La sede delle persone giuridiche ai fini della competenza per territorio

10 Giugno 2016

L'art. 19 c.p.c. determina il foro per le persone giuridiche e per le associazioni non riconosciute e, per le cause in cui sia convenuta una persona giuridica, assegna la competenza al giudice del luogo ove la persona stessa ha sede. Istituisce, poi, una competenza alternativa assegnata al giudice del luogo ove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
Il quadro normativo

Se l'art. 18 c.p.c. ha il compito di individuare il foro generale delle persone fisiche, all'art. 19 c.p.c. spetta il compito di determinarlo per le persone giuridiche e per le associazioni non riconosciute, fatta salva qualsiasi altra disposizione di legge. In particolare la norma, per le cause in cui sia convenuta una persona giuridica, assegna la competenza al giudice del luogo ove la persona stessa ha sede. Istituisce, poi, una competenza alternativa assegnata al giudice del luogo ove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. E poiché l'art. 46, comma 2, c.c. dispone che, qualora vi sia differenza tra sede legale e sede effettiva, i terzi possono considerare sede della persona giuridica «anche» la sede effettiva, si è giustamente rilevato che i possibili fori competenti sono in realtà tre, perché l'attore, nell'ipotesi di divergenza, potrà senz'altro scegliere tra il giudice della sede formale e quello della sede effettiva. Per stabilimento s'intende comunemente una sede secondaria, purché effettivamente esistente, ed anche se relativa ad un solo rapporto; ma la controversia può radicarsi nel foro della sede institoria soltanto se rientra nell'ambito dei poteri rappresentativi del preposto.

Il secondo comma della norma affronta il problema della determinazione del giudice competente per le società senza personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati, istituendo una finzione giuridica, ossia parificando il luogo in cui tali enti svolgono attività in modo continuativo alla nozione legale di «sede». Anche questi enti possono avere una sede legale, risultante dall'atto costitutivo o dal registro delle imprese (per le società in nome collettivo o in accomandita semplice); in questo caso l'attore avrà la stessa possibilità di scelta di cui al primo comma, tra adire il giudice della sede formale e quello della sede effettiva. talché si riproduce la possibilità di scelta, da parte dell'attore, fra sede legale e sede effettiva; questi enti possono altresì avere una sede secondaria e un rappresentante con poteri processuali, nel qual caso l'attore avrà nuovamente l'alternativa di scelta della competenza territoriale institoria già considerata per gli enti dotati di personalità giuridica. Per le persone giuridiche che hanno sede sconosciuta o all'estero si ritiene analogicamente applicabile l'art. 18, comma 2, c.p.c., che fissa la competenza in relazione alla residenza dell'attore.

La norma riguarda sia le persone giuridiche di diritto pubblico, tranne lo Stato, sia quelle di diritto privato: a titolo esemplificativo le associazioni riconosciute, le società, i comitati, le fondazioni, le cooperative; sia le persone giuridiche italiane che quelle straniere, nei limiti ovviamente in cui sussiste la giurisdizione italiana nei confronti dello straniero e salvo il rispetto dei relativi criteri di collegamento.

La sede delle persone giuridiche in rapporto al domicilio delle persone fisiche

L'art. 46 c.c. definisce la nozione di sede per le persone giuridiche, alternativa alla residenza ed anche al domicilio. Si detta, pertanto, un concetto unitario di sede per le persone giuridiche, cui bisogna far riferimento ogni volta che rilevino giuridicamente il domicilio e la residenza.

La sede legale è, a norma della ricordata previsione, quella indicata convenzionalmente nell'atto costitutivo o nello statuto ed in seguito annotata nell'apposito registro. Nel secondo comma dell'art. 46 c.c., tuttavia, si considera la possibilità che un ente abbia anche una sede «effettiva»: l'esistenza di una differenza tra la sede dichiarata e quella effettiva potrebbe recare pregiudizio al legittimo affidamento dei terzi, sicché l'ipotesi della non coincidenza delle due sedi è stata risolta dal legislatore prevedendo per i terzi una possibile alternativa fra le sedi in questione: la norma infatti testualmente recita che «Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'Articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima».

