Ricorso in riassunzione inammissibile se non viene depositato in forma telematica
09 Giugno 2017
Il Tribunale di Potenza, con sentenza del 18 maggio 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione depositato in forma cartacea a seguito di una pronuncia per incompetenza territoriale.
Il Tribunale, infatti, ha richiamato l'art. 50 c.p.c. e alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità (Cass. civ., sez. lav., sent., 27 maggio 1994, n. 5205; Cass. civ., sez. lav., 5 ottobre 1998, n. 9890; Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2008, n. 7392) ritenendo che la tempestiva riassunzione determini la prosecuzione del processo originario dinanzi a un nuovo Giudice con la conseguente realizzazione di una vera e propria translatio iudicii. Il ricorso in riassunzione va, quindi, ad inserirsi in un processo già instaurato rispetto al quale le parti risultano già costituite ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, l. n. 221/2012 e, pertanto, l'iscrizione a ruolo del relativo giudizio deve avvenire esclusivamente tramite deposito in forma telematica del ricorso stesso.
(Fonte: www.ilprocessotelematico.it) |