Difensore con procura alle liti generica: ammessa la chiamata in garanzia impropria
10 Maggio 2016
Il caso. Una società, chiamata in causa a fini di manleva da un condominio nei cui confronti alcuni condomini avevano spiegato una domanda di risarcimento di danni da infiltrazioni, una volta rimasta soccombente, ricorre in appello deducendo l'inammissibilità della chiamata in causa, sul rilievo che il difensore del condominio aveva agito sulla base di una procura alle liti generica, che non comportava il potere di chiamare il terzo in garanzia impropria. La corte d'appello disattende l'impugnazione. La società ricorre dunque in Cassazione ribadendo, tra gli undici motivi di ricorso, l'inammissibilità della sua chiamata in causa in garanzia impropria per inesistenza di idonea procura in capo al difensore del condominio.
Rimessione alle Sezioni Unite. La sussistenza del potere del difensore di chiamare in causa un terzo in c.d. garanzia impropria sulla base di una procura alle liti generica è oggetto di contrastanti soluzioni offerte dalla giurisprudenza della SC, sicché la causa viene rimessa al Primo Presidente, che investe del contrasto le Sezioni Unite.
Procura alle liti. La Corte di Cassazione definisce la procura alle liti come atto formale attribuitivo dello ius postulandi al difensore, privo però di una regolamentazione legislativa specifica per quanto ne concerne il contenuto. Muovendo dalla disciplina codicistica, ricorda infatti che l'art. 83, comma 2, c.p.c. opera solo una mera distinzione tra procura generale e speciale e che l'art. 84 c.p.c. stabilisce che al difensore spetta il compito, nell'interesse della parte che rappresenta, di compiere e ricevere ogni atto processuale che la legge non riserva espressamente a quest'ultima, senza però poter compiere atti che «importano la disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere».
Atti necessari al compimento dell'incarico. Per ovviare alla carenza normativa, le Sezioni Unite estendono alla procura alle liti la disciplina codicistica prevista per il mandato; in particolare fanno applicazione dell'art. 1708 c.c. che attribuisce il potere di porre in essere le attività che risultino necessarie per il compimento degli atti per cui il mandato è stato conferito. Unica limitazione, precisa la Suprema Corte, è «non eccedere l'ambito della lite originaria».
Chiamata in causa del terzo: garanzia impropria. La Corte afferma in particolare, con riferimento al rapporto di garanzia, che «la giurisprudenza di legittimità ha generalmente ritenuto il difensore del convenuto abilitato dalla procura conferita per resistere alla domanda attrice a chiamare in causa un terzo in garanzia c.d. propria, onde sollevare il proprio assistito dall'eventuale soccombenza nel confronti dell'attore o per esigenze difensive». Se da un lato non sembra dunque possibile estendere l'ambito della lite, esperendo contro terzi azioni autonome e distinte, come nel caso della chiamata in garanzia c.d. impropria, la Corte osserva però che, se la procura, pur generica, è conferita in termini ampi, è in grado di conferire al difensore anche il potere di esperire ulteriori azioni, volte al raggiungimento dell'obiettivo. Secondo i Giudici, infatti, «va osservato come dal principio affermato da queste Sezioni Unite in base al quale i poteri del difensore discendono direttamente dalla legge, la procura valendo solamente a realizzare la scelta e la designazione dell'avvocato e a far emergere la relativa (più o meno ampia) eventuale limitazione in base alla volontà della parte (v. Cass. civ., Sez. Un., 14 settembre 2010, n. 19510), deve correttamente trarsene, quale ulteriore corollario, che la procura, ove risulti come nella specie conferita in termini ampi e comprensivi ("con ogni facoltà"), in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita. Ivi ricompresa, pertanto, l'azione di garanzia c.d. impropria, volta come detto a salvaguardare l'interesse della parte mediante la chiamata in causa del terzo, perché risponda in suo luogo o venga condannato a tenerla indenne di quanto risulti eventualmente tenuta a prestare all'attore». La Corte rigetta dunque il ricorso. |