La dichiarazione di adesione allo sciopero degli avvocati non rende inesistente l'udienza
10 Aprile 2017
Appello improcedibile. M.R e M.M.R. convenivano in giudizio P.E. per sentirla condannare alla demolizione delle opere abusive realizzate su un terreno di comproprietà indivisa. Il Tribunale di prime cure rigettava la domanda attorea. Successivamente, la Corte di Appello dava atto della mancata comparizione delle parti in udienza e, verificata la regolarità dell'avviso ex art. 348 c.p.c., dichiarava improcedibile il gravame.
La dichiarazione di adesione allo sciopero… M.R., anche quale erede della defunta sorella M.M.R., ricorreva in Cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 348 c.p.c., 3 l. n. 146/1990 e 2, 4, 24, 40 e 101 Cost., per non aver la Corte di merito rilevato che la mancata comparizione delle parti non si era verificata per due udienze consecutive, dal momento che all'udienza del 16 marzo (udienza precedente a quella in cui la Corte aveva dichiarato improcedibile l'appello) i difensori di entrambe le parti erano comparsi dichiarando di astenersi dalla trattazione della causa per aver aderito all'astensione collettiva proclamata dagli organismi di categoria.
… non rende inesistente l'udienza. «Il motivo è fondato». Nel caso in esame infatti non trova applicazione l'art. 348 c.p.c. poiché «non si era verificata la mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive». D'altronde l'udienza del 16 marzo non poteva considerarsi inesistente: «entrambe le parti hanno svolto un'attività posto che hanno dichiarato di astenersi dalla trattazione della causa per sciopero degli avvocati». Chiariscono i Giudici della Cassazione che la presenza degli avvocati alla predetta udienza manifestava il chiaro intento di impedire l'eventuale applicazione degli artt. 348, 181 e 309 c.p.c..
Alla luce di tali argomenti la Suprema Corte cassa con rinvio l'impugnata sentenza.
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