Sull'onere di verifica, ai fini dell'impugnazione, dell'indirizzo dell'avvocato domiciliatario

Franco Petrolati
10 Giugno 2016

Costituisce onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incombenti relativi all'impugnazione, accertarsi dell'assenza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio.
Massima

Costituisce onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incombenti relativi all'impugnazione, accertarsi dell'assenza di mutamenti, riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio, al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione e provvedere, quindi, a tale incombente nel rispetto del termine per l'impugnazione. Ricade, pertanto, sulla parte impugnante il rischio dell'eventuale esito negativo della notificazione, salvi i casi di fortuito o di forza maggiore o, comunque, di mancato perfezionamento dipeso esclusivamente da causa alla stessa non imputabile.

Il caso

Il tribunale di Bassano del Grappa accoglie una domanda, in materia di rapporti di vicinato, volta a conseguire la condanna all'arretramento di un fabbricato edificato a distanza inferiore a quella legale; l'appello avverso tale sentenza è respinto dalla Corte di appello di Venezia con sentenza depositata in data 9 marzo 2010. La parte soccombente propone, quindi, ricorso per cassazione.

A tale fine, tuttavia, un primo tentativo di notificazione, esperito in data 24 aprile 2011 mediante spedizione a mezzo posta all'avvocato domiciliatario della resistente, ha esito negativo, risultando il destinatario irreperibile al suo indirizzo . In precedenza, infatti, il suddetto avvocato ha trasferito il “primo studio” in altro indirizzo ed il “secondo studio” in altro luogo, dandone comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine, rispettivamente, in data 9 ottobre 2009 ed in data 17 maggio 2010.

La notificazione del ricorso per cassazione si perfeziona, quindi, solo a seguito della nuova raccomandata spedita in data 3 maggio 2011 all'indirizzo del “secondo studio”.

Nel controricorso è eccepito che la notificazione è stata effettuata oltre il termine c.d. lungo per l'impugnazione, scaduto in data 24 aprile 2011; tale eccezione, condivisa dal pubblico ministero, è accolta dalla Corte di Cassazione, che dichiara così inammissibile il ricorso, con condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese processuali.

La questione

La questione che è stata ritenuta assorbente attiene alle modalità di assolvimento dell'onere di verifica preliminare dell'indirizzo dello studio dell'avvocato ove è da eseguirsi la notificazione dell'atto di impugnazione.

Si tratta, in particolare, di stabilire se tale verifica debba essere operata prima dell'attivazione del procedimento di notificazione, in modo da garantire il rispetto del termine per l'impugnazione anche nel caso in cui l'indirizzo sia nelle more variato, o possa invece ritenersi sufficiente che al primo tentativo di notificazione, esperito tempestivamente anche se non andato a buon fine, segua quello ulteriore che si perfeziona al nuovo indirizzo del destinatario, pur essendo promosso dopo la scadenza del termine per il gravame.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione ritiene irrilevante che il primo tentativo di notificazione sia stato promosso entro la scadenza del termine per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. (annuale alla stregua della disciplina applicabile ratione temporis), vale a dire entro il 26 aprile 2011, osservando che il relativo procedimento non è andato a buon fine per causa imputabile agli stessi ricorrenti. L'intervenuto trasferimento dello studio del difensore domiciliatario, infatti, era «agevolmente e tempestivamente conoscibile in base alla pubblicità ufficiale», a seguito della comunicazione effettuata dal medesimo avvocato al rispettivo Consiglio dell'Ordine.

Nessun affidamento poteva, invece, riporsi sulle risultanze, eventualmente diverse, di «canali di informazione non ufficiali agli effetti legali», come «il sito internet delle Pagine Bianche o altri similari».

Al riguardo è richiamato un consolidato indirizzo della giurisprudenza secondo il quale è onere della parte impugnante verificare preliminarmente l'attualità del domicilio dell'avvocato domiciliatario della controparte, in base alle risultanze dell'albo professionale, trattandosi di adempimento eseguibile anche per via telematica o informatica e, quindi, del tutto compatibile con la piena fruizione del termine previsto ex lege per l'impugnazione (Cass. civ., sez. II, 19 settembre 2013, n. 21437; Cass. civ., sez. U., 18 febbraio 2009, n. 3818; Cass. civ., sez. U., 16 giugno 2010, n. 14494).

