Ministero della Giustizia parte necessaria nel procedimento di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
09 Giugno 2016
Massima
In tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il decreto col quale il magistrato procedente revochi, ai sensi dell'art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, il provvedimento di ammissione al detto patrocinio per avere l'interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, è ammessa l'opposizione ai sensi dell'art. 170 dello stesso d.P.R., che dà luogo ad un procedimento, che ha natura di giudizio civile contenzioso di natura patrimoniale, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia. Ne consegue che tanto l'opposizione avverso il decreto di revoca quanto il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione devono essere proposti secondo le regole del codice di procedura civile e, perciò, notificati a pena di inammissibilità dell'impugnazione, al Ministero della Giustizia. Il caso
Si tratta di una fattispecie di impugnazione del decreto di revoca, disposto ai sensi dell'art. 136, comma 2, II parte, d.P.R. n. 115/2002, dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, «per avere l'interessato agito o resistito con mala fede o colpa grave», in cui nessuno veniva intimato come contraddittore necessario.
La questione
La Corte nella pronuncia in commento si interroga su quale sia l'amministrazione, passivamente titolare del rapporto di debito, la cui partecipazione al giudizio di opposizione sia necessaria ed afferma il principio di cui in massima stabilendo che questa parte va identificata con il Ministero della Giustizia.
Le soluzioni giuridiche
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di una espressa previsione normativa, è impugnabile tramite l'opposizione di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, espressamente prevista per l'impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi, nonché del compenso al difensore (sulla base del rinvio operato dall'art. 84 dello stesso decreto all'art. 170). Questa opposizione si configurerebbe, infatti, come un rimedio di carattere generale esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione, anche nell'ipotesi in cui essi rifiutino la liquidazione stessa (in questo senso oltre alla sentenza in commento si vedano anche Cass. civ., 23 giugno 2011, n. 13807; Cass. civ., 23 settembre 2013, n. 21685). Il procedimento, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, avrebbe natura di autonomo giudizio contenzioso relativo ad una controversia di natura civile incidente su una situazione giuridica soggettiva con consistenza di diritto soggettivo patrimoniale e che, di tale procedimento, è parte necessaria ogni soggetto titolare passivo del rapporto di debito oggetto del relativo procedimento (in questo senso ad es. Cass. civ., 29 maggio 2012, n. 8516). Legittimato passivo, a questa stregua, sarebbe il beneficiario della liquidazione qualora l'opposizione sia proposta dalle parti private o dal P.M.; mentre, se l'opposizione è proposta dal beneficiario, legittimate passive sarebbero le parti processuali e il P.M. con conseguente necessità, in capo all'opponente, di notificare il ricorso e il decreto a tutti i legittimati passivi necessari. In particolare, nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici, si è spesso affermato il principio che il ricorso e il decreto andrebbero notificati all'amministrazione finanziaria che sarebbe chiamata a sopportare le relative spese con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale che abbia rigettato il ricorso proposto contro la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio (Cass. civ., 21 luglio 2005, n. 15323; Cass. civ., 23 settembre 2005, n. 18670; Cass. civ., 6 dicembre 2006, n. 26168; Cass. civ., 13 marzo 2007, n. 5881; Cass. civ., 15 giugno 2005, n. 12842; Cass. civ., 8 febbraio 2005, n. 2542). In realtà, in questa sede, non si può sottacere la soluzione negativa, a volte predicata nella giurisprudenza di legittimità. Alcune pronunce, infatti hanno affermato che il contraddittorio necessario nei confronti del P.M. sostituirebbe quello nei confronti dell'amministrazione finanziaria, perché al P.M. spetta la tutela degli interessi patrimoniali dello Stato (Cass. pen, 01 luglio 2009, n. 32958; Cass. civ., 13 aprile 1999, n. 3617). Tuttavia secondo la sentenza in commento, poiché nulla dice espressamente al riguardo l'art. 136 d.P.R. n. 115/2002, bisogna far riferimento all'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 che, rispetto al provvedimento di impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, espressamente attribuisce all'ufficio finanziario – Agenzia delle Entrate – il ruolo di parte necessaria del procedimento. Pur se, sottolinea la Corte, l'ambito applicativo dell'art. 99 è troppo ancorato al tema dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e al procedimento di opposizione al suo rifiuto, perché sia suscettibile di estensione analogica. È invece decisiva la considerazione che, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 98 del d.P.R. n. 115/2002 rende l'ufficio finanziario parte attiva del procedimento di ammissione al detto beneficio; non solo ma con riguardo al procedimento di opposizione previsto dall'art. 170, le Sezioni Unite hanno stabilito che parte necessaria di tale procedimento va identificata nel Ministero della Giustizia (Cass. civ., sez. U., 29 maggio 2012, n. 8516). La Corte ha, infatti, con questa pronuncia, sciolto il contrasto giurisprudenziale segnalato dalla prima sezione civile della Corte (Cass. civ., ord. 9 giugno 2011, n. 12621) sulla legittimazione del Ministero della Giustizia o dell'Agenzia delle Entrate nei procedimenti ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. La soluzione oltre che giuridicamente corretta pare sensata anche da un punto di vista pratico atteso che le spese per il patrocinio incombono proprio sul bilancio del Ministero della Giustizia e non già dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda, invece, il ruolo del P.M., che legittimato sia attivamente che passivamente nel procedimento di opposizione sulla base proprio della disposizione dell'art. 170 cit., le Sezioni Unite ne affermano, bensì, l'estraneità al rapporto controverso sicché ne affermano addirittura «imperscrutabile» il motivo della sua necessaria partecipazione al procedimento. Osservazioni
Secondo la pronuncia in commento, il principio accolto dalle Sezioni Unite va applicato anche nel procedimento di opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta ex art. 136, comma 2, II parte, d.P.R. n. 115/2002, per avere l'interessato agito o resistito con «mala fede» o «colpa grave». Infatti bisogna distinguere due ipotesi:
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