Decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto contro più debitori solidali

10 Maggio 2016

Il principio dell'opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore non opera a vantaggio di chi sia vincolato da giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi.
Massima

In linea generale il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato, posto che il principio dell'opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, previsto dall'art. 1306, comma 2, c.c., non opera a vantaggio di chi sia vincolato da giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi.

L'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia giuridicamente inesistente la notifica nel termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., cosa che si verifica quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei, laddove la nullità o irregolarità del decreto deve essere fatta valere con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..

Il caso

Trattasi di decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di calcestruzzi nei confronti di due sorelle, poi revocato dal Tribunale con accoglimento della domanda delle ingiunte di risarcimento danni provocati dal materiale fornito. La pronuncia veniva appellata dalla società che eccepiva l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità dell'intervento in causa spiegato da una delle sorelle intimate la quale non aveva proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo con conseguente irretrattabilità della condanna pronunciata nei suoi confronti. Con riferimento a questo profilo la Corte di cassazione enuncia il principio di cui in massima. Ne segue il rigetto del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza d'appello.

La questione

Il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato, posto che il principio dell'opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, previsto dall'art. 1306, comma 2, c.c., non opera a vantaggio di chi sia vincolato da un giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi. Se ne esclude, conseguentemente, la sussistenza dell'interesse richiesto dall'ultimo comma dell'art. 105 c.p.c. ai fini dell'intervento adesivo.

Ulteriore questione, di cui alla seconda massima, affrontata nella motivazione della sentenza, è quella relativa alla operatività dell'art. 644 c.p.c. in tema di inefficacia del decreto. La questione, pacifica nella giurisprudenza della Corte, è relativa alla possibilità di ricondurre l'inefficacia del decreto alla sola ipotesi in cui manchi o sia giuridicamente inesistente la notifica nel termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., cosa che si verifica quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei, laddove la nullità o irregolarità del decreto deve essere fatta valere con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.

Le soluzioni giuridiche

Se il decreto ingiuntivo è stato pronunciato nei confronti di una pluralità di debitori in solido, secondo la dottrina esso può essere unitariamente impugnato da tutti gli intimati, con un unico atto di opposizione. Se, invece, uno solo dei condebitori in solido ha proposto opposizione, va anzitutto escluso che l'istruttore debba ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condebitori non opponenti, essendo pacifico che fra più obbligati in solido non sussiste alcun litisconsorzio necessario (Cass. civ., 14 aprile 1970, n. 1028; Cass. civ., 16 novembre 1967, n. 2758; Cass. civ., 9 maggio 1987, n. 4296). È invece controverso se il giudice debba ordinare la notificazione dell'atto di opposizione ai non opponenti, rispetto ai quali non sia ancora decorso il termine per proporre opposizione: è per la soluzione affermativa, in applicazione dell'art. 332, chi riconosce all'opposizione la natura di mezzo di impugnazione del decreto, con la conseguente sospensione del processo, se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, finché non siano decorsi i termini per proporre opposizione da parte di tutti i condebitori solidali, e salva la facoltà del giudice di emettere i provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 nei confronti del solo opponente. Nega, invece, l'applicabilità dell'art. 332 chi esclude l'assimilabilità dell'opposizione ad una impugnazione (Cass. civ., 3 aprile 1990, n. 2707; Cass. civ., 19 aprile 1982, n. 2387). Si è poi rilevato, con riguardo al decreto ingiuntivo emesso a carico di due coobbligati in solido che l'esecutorietà del decreto medesimo, nei confronti del debitore che non abbia proposto opposizione, resta regolata dall'art. 647 e, pertanto, non può essere chiesta ed ottenuta nel giudizio di opposizione promosso dall'altro debitore (Cass. civ., 8 marzo 1983, n. 1693).

Quanto alla seconda massima bisogna sottolineare come la giurisprudenza sia costante nel senso ivi indicato (oltre alla pronuncia in commento si vedano Cass. civ., 28 agosto 2009, n. 18791; Cass. civ., 31 ottobre 2007, n. 22959 nonché Cass. civ., 24 ottobre 2008, n. 25737 riportata in motivazione). Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (Cass. civ., 23 agosto 2011, n. 17478).

Per i decreti notificati fuori termine o la cui notifica è nulla, invece, l'unico rimedio consentito all'intimato è quello dell'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (Cass. civ., 2 aprile 2010, n. 8126). La Cassazione però ha affermato anche che il principio per cui la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 in assenza dei presupposti necessari per l'applicazione di tale norma è nulla e non giuridicamente inesistente, comporta che qualora la notificazione eseguita con le modalità di cui alla norma succitata abbia ad oggetto un decreto ingiuntivo, l'opposizione dell'intimato esplica effetto sanante della pregressa nullità; sicché, ove l'opponente si limiti a dedurre l'inefficacia del decreto a norma dell'art. 644 e non contesti ulteriormente la pretesa fatta valere in via monitoria, l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse rende inammissibile, sotto lo stesso profilo, l'appello proposto contro la sentenza che abbia deciso sull'opposizione e il ricorso per cassazione contro quest'ultima (Cass. civ., 22 gennaio 1998, n. 668). È invece nulla, secondo la giurisprudenza, la notificazione effettuata con le formalità previste dall'art. 140 c.p.c., anziché con quelle di cui all'art. 143 c.p.c. (Cass. civ., 28 gennaio 1995, n. 1038; Cass. civ., 4 novembre 1980, n. 5907). La notificazione nulla non comporta l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ma consente la proposizione dell'opposizione tardiva, qualora il ricorrente sia in grado di provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto, a causa della nullità della sua notificazione (Cass. civ., 01 settembre 2000, n. 11498), e l'opposizione sana con efficacia ex tunc il vizio della notificazione (Cass. civ., 28 gennaio 1995, n. 1038). Diversamente, se l'intimato ha avuto conoscenza del decreto nonostante la nullità della sua notificazione, deve essere proposta l'opposizione nel termine di cui all'art. 641, altrimenti il decreto acquista efficacia di cosa giudicata (Cass. civ., 3 aprile 1980, n. 2166; Cass. civ., 23 agosto 1978, n. 3943). Alla notificazione nulla la giurisprudenza di legittimità equipara la notificazione affetta da mera irregolarità, consistente in vizi formali insufficienti a provocarne la nullità (Cass. civ., 22 settembre 1977, n. 4053).

Osservazioni

Nello stesso senso di cui in massima, oltre alla giurisprudenza richiamata proprio dalla sentenza della Corte e secondo cui il decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato, posto che il principio dell'opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, previsto dall'art. 1306, comma 2 c.c., non opera a vantaggio di chi sia vincolato da giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi (Cass. civ., 21 novembre 1990, n. 11251), si possono ricordare in senso conforme, nella giurisprudenza di merito, quelle pronunce che affermano che la mancata o intempestiva opposizione da parte di uno degli intimati in solido fa sì che il decreto ingiuntivo acquisti nei confronti del medesimo autorità di cosa giudicata sostanziale, con la conseguenza che gli effetti processuali irreversibili ormai verificatisi nei diretti confronti del debitore inattivo non possono subire riflesso favorevole dalle ulteriori vicende del decreto ingiuntivo in quanto opposto dagli altri intimati in solido (App. Milano, 7 aprile 1998, Giur. it., 1999, 291).

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