Nullità e inesistenza delle notifiche a soggetti irreperibili: il parere della Corte

Redazione scientifica
09 Agosto 2016

Il commento della Corte di Cassazione in merito ai vizi delle notifiche di atti processuali a soggetti irreperibili: differenza tra nullità e inesistenza.

La Corte di Cassazione, con sentenza 16527/2016 depositata il 5 Agosto 2016, si è espressa in tema di notifica di atti processuali a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

Il caso. Il soggetto ricorrente, amministratore di una società di cui era stato dichiarato il fallimento, aveva proposto reclamo avverso la dichiarazione stessa, notificandolo al nuovo amministratore della società. Non essendo andata a buon fine la notifica per irreperibilità del soggetto, il reclamante aveva provveduto ex art. 143 c.p.c. alla consegna degli atti al P.M., poichè risultavano sconosciuti luogo di nascita e domicilio del destinatario.


La Corte di Appello di Roma rigetta il reclamo in quanto non correttamente notificato al legale rappresentante della società, cittadino straniero risultante (secondo visura del R.I.) residente a Manchester. A parere della Corte la notifica doveva essere effettuata secondo quanto disposto dal regolamento CE 2007/1393 e, «in caso di irreperibilità di fatto del destinatario, secondo le forme di notificazione previste dall'ordinamento di destinazione».

La decisione della Corte. Il ricorrente adisce la Corte di Cassazione lamentando che la notifica eseguita verso il legale rappresentante della società fallita era stata considerata inesistente. Questo motivo trova il parere favorevole della Corte di legittimità: prima della consegna degli atti al P.M., egli aveva provveduto ad un primo tentativo di notifica, inutile poiché il soggetto era risultato irreperibile. La notificazione nei confronti della società doveva comunque considerarsi formalmente corretta, tanto da escluderne l'inesistenza.

Il legale rappresentante della società era infatti domiciliato in Italia, nonostante successivamente fosse stato dichiarato irreperibile. Inoltre, posto che il ricorrente non aveva verificato se il destinatario fosse rintracciabile in Inghilterra, non si poteva comunque parlare di inesistenza della notifica effettuata nei suoi confronti ex art. 143 c.p.c., ma di mera nullità, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Roma.

Nullità o inesistenza? Risvolti pratici. La sentenza analizzata chiarisce un punto importante in tema di notifiche e soprattutto, riguardo il processo in cui è stata emessa, ribalta totalmente l'esito dello stesso. Infatti la differenza tra notifica nulla e notifica inesistente è fondamentale: i due concetti, sebbene simili, si discostando notevolmente a livello giuridico.
L'inesistenza subentra in casi di notifica in luoghi o a persone totalmente estranei rispetto al “soggetto notificato”; la nullità invece si manifesta quando non vengono rispettate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia oppure se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data di consegna (cfr. art. 160 c.p.c.).
La differenza tra nullità ed inesistenza risiede nel fatto che la prima può essere sanata, mentre la seconda no. In particolare la nullità, secondo l'art. 156 c.p.c. può essere sanata nel caso in cui l'atto affetto da questo vizio abbia comunque raggiunto lo scopo prefissato.
Si può ben capire come, in tema di notifiche, sia importante la qualificazione di nullità piuttosto che di inesistenza, non sanabile.

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