Translatio iudicii in appello

09 Giugno 2016

Il gravame proposto innanzi a giudice d'appello territorialmente incompetente non è inammissibile ma va definito in rito ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Massima

Il gravame proposto innanzi a giudice d'appello territorialmente incompetente non è inammissibile, ma va definito in rito ai sensi dell'art. 50 c.p.c., con translatio judicii a quello, del medesimo grado, dotato di competenza

Il caso

Si tratta di pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c. In particolare nel ricorso si lamentava che la Corte d'Appello adita, territorialmente incompetente, non avesse applicato il principio della translatio iudicii in sede di gravame, declinando la competenza in favore di altra Corte.

La questione

La Corte di cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui, in caso di appello proposto dinanzi ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che sarebbe stato competente per legge, può riconoscersi allo stesso un effetto conservativo purché l'organo adito, sebbene territorialmente incompetente, sia ugualmente giudicante in secondo grado e possa quindi disporre la rimessione della causa al giudice competente, davanti al quale potrà essere effettuata apposita riassunzione ex art. 50 c.p.c. Ha altresì escluso lo stesso effetto conservativo allorché l'appello sia stato proposto davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza oggetto d'appello o dinanzi ad altro giudice di primo grado, perché in questi casi manca uno strumento legislativo che possa legittimare il passaggio del rapporto processuale dal primo al secondo grado, né può spiegare alcun effetto sanante la costituzione dell'appellato.

Le soluzioni giuridiche

L'art. 50 c.p.c. non fa distinzione fra sentenze di primo o di secondo grado.

Dottrina e giurisprudenza, generalmente, ritengono che l'appello proposto dinanzi a giudice incompetente valga ad instaurare un valido rapporto processuale di impugnazione, suscettibile di prosecuzione dinanzi a giudice competente nel termine fissato dal giudice che dichiara la propria incompetenza o, in difetto, nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza; esso pertanto non determina l'inammissibilità o la decadenza dall'impugnazione, purché, rispettati i termini previsti dalla legge, il giudizio sia riassunto davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 50.

Ecco perché, come già accennato supra, si è precisato che in caso di appello proposto dinanzi ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che sarebbe stato competente secondo legge, può riconoscersi al medesimo un effetto conservativo a condizione che l'organo adito, benché territorialmente incompetente, sia egualmente giudicante in secondo grado e possa quindi disporre la rimessione della causa al giudice competente, davanti al quale potrà essere effettuata apposita riassunzione a norma dell'art. 50.

Il medesimo effetto conservativo, invece, deve escludersi qualora l'appello sia stato proposto davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza oggetto del gravame, oppure davanti ad altro giudice di primo grado, mancando in questi casi uno strumento legislativo che legittimi il passaggio del rapporto processuale dal primo al secondo grado, neanche potendo spiegare effetti sananti la costituzione in giudizio dell'appellato.

Infatti il principio dell'applicabilità dello strumento traslativo anche nel caso di impugnazione proposta a giudice incompetente, peraltro, non trova applicazione quando venga a mancare lo strumento processuale prescritto dalla legge per il passaggio del rapporto processuale dal primo al secondo grado del giudizio, come nel caso in cui la parte soccombente in primo grado adisca con l'appello un giudice di grado pari a quello che ha emesso la sentenza impugnata, o, addirittura, lo stesso giudice; il giudice irritualmente invocato, infatti, deve avere in astratto le funzioni di un giudice di appello, in modo che l'errore possa apparire giustificato.

Più in generale, occorre distinguere la proposizione dell'appello dinanzi ad un giudice incompetente — nella quale, ove si tratti di incompetenza meramente territoriale, trova applicazione la regola della translatio iudicii—dall'errata scelta del mezzo di impugnazione — ad es. ricorso per cassazione o regolamento di competenza al posto dell'appello e viceversa — la cui conseguenza è sempre quella dell'inammissibilità del mezzo di impugnazione erroneamente individuato.

Secondo la giurisprudenza di segno contrario, nel nostro ordinamento processuale civile non ha fondamento l'idea che la regola di individuazione dell'ufficio giudiziario legittimato ad essere investito dell'impugnazione sia riconducibile alla nozione di competenza adoperata dal codice di rito nel Capo I del Titolo I del Libro I, in quanto, se anche la disciplina della individuazione del giudice dell'impugnazione assolve ad uno scopo di massima simile sul piano funzionale a quello che ha la disciplina della individuazione del giudice competente in primo grado—afferendo, l'una e l'altra, a regole che stabiliscono avanti a quale giudice debba svolgersi un determinato tipo di processo civile, in ragione del grado —, tuttavia appare impossibile ravvisare fra i due fenomeni normativi una eadem ratio sufficiente a giustificare l'estensione anche parziale di aspetti applicativi della seconda alla prima sul piano dell'analogia. Ne consegue che a quest'ultima non trovano applicazione né la norma dell'art. 50 c.p.c. sulla translatio iudicii né quella dell'art. 38 c.p.c., sul regime di rilevazione della incompetenza.

Osservazioni

Le conclusioni cui è pervenuta la Corte debbono essere considerate di carattere generale, nel senso che valgono:

1) per il caso in cui l'impugnazione venga proposta avanti ad un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge (appello contro sentenza del giudice di pace proposto ad un tribunale di una circoscrizione diversa da quella di cui fa parte il giudice che l'ha pronunciata; appello contro sentenza del tribunale proposto a corte d'appello diversa da quella del distretto di cui fa parte il tribunale);

2) per il caso in cui, pur rispettata la regola territoriale l'impugnazione venga proposta avanti a giudice di tipo diverso da quello che la legge individua (appello contro sentenza del giudice di pace proposto alla Corte d'Appello);

3) per il caso di impugnazione proposta a giudice diverso da quello legittimato ma con la particolarità ch'esso rientri nella stessa tipologia di ufficio giudiziario di quel giudice (es.: revocazione contro sentenza del tribunale proposta ad altro tribunale);

4) per il caso di impugnazione proposta a giudice che nella ripartizione verticale dell'organizzazione del processo civile non sia «superiore» a quello che abbia pronunciato la sentenza (es.: appello contro sentenza del tribunale proposto ad altro tribunale) o addirittura sia collocato in posizione inferiore (es.: appello contro sentenza del tribunale o della Corte d'appello proposto al giudice di pace).

Il principio concernente l'effetto conservativo, di cui si è detto all'inizio, vale per l'appello proposto dinanzi alla sezione ordinaria anziché alla sezione specializzata agraria; per l'appello avverso sentenza del pretore, giudice del lavoro, proposto a tribunale territorialmente incompetente, si è stabilito che la riassunzione del giudizio davanti ad altro tribunale è soggetto al termine semestrale (ora trimestrale) di cui all'art. 50 c.p.c., mentre resta esclusa l'applicabilità del minor termine contemplato dall'art. 428 c.p.c., riguardante la sola ipotesi della translatio iudicii per ragioni di competenza in primo grado.

Guida all'approfondimento

C. ASPRELLA, La translatio iudicii. Trasferimento del giudizio nel processo civile, Milano, 2010, 71 e ss.

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