Ai confini tra errore revocatorio ed errore sull'interpretazione del fatto processuale
09 Giugno 2016
Massima
L'errore sull'idoneità dell'atto di notificazione a determinare l'effetto di far decorrere il termine iniziale per l'impugnazione, affermata in esito ad una valutazione giuridica dell'atto stesso, integra un errore di diritto e non di fatto, sicché non può dar luogo a revocazione della sentenza ex art. 395 n. 4 c.p.c., postulando quest'ultimo la falsa percezione della realtà, che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa dagli atti, oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che ciò non abbia costituito un punto controverso su cui la sentenza impugnata per revocazione abbia statuito. Il caso
A fronte di una sentenza di condanna in primo grado, la Corte d'appello rigettava l'eccezione pregiudiziale di tardività del gravame sollevata dall'appellato per essere decorso il termine di impugnazione, osservando che gli atti relativi alla notificazione della sentenza impugnata erano stati prodotti in semplice fotocopia, inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare. La stessa Corte accoglieva, invece, l'appello proposto dalla parte convenuta in primo grado. La parte soccombente in appello proponeva ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. avverso la predetta sentenza deducendo che nella stessa, per mera svista, era stato ignorato un documento prodotto in allegato al numero 5 del fascicolo, ossia l'originale della sentenza impugnata e della relata di notifica della medesima. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile poiché la Corte d'appello assumeva che era stato denunciato un errore di giudizio e non di fatto, «in ordine all'idoneità della notifica della sentenza di primo grado a fare decorrere il termine breve per l'impugnazione». La parte soccombente proponeva ricorso per cassazione contestando, con due distinti ma correlati motivi, la violazione di plurime disposizioni normative da parte della Corte d'appello che non aveva considerato l'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione nonostante l'omessa considerazione di un documento decisivo per mera svista nella sentenza oggetto di gravame ex art. 395 n. 4 c.p.c.
La questione
La questione principale affrontata dalla decisione in commento è la seguente: quando la valutazione in ordine all'idoneità della notifica a far decorrere il termine breve costituisce errore di fatto revocatorio? Le soluzioni giuridiche
La S.C. ha confermato la pronuncia della Corte d'appello che aveva escluso la ricorrenza, nella fattispecie processuale, di un vizio rilevante ex art. 395 n. 4 c.p.c. A fondamento di tale decisione, la Corte di Cassazione ha richiamato il consolidato orientamento, basato sulla formulazione letterale della predetta disposizione normativa, per il quale l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi un una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (v., tra le altre, Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2013, n. 22080). In particolare, la Corte di legittimità ha ritenuto che, in applicazione di siffatti consolidati principi, dovesse condividersi il ragionamento effettuato dalla pronuncia impugnata poiché la questione della notifica della sentenza di primo grado e della validità della stessa, implicante la valutazione del documento allegato al n. 5, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, aveva costituito oggetto di un fatto controverso in giudizio atteso che l'appellante aveva contestato il buon fine di detta notifica, ritenendo tale contestazione decisiva per escludere l'ammissibilità della proposta impugnazione per revocazione. In secondo luogo, la S.C. si è ricondotta all'assunto, già affermato più volte in giurisprudenza, per il quale, poiché l'errore revocatorio presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti, ne deriva che non costituisce errore di fatto, ma di diritto, quello inerente all'idoneità dell'atto di notificazione a determinare l'effetto di far decorrere il termine iniziale per l'impugnazione, ove tale inidoneità sia stata affermata in esito alla valutazione giuridica dell'atto stesso (cfr. Cass. civ., sez. U., 12 giugno 1997, n. 5303). Osservazioni
Le statuizioni contenute nella pronuncia in rassegna non persuadono. Invero, sembra che alla corretta affermazione in astratto dei principi operanti in tema di revocazione delle sentenze, la Corte non ne abbia fatto seguire una condivisibile applicazione rispetto alla fattispecie processuale posta alla propria attenzione. Infatti – come si evince dallo stesso svolgimento del processo riportato nella decisione in commento – la sentenza di secondo grado oggetto di impugnazione per revocazione aveva escluso la tardività dell'appello per la sola circostanza che la documentazione inerente il procedimento notificatorio era stata prodotta in fotocopia. Alcuna valutazione, quindi, in ordine alla documentazione in originale, pure ritualmente depositata dalla parte appellata (come non contestato, poi, nel corso del procedimento nelle successive fasi) era stata compiuta. Pertanto, ricorreva senz'altro quella svista, costituita dall'assunzione della pronuncia sull'erronea supposizione della mancanza di un documento in realtà prodotto agli atti di causa, che costituisce l'errore revocatorio rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. A fronte di ciò, la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere ammissibile l'impugnazione per revocazione, rientrando, invece, nelle valutazioni rilevanti sotto il profilo rescissorio quelle afferenti la validità della notifica, contestata in quella sede dall'originario appellante per il luogo in cui era stata eseguita. In buona sostanza, sembra che la S.C. abbia effettuato una sorta di sovrapposizione avendo riguardo alle contestazioni ed alle valutazioni compiute in sede di impugnazione per revocazione e non già ai presupposti originari di ammissibilità, ritualmente sussistenti, per la proposizione di essa.
ASPRELLA, Breve rassegna tematica dell'errore di fatto in Cassazione, in Giust. Civ., 2001, 704; CAPPONI, Termine contrattuale di adempimento supposto inesistente: errore d'interpretazione o errore di fatto revocatorio?, in Giur. it., 1981, 1541; LOCHE, Brevi note in tema della revocazione della sentenza per errore di fatto, in Riv. giur. sarda, 1993, 609.
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