Circolarità degli oneri di allegazione e contestazione
09 Giugno 2016
Massima
Il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione, sicché la mancata allegazione del preciso luogo in cui si sarebbe verificato un sinistro stradale, dal quale l'attore sostiene di aver riportato danni, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il reale accadimento di tale evento, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa. Il caso
Tizio conveniva dinanzi al giudice di pace Caio e la compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale asseritamente causato dall'invasione di corsia di marcia da parte del conducente del veicolo antagonista. Il giudice di primo grado declinava la propria competenza territoriale. L'attore proponeva appello dinanzi al tribunale avverso siffatta statuizione ed il giudice adito, ritenuta l'erroneità della decisione di incompetenza, decideva nel merito rigettando la domanda proposta essendo rimasta indeterminata l'esatta zona del luogo teatro del sinistro. Il danneggiato proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, violazione degli artt. 115, 167 e 359 c.p.c., nonché dell'art. 132 disp. att. c.p.c., in quanto Caio si era difeso soltanto sulla questione pregiudiziale di rito della competenza per territorio, di talché non avendo lo stesso contestato i fatti allegati esonerando esso ricorrente dal relativo onere probatorio. In sostanza, il giudice di secondo grado avrebbe violato l'art. 115 c.p.c., laddove prescrive che il giudice deve fondare la propria decisione sui fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. La questione
La questione di rilevanza processuale esaminata dalla pronuncia in commento è la seguente: sussiste onere di specifica contestazione rispetto a fatti che, a loro volta, non sono oggetto di puntuale allegazione ad opera dell'altra parte? Le soluzioni giuridiche
La S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso fondato sulla violazione dell'art. 115 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, nel senso che non è necessario che siano provati i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. La Corte di legittimità ha osservato, a riguardo, che il principio di non contestazione nei confronti del convenuto può invero trovare applicazione soltanto qualora a propria volta l'attore abbia ottemperato all'onere processuale posto a proprio carico di effettuare una puntuale e circostanziata allegazione dei fatti di causa sui quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione. Sulla scorta di tale premessa, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso poiché, nella specie, il ricorrente non aveva mai indicato con precisione il luogo dove si era verificato l'incidente stradale, limitandosi ad indicare una strada statale lunga oltre quarantadue chilometri. A fronte di un'allegazione così lacunosa e della negazione da parte del convenuto della stessa verificazione dell'incidente stradale, la S.C. osserva, allora, che «non può ritenersi che sia il convenuto ad essere gravato dell'onere di compiere una contestazione circostanziata perché ciò equivarrebbe a ribaltare sul convenuto l'onere allegare il fatto stesso costitutivo della pretesa dell'attore, ovvero di delineare i contorni di un fatto che è rimasto indistinto nei suoi connotati essenziali fino a consentire che sia messo in discussione il suo reale verificarsi, essendo invece l'onere del convenuto di prendere posizione sulle domande avversarie limitato alle circostanze specifiche addotte a suo carico». La S.C. si è quindi conformata all'indirizzo interpretativo già affermato nella propria giurisprudenza e dominante all'interno della dottrina per il quale il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse (Cass. civ., sez. I, 15 ottobre 2014, n. 21847). In sostanza, non sussiste l'onere di contestare circostanze di fatto che non siano state, a loro volta, specificamente dedotte dall'altra parte. Osservazioni
Il principio affermato dalla S.C., e sintetizzato dalla massima in epigrafe, è da approvare. Invero, nel nostro sistema processuale vi è un principio di circolarità tra oneri di allegazione e prova, nel senso che la possibilità di una contestazione specifica di un fatto postula che lo stesso sia stato oggetto di allegazione altrettanto puntuale, non potendosi assumere in capo ad un soggetto l'onere di contestare con argomentazioni specifiche circostanze che sono state per converso allegate soltanto in modo generico. Ciò comporterebbe, difatti, un'inversione dello stesso onere della prova, addossandosi al convenuto il dovere di allegare (e quindi di dimostrare) circostanze di fatto che l'attore non ha compiutamente dedotto. Con più specifico riguardo alla fattispecie esaminata dalla Corte, nella decisione in esame l'operare del principio ha comportato una conferma dell'impostazione della sentenza di secondo grado che, sebbene il convenuto si fosse limitato a dedurre solo che il sinistro non si era in realtà verificato, senza ulteriori precisazioni, aveva rigettato la domanda risarcitoria dell'attore le cui allegazioni in punto di fatto sulle modalità di svolgimento del sinistro erano state talmente generiche da non individuare neppure il luogo ove lo stesso si era verificato (tale non potendo ritenersi l'indicazione di una strada lunga oltre quaranta chilometri). In tema di sinistri stradali caratterizzati dal litisconsorzio necessario con la compagnia assicurativa è opportuno ricordare, sotto altro profilo, sempre in tema di non contestazione – sebbene la questione non sia stata oggetto di esame da parte della pronuncia in rassegna – che non sussiste in capo a detta compagnia l'onere di contestare in modo specifico ex art. 115 c.p.c. le modalità di svolgimento dell'incidente stradale non trattandosi di circostanze direttamente note alla stessa, ma soltanto ai conducenti dei veicoli antagonisti. È stato invero più volte enunciato il condivisibile principio in virtù del quale l'onere di contestazione sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3576; conf. Trib. Roma, sez. VIII, 10 gennaio 2015, n. 451). |