Impugnabilità della chiusura anticipata del processo esecutivo mediante opposizione agli atti esecutivi

Redazione scientifica
09 Maggio 2016

È possibile impugnare nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non con reclamo al collegio ex art. 630, comma 3, c.p.c.,

È possibile impugnare nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non con reclamo al collegio ex art. 630, comma 3, c.p.c., il provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide sull'istanza di chiusura anticipata.

In tema di esecuzione forzata, il verificarsi di un fatto “imputabile” ad una delle parti caratterizza le figure tipiche dell'estinzione, mentre la chiusura anticipata prevista dall'art. 164-bis disp. att. c.p.c. sottende una ratio diversa, dal momento che è l' impossibilità oggettiva di proseguire il processo esecutivo, valutata discrezionalmente dal giudice, a determinarne l'esito anomalo o non fisiologico.: ne deriva, sul piano degli effetti sostanziali, che nei casi di estinzione tipica si verifica il solo effetto interruttivo istantaneo della prescrizione del diritto, mentre nell'ipotesi di chiusura anticipata per infruttuosità dell'espropriazione forzata, la prescrizione ha effetto sospensivo permanente.

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