Ove, quindi, tale onere preliminare non sia correttamente assolto, con conseguente errore nella indicazione dell'indirizzo del destinatario della notificazione, non può essere applicato il principio di diritto secondo cui è sufficiente la consegna dell'atto processuale per la spedizione a mezzo posta ai fini del rispetto del termine per l'impugnazione, trattandosi di principio invocabile solo ove l'eventuale tardività della notificazione sia dovuta ad errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari e non a responsabilità dello stesso notificante (Cass. civ., sez. II, 19 settembre 2013, n. 21437; Cass. civ., sez.U., 30 marzo 2010, n. 7607; in senso conforme, anche se con riferimento al mancato accertamento preliminare della cancellazione del domiciliatario dall'albo degli avvocati, Cass. civ., sez.II–VI, 01febbraio 2011, n. 2320).

In disparte, pertanto, il primo tentativo di notificazione del ricorso per cassazione, non andato a buon fine, il successivo rinnovo del procedimento risulta attivato solo dopo la scadenza del termine perentorio ex art. 327 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

Osservazioni

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale risalente al 2002 (C. cost., 26 novembre 2002, n. 477) è invalso, come noto, il principio secondo il quale la notificazione si intende perfezionata per il suo autore, ai fini del rispetto del termine di decadenza a suo carico, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; specifico ed esplicito riscontro di tale principio è stato, quindi, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. e, l. 28 dicembre 2005, n. 263, che ha aggiunto il comma 3 all'art. 149 c.p.c., applicabile ai procedimenti successivi al 1° marzo 2006.

Tale disposizione potrebbe, tuttavia, implicare il rischio di una deresponsabilizzazione del soggetto notificante, nel senso cioè che il procedimento di notificazione potrebbe essere promosso l'ultimo giorno utile per il rispetto del termine perentorio ex lege senza alcun preliminare accertamento in ordine all'attualità dei dati forniti per la notificazione (indirizzo dello studio dell'avvocato, iscrizione all'albo avvocati ecc.), confidando di poter sanare un eventuale esito negativo mediante la rinnovazione del procedimento con effetto retroattivo; opportunamente si è, quindi, chiarito che la c.d. anticipazione degli effetti della notificazione al momento dell'attivazione del procedimento vale solo a porre al riparo il notificante da errori o negligenze ascrivibili alla pubblica amministrazione e non può, invece, trovare applicazione nei casi in cui l'esito negativo sia imputabile alla negligenza del soggetto impugnante (in tal senso, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 2015, n. 25339; Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2014, n. 24473).

Nella vicenda esaminata dalla sentenza in questione,il trasferimento dello studio dell'avvocato domiciliatario era stato, in effetti, comunicato al competente Consiglio dell'Ordine da oltre un anno, quanto al primo studio, rispetto al tempo della proposizione del ricorso per cassazione. Essendo stato reso conoscibile a terzi attraverso le risultanze dell'albo professionale, è da ritenersi irrilevante l'omesso aggiornamento di altri siti nel Web non deputati ex lege alla pubblicità dei dati identificativi degli avvocati.

Talvolta, tuttavia, l'ambiguità delle informazioni fornite dalla controparte è stata considerata tale da giustificare l'errore compiuto dal notificante nella individuazione dell'indirizzo del destinatario: così, a titolo esemplificativo, è stata ritenuta incolpevole la prima omessa notifica, invano tentata presso lo studio del difensore di controparte, il quale, pur avendo informalmente comunicato al notificante il proprio trasferimento, gli aveva poi notificato la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado apponendovi un timbro con l'indicazione del vecchio indirizzo (Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2012, n. 4842); parimenti incolpevole è stata ritenuta la notificazione negativa presso lo studio legale che pochi giorni prima la stessa controparte aveva indicato come proprio domicilio in sede di notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3356, ove si è, altresì, data rilevanza alla circostanza che l'avvocato destinatario operava in un circondario diverso da quello di assegnazione).

È da osservare poi che, anche laddove l'esito negativo non sia ascrivibile alla negligenza del notificante, costui ha comunque l'onere di riattivare il procedimento di notificazione entro un termine ragionevole, da accertarsi secondo le circostanze del caso concreto, al fine di poter di confidare sulla retroattività degli effetti della successiva notificazione alla data dell'esperimento del primo tentativo (Cass. civ., sez. VI, 19 novembre 2014, n. 24641; Cass. civ., sez. lav., 11 settembre 2013, n. 20830; Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18074; Cass. civ., sez. V, 6 giugno 2012, n. 9114).Si è precisato, altresì, che il notificante, per riattivare e concludere, anche dopo il decorso dei relativi termini, il procedimento notificatorio ancora in fase perfezionativa, deve richiedere al giudice ad quem la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero,se necessario ai fini del rispetto dei termini dilatori di comparizio, per la rinnovazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 2015, n. 25339; Cass. civ., sez. U., 18 febbraio 2009, n. 3818).

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