La disciplina del Codice del consumo si applica anche ai contratti di scommesse conclusi tra consumatore e Stato

10 Giugno 2016

La disciplina relativa al foro del consumatore è applicabile anche ai contratti di video lotteria.
Massima

La disciplina relativa al foro del consumatore – esclusivo o speciale e, come tale, prevalente rispetto ai fori individuati alla stregua degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. – è applicabile anche ai contratti di video lotteria, configurandosi le attività dei concessionari che consentono agli utilizzatori di parteciparvi, dietro corrispettivo, come prestazione di servizi ex art. 49 del Trattato CE. L'applicabilità della suddetta disciplina, peraltro, è da ritenersi preclusa solo qualora ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sempre che sia concretamente caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività

Il caso

M.A. e G.R. propongono regolamento di competenza contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Arezzo,a fronte di una domanda da essi proposta nei confronti di una società, volta alla condanna al pagamento di somme a titolo di vincita jackpot a video-lotterie, presso esercizi commerciali collocati all'interno del territorio del Tribunale adito, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società, aveva dichiarato la propria incompetenza, competente essendo il Tribunale di Lucca.

Secondo i ricorrenti il Tribunale di Arezzo aveva erroneamente negato la propria competenza, essendo viceversa applicabile la disciplina del foro del consumatore.

La questione

La questione in esame è la seguente: la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 206/2005 a tutela del consumatore si applica anche ai contratti di scommessa conclusi tra una persona fisica ed il gestore dell'attività di gioco?

Le soluzioni giuridiche

La giurisprudenza di legittimità nell'ordinanza che si va ad esaminare si occupa dell'individuazione dell'ambito applicativo oggettivo della disciplina posta a tutela del consumatore contenuta nel Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005); ed in particolare il problema che si pone nel caso di specie è capire se i contratti aleatori di scommesse conclusi tra persona fisica e il gestore dell'attività possano rientrare nella disciplina consumeristica, con conseguente applicazione del sistema di tutele poste a presidio del consumatore, quale soggetto debole.

Per la Corte di cassazione la risposta al quesito è positiva, in quanto merita di essere rimeditato quell'orientamento tradizionale e risalente – sia in dottrina che in giurisprudenza – che guarda con disfavore al gioco ed alle scommesse, in quanto permeate da una presunta immoralità; da tempo, infatti, lo Stato consente ai cittadini di scommettere in giochi d'azzardo, predisponendo a tal fine una minuziosa disciplina che tuteli il cittadino sotto molteplici aspetti, tra cui quello informativo circa la portata e le conseguenze della “puntata”.

Né tantomeno, prosegue la Suprema Corte, vale obiettare che una siffatta tipologia di contratto non possa considerarsi “consumeristico” in quanto mutua la sua disciplina da regolamenti ministeriali e norme di legge, perché essa è pur sempre caratterizzata dalla presenza di una predisposizione integralmente unilaterale del contenuto contrattuale, che è caratteristica propria dei contratti del Codice del consumo, che giustifica, tra gli altri , l'applicazione di una siffatta disciplina a tutela del consumatore-scommettitore in qualità di contraente debole.

Ne consegue che a tali contratti si applicherà la disciplina del Codice del consumo, tra cui il foro del consumatore, ove insorgano controversie tra le parti.

Osservazioni

L'ordinanza in esame fa corretta applicazione dei principi sottesi alla disciplina che il d.lgs. n. 206 del 2005 pone a tutela del consumatore nella sua veste di “contraente debole”, sconfessando quell'orientamento classico, e privo allo stato di valide argomentazioni, secondo cui i contratti aleatori di scommesse non possono rientrare nel fuoco della disciplina consumeristica.

In tal senso, poi, va rilevato che l'ordinanza che si va a commentare si inserisce in un trend giurisprudenziale che da tempo tende a dilatare l'ambito applicativo oggettivo della disciplina consumeristica, come già accaduto alla proposta irrevocabile e più in generale ai negozi unilaterali (Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2012, n. 6639) e ai negozi preparatori (Trib. Taranto, sez. II, ord., 20 febbraio 2014).

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