'attenzione della Corte, sono opportune alcune brevi premesse. Invero, sino ad un recente passato, si riteneva comunemente che, essendo il procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non trovasse applicazione nell'ambito dello stesso l'istituto dell'interruzione del processo a fronte del verificarsi degli eventi di cui all'art. 299 c.p.c. Si evidenziava, in particolare, che il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli art. 299 ss. c.p.c., tenendo conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità, senza che sia configurabile una disparità di trattamenti irragionevole tra i due giudizi, essendo quello di merito caratterizzato dal principio dispositivo, né lesione del diritto di difesa nel giudizio di cassazione della parte colpita da evento interruttivo, in quanto la prospettazione delle ragioni del ricorrente in cassazione è affidata per intero all'atto scritto del ricorso, mentre la discussione orale in udienza ha valore meramente complementare (v., tra le molte, Cass. civ., 18 agosto 2004, n. 16138; Cass. civ., 9 aprile 1988, n. 2797). Peraltro, questa impostazione è stata oggetto di serrata e fondata critica in dottrina con riguardo alla violazione del diritto di difesa della parte ex art. 24 Cost. laddove si verifichi un evento, come il decesso dell'unico procuratore (CIACCIA CAVALLARI). Sul problema è intervenuta alcuni anni fa la Corte Costituzionale che, nel ritenere inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3 comma 1, 24 comma 2 e 111 Cost., degli artt. 301 e 377, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non attribuiscono rilevanza, nel giudizio di cassazione, alla morte dell'unico difensore verificatasi dopo la proposizione del ricorso e prima dell'udienza di discussione, ha al contempo evidenziato, tuttavia, che la funzione dell'interruzione del processo civile non è soltanto quella di mettere la parte in grado di compiere atti di impulso del processo, ma in primo luogo quella di consentire alla parte di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce, nonché che il carattere officioso del procedimento di cassazione è irrilevante al fine di bandirne l'istituto dell'interruzione, così come tale conclusione non può essere giustificata con il preteso, scarso valore - rispetto a quella che si esprime con il ricorso - delle successive attività difensive (C. Cost., 18 marzo 2005, n. 109, in Giur. it., 2005, 1875, con nota di CONTE). A questo punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito il principio, in seguito non disatteso, in virtù del quale nel giudizio di legittimità, in caso di morte dell'unico difensore di una parte, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell'avviso di udienza, è necessario rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., sez. U., 12 gennaio 2006, n. 477, in Giust. Civ., 2007, I, 1755 con nota di POFI). Come evidenziato, nel procedimento che ha dato luogo all'emanazione della pronuncia in commento, tale principio è stato puntualmente applicato in quanto all'udienza di discussione, riscontrato il decesso dell'unico difensore della parte ricorrente, il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo, mandando la cancelleria per la comunicazione dell'evento alla parte personalmente. Il problema giuridico che si è posto all'udienza successiva, nella quale si è constatato che detta parte ricorrente non aveva nominato un altro difensore, è se vi era l'obbligo di effettuare nei confronti di tale parte gli adempimenti prescritti dal secondo comma dell'art. 377 c.p.c., i.e. dare avviso della data della nuova udienza di discussione. La Suprema Corte ha escluso l'esigenza di reiterare tali adempimenti, poiché, da un lato, la predetta norma fa riferimento ad una comunicazione della data dell'udienza «agli avvocati delle parti» e non già alle parti personalmente e, da un altro, era stata data alla parte la possibilità di nominare un nuovo difensore e siffatta facoltà non era stata esercitata, secondo i canoni dell'ordinaria diligenza, dopo quasi sei mesi dalla comunicazione del decesso dell'unico difensore. Osservazioni
La soluzione della Corte, pur ampiamente argomentata in ordine a precedenti nella stessa giurisprudenza di legittimità che hanno valorizzato in senso analogo la necessità che la parte faccia uso dell'ordinaria diligenza nella nomina di un nuovo difensore a seguito della comunicazione dell'evento riguardante il precedente procuratore, non convince pienamente. Invero, sebbene la parte debba in astratto attivarsi con sollecitudine, ove ne abbia interesse, per la nomina di un nuovo legale e, di per sé, la prima comunicazione (in ordine alla verificazione dell'evento riguardante il difensore) sembrerebbe esaurire gli oneri della cancelleria, nondimeno occorre anche considerare che, nella prassi comune, si tende a svolgere le attività difensive in procinto di un nuovo “appuntamento” processuale quale è, nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, appunto l'udienza di discussione. Peraltro, a nostro sommesso parere, non sembra dirimente in senso contrario la circostanza che il secondo comma dell'art. 377 c.p.c. faccia riferimento ad una comunicazione da effettuarsi nei confronti degli avvocati delle parti potendo ragionevolmente intendersi la disposizione, tenuto conto delle «lacune» nella disciplina del procedimento dinanzi alla Corte in ordine alle problematiche correlate agli eventi aventi valenza interruttiva nel giudizio di merito, nel senso di dover compiere siffatta comunicazione nei confronti della parte personalmente. CIACCIA CAVALLARI, Prospettive d'interruzione nel procedimento in Cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1975, 192; CONTE, Morte del difensore e della parte e diritto di difesa avanti alla Corte di Cassazione, in Giur. it., 2005, 556; FINOCCHIARO G., L'interruzione “dimezzata” in Cassazione, in Riv. dir. proc., 2006, 1430.
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