Attività plurime del CTU, remunerazione a tempo

Redazione scientifica
31 Maggio 2016

Se le attività del CTU esulano dai parametri tabellari, è possibile un cumulo dei criteri di liquidazione del compenso.

Il caso. Il Tribunale di Nola aveva liquidato il compenso spettante al CTU per la consulenza fornita in procedimento di volontaria giurisdizione. Il ricorrente, deducendone la violazione e falsa applicazione di legge per aver liquidato in misura eccessiva tale compenso, propone ricorso. Questo viene respinto dal giudice di prime cure, che lo condanna altresì al pagamento delle spese processuali.

Il ricorrente agisce ora in Cassazione, adducendo gli stessi motivi di doglianza.

Scarso pregio della consulenza. Adducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. n.115/2002 e art. 1 d.m. 30 maggio 2002, il ricorrente lamenta come non sia stata adeguatamente valutata l'opera prestata dal CTU, qualitativamente considerata di pregio e valore così scarso, da essere assolutamente inidonea a giustificare il compenso liquidato.

I Giudici della Suprema Corte chiariscono che in sede di legittimità è da considerarsi preclusa ogni valutazione in merito al valore della consulenza, ribadendo altresì che il Tribunale di Nola aveva già provveduto a dare tempestiva risposta alle medesime censure sollevate nel corso nel precedente grado di giudizio.

Cumulo dei criteri di liquidazione del compenso. Sostenendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 l. n. 319/1980 e dell'art. 24 d.m. 30 maggio 2002, il ricorrente sostiene che , dovendo considerarsi l'attività prestata dal CTU priva di alcuna complessità e pertanto rientrante nella mera perizia psicologica, doveva essere applicato il solo criterio tabellare nella liquidazione del compenso, e non anche quello delle vacazioni.

La Corte sottolinea che, qualora le plurime attività svolte dal consulente non consentano una mera applicazione dei parametri tabellari, ma rendano invece necessario il ricorso anche alla liquidazione a vacazioni, non è possibile estendere analogicamente le ipotesi tipiche di liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2015 n. 6019). Pertanto il CTU dovrà essere remunerato a tempo, su base oraria, se le sue attività esulano da quelle tipiche o se alcune delle sue attività prevedono altro criterio di liquidazione.

Mera consulenza psicologica? Il Collegio evidenzia che «l'attività svolta dal consulente non è riconducibile alla consulenza psicologica, trattandosi di un mero accertamento ricognitivo e fattuale in ordine alle abitudini di vita, all'attività lavorativa svolta, alle condizioni dell'abitazione alla situazione personale del minore , sotto il profilo della cura e dell'educazione, alla predisposizione di un piano programmatico per l'esercizio del diritto di visita», i Giudici evidenziano che le valutazioni del CTU non appartengono all'ambito della consulenza psicologica e rigettano il ricorso.

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