La dottrina tende, comunque, a svalutare la possibilità di scelta consentita ai terzi dal secondo comma della previsione, ritenendolo un criterio di collegamento secondario e, comunque, sussidiario alla sede legale ed assegnando, pertanto, prevalenza al criterio legale della sede. La giurisprudenza dal canto suo sottolinea la necessità di una effettiva divergenza tra la sede legale e la sede effettiva: non è quindi valida, ad esempio, una notifica effettuata, laddove vi sia coincidenza di sedi, in luoghi ove talune attività siano decentrate o vi sia una sede dettata da mere ragioni organizzative ([1] Cass. civ., 25 maggio 1982, n. 3175; Cass. civ., 5 aprile 1985, n. 2341; Cass. civ., 4 ottobre 1988, n. 5359).

Certo è che l'esistenza di una sede effettiva è un problema di fatto e questo è il dato che va considerato per determinarne l'esatta entità: di solito, per essa, si intende il luogo ove si svolgono in concreto le attività amministrative e di direzione dell'ente e non soltanto il luogo in cui la società abbia un proprio stabilimento, paghi gli stipendi, riceva le merci o consegni i manufatti (Cass. civ., 28 mar. 1983/2187; Cass. civ., 22 feb. 1992/2183). In mancanza di prova circa la sede effettiva diversa, si presume la coincidenza di sede legale ed effettiva (Cass. civ., 18 ottobre 1986, n. 6130).

La competenza del giudice del luogo ove la persona giuridica ha la sede

Il primo comma dell'art. 19 parla unicamente di sede della persona giuridica e, pertanto, ed il primo riferimento deve essere fatto alla sede legale o nominale della persona giuridica quale stabilita per legge ovvero risultante dall'atto costitutivo. Nel caso, però, la sede legale sia divergente dalla sede effettiva, i terzi, a norma del secondo comma dell'art. 46 c.c. che, pertanto, in parte qua integra la previsione dell'art. 19 in commento, possono scegliere alternativamente fra i due fori.

La nozione della sede ex art. 19 in esame non coincide con quella di «luogo dove si trova l'azienda» ex art. 413 c.p.c., che secondo la giurisprudenza si riferisce specificamente alla sede effettiva. Nelle controversie individuali di lavoro, l'attore è libero di scegliere tra i fori alternativi previsti dal secondo comma dell'art. 413, ma ha l'onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrono gli elementi di fatto della fattispecie legale; in particolare la norma pone tre fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, e, cioè, quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto) (Cass. civ., 6 dicembre 2010, n. 24695).

Si ritiene altresì che ai fini della determinazione della competenza a pronunciare la sentenza di dichiarazione di fallimento, il luogo in cui l'imprenditore ha la sede effettiva dell'impresa (ex art. 9 legge fall.) coincide solo presuntivamente con la sede legale dell'impresa, dovendo, per sede effettiva, intendersi il centro dell'attività direttiva ed amministrativa, ossia il luogo in cui l'imprenditore tratta i suoi affari ed i suoi interessi (Cass. civ., 22 maggio 1990, n. 4626; Cass. civ., 18 gennaio 1991, n. 492).

Per l'ipotesi in cui non sia possibile individuare il foro generale della persona giuridica in Italia, secondo i criteri stabiliti dall'art. 19, trattandosi di causa promossa contro società con sede all'estero e priva in Italia di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, secondo la giurisprudenza deve trovare applicazione analogica la previsione dell'art. 18, comma 2, c.p.c., in tema di foro generale delle persone fisiche, con conseguente competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede l'attore (Cass. civ., 14 giugno 1978, n. 2964, in Foro It., I, 2148 con nota di Proto Pisani; Cass. civ., 17 luglio 1974, n. 2134, in Giust. Civ., 1975, I, 93; Cass. civ., 4 luglio 1985, n. 4018, cit.). Uguale criterio si adotta quando la società straniera abbia in Italia una sede sconosciuta.

Rinvio

Per la competenza del giudice del luogo ove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, nonché per il foro territoriale delle associazioni non riconosciute rinvio alla Bussola di riferimento «Foro delle persone giuridiche».

Guida all'approfondimento

C. ASPRELLA, sub art. 19 c.p.c., in Commentario del codice di procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, vol. I, Torino, 2012.

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