Violazione dell'obbligo di fedeltà matrimoniale e REG. n. 44/2001

09 Settembre 2016

Se la richiesta è riconducibile alla violazione dell'obbligo di fedeltà matrimoniale è esclusa dall'ambito di applicazione del Regolamento n. 44/2001.

La richiesta, proposta dalla moglie nei confronti del marito, avente ad oggetto il rimborso di quanto pagato, a titolo di onorario, ad un detective privato incaricato di verificare se, in particolare durante un soggiorno di lavoro a Manila, il marito aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, pur avendo natura civile, è riconducibile alla violazione dell'obbligo di fedeltà matrimoniale, ed è pertanto esclusa dall'ambito di applicazione del Regolamento n. 44/2001, in base a quanto disposto dall'art. 1, lett. a, del medesimo.

Nel caso di specie, la moglie aveva chiesto ed ottenuto un'ingiunzione di pagamento europea nei confronti del marito, residente in Germania. Nel compilare la richiesta di ingiunzione, quest'ultima aveva scritto che l'oggetto della controversia consisteva nel “risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale” e che la giurisdizione austrica sussisteva, essendo l'ingiunto domiciliato in Austria. Il marito proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento europea, contestando la carenza di giurisdizione e contestando nel merito la richiesta. Il giudice austriaco, dopo aver constatato l'impossibilità di fondare la giurisdizione austriaca sulla previsione di cui all'art. 2 del Reg. n. 44/2001 (vigente all'epoca dei fatti), si è domandata se la giurisdizione austriaca potesse fondarsi sull'art. 5, n. 3, Reg. n. 44/2001 e la questione è giunta fino all' OGH.

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