Modalità della rinnovazione della trascrizione ante-ventennale del pignoramento ed aventi causa dall'esecutato
10 Giugno 2016
Massima
La rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex art. 2668-ter c.c.. che non sia stata eseguita anche nei confronti del soggetto che abbia acquistato l'immobile (con atto regolarmente trascritto e quindi risultante dai pubblici registri) nelle more tra l'originaria trascrizione e quella in rinnovazione è invalida atteso che gli artt. 2668-bis, comma 5, e 2668-ter c.c. prescrivono espressamente che la rinnovazione sia eseguita anche nei confronti dell'avente causa. Il caso
Tizio e Caia proponevano opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare promossa da Alfa mediante atto di pignoramento notificato nel 1985 nei confronti di Mevio e Sempronia, quali titolari di diversi beni, tra cui un fondo. Con il ricorso in opposizione Tizio e Caia contestavano in particolare l'erroneità della rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi degli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c. poiché eseguita nei confronti solo degli esecutati Mevio e Sempronia, e non anche nei loro confronti (divenuti acquirenti dell'immobile in pendenza del pignoramento). Il Tribunale accoglie l'opposizione. La questione
La questione in esame è la seguente: la rinnovazione della trascrizione del pignoramento prescritta dall'art. 2668-ter c.c. che non sia stata eseguita nei confronti degli aventi causa del debitore esecutato (bensì unicamente nei confronti di questi) è valida oppure no? Le soluzioni giuridiche
Prima dell'entrata in vigore della l. n. 69/2009, la trascrizione del pignoramento in caso di espropriazione immobiliare aveva efficacia indefinita ed illimitata nel tempo. Tuttavia, la suddetta novella normativa ha introdotto gli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c. prevedendo, da un lato, che la trascrizione del pignoramento sui beni immobili del debitore abbia efficacia limitata nel tempo (venti anni), nonché, dall'altro, che la rinnovazione della trascrizione debba essere effettuata anche nei confronti degli eredi o aventi causa di colui contro cui fu effettuata tale formalità. La sentenza in commento, dunque, sembra fare perfetto governo della disciplina stabilitadagli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c. Ne consegue che la rinnovazione della trascrizione del pignoramento è necessaria a cagione della limitata durata di efficacia della trascrizione medesima, ma perché essa possa mantenere validamente in vita il vincolo sui beni su cui si intende procedere mediante esecuzione forzata non basta che venga effettuata nei confronti di colui o coloro che ne erano titolari al momento del pignoramento iniziale, essendo invece necessario che essa abbia luogo nei confronti dei soggetti che nelle more abbiano eventualmente acquistato il bene immobile pignorato in forza di una successione mortis causa o di altre vicende circolatorie. Osservazioni
La sentenza stabilisce che, affinché la rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668-bis e 2668-ter c.c. possa ritenersi valida e, dunque, efficace, deve essere eseguita nei confronti degli aventi causa del soggetto che precedentemente era titolare del bene oggetto del vincolo pignoratizio. Tale soluzione appare in linea non solo con il dettato normativo delle suddette norme, ma anche e soprattutto con la ratio legis che ha spinto il legislatore nel 2009 a modificare la disciplina in punto di efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare. In tal senso, infatti, la rinnovazione della trascrizione del pignoramento nei confronti dei soggetti che eventualmente sono divenuti titolari del bene già oggetto in passato di un bene immobile pignorato, ma di titolarità di un altro soggetto, rappresenta uno strumento irrinunciabile per realizzare la certezza dei traffici giuridici ed economici e facilitare la circolazione della ricchezza che la l. n. 69/09 mira a perseguire (tant'è che tale legge è rubricata «Disposizioni per lo sviluppo economico»). La rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare nei confronti di chi abbia acquistato il bene aggredito dal creditore procedente nel tempo successivo alla cessazione dell'efficacia del pregresso pignoramento costituisce l'unica modalità per assicurare al contempo la realizzazione di tali obiettivi. Il Tribunale, infatti, sottolinea come in un sistema di pubblicità dei beni immobili come quello italiano a base personale e non reale (cioè basato sulle persone titolari e non sui beni stessi), ove non avesse luogo la rinnovazione della trascrizione del pignoramento nei confronti degli aventi causa del debitore sarebbe del tutto impossibile per i terzi conoscere dell'esistenza del vincolo pignoratizio a carico dei nuovi titolari (risultando dai pubblici registri solo la rinnovazione nei confronti del precedente titolare), anche tenuto conto che i terzi non potrebbero svolgere alcuna verifica circa la precedente trascrizione dal momento che gli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c. limitano tale facoltà soltanto al ventennio di efficacia del vincolo (ormai scaduto).
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