Sugli effetti della riassunzione del giudizio di falso davanti al Tribunale incompetente per territorio
10 Giugno 2016
Massima
In caso di querela di falso proposta innanzi alla Corte di appello, qualora il giudice sospenda il processo assegnando alle parti un termine per riassumere la causa innanzi al giudice di primo grado, senza però individuare quale sia quello territorialmente competente, la tempestiva riassunzione del giudizio innanzi al tribunale successivamente ritenuto territorialmente incompetente, o che abbia declinato la propria competenza per territorio su concorde eccezione delle parti, è idonea ad evitare l'estinzione del giudizio, assumendo rilievo solo che il ricorrente si sia attivato, entro il termine perentorio fissatogli ex art. 355 c.p.c., per svolgere l'attività necessaria all'introduzione dell'autonomo giudizio di falso. Il caso
L'attore chiedeva al Tribunale di Lucera di accogliere la sua domanda di riscatto agrario contro il convenuto al fine di poter prendere il posto dello stesso nel relativo contratto di compravendita. Il Tribunale adito accoglieva la domanda di riscatto agrario formulata dall'attore e, per l'effetto, dichiarava la sostituzione, dell'attore al convenuto, nel relativo contratto di compravendita. Il convenuto proponeva appello e, in tale sede, spiegava querela di falso avente ad oggetto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Di conseguenza, la Corte d'appello sospendeva il giudizio di gravame ed assegnava al querelante un termine perentorio per introdurre il giudizio sulla querela di falso dinanzi al Tribunale (senza indicare quale fosse il Tribunale territorialmente competente). Il querelante introduceva il procedimento avente ad oggetto la querela di falso dinanzi al Tribunale di Foggia e, su eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla controparte, cui dichiarava di aderire anche il querelante stesso, il Tribunale di Foggia dichiarava la propria incompetenza territoriale e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo fissando un termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale effettivamente competente per territorio: i.e. quello di Lucera. A seguito di riassunzione, il Tribunale di Lucera rigettava la querela di falso. Successivamente, anche la Corte d'appello di Bari rigettava la querela di falso dell'appellante e, soprattutto, la stessa Corte d'appello rigettava altresì l'appello incidentale proposto dalla controparte, la quale eccepiva l'estinzione del giudizio per decorso del termine perentorio per la riassunzione a suo tempo assegnato al querelante. Il querelante (rectius, i suoi eredi) proponeva quindi ricorso per cassazione sulla base di due motivi, la controparte (l'originario attore) resisteva con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale articolato in tre motivi ed infine il querelante resisteva al suddetto ricorso incidentale depositando il proprio controricorso. La questione
Tra i vari motivi sottoposti, dalle due parti, al vaglio della Suprema Corte, assume particolare rilievo la doglianza con cui la parte contro la quale era stata proposta la querela di falso (i.e. il ricorrente per cassazione incidentale, già attore) censura (ex art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 307 c.p.c.) il fatto che la Corte d'appello abbia rigettato il suo appello incidentale che mirava all'accertamento dell'avvenuta estinzione del giudizio di falso poiché il querelante non l'aveva introdotto, entro il termine perentorio assegnato, dinanzi al Tribunale competente. Con tale doglianza, pertanto, viene in pratica sottoposta al vaglio della Suprema Corte la seguente questione di natura processuale: laddove il giudice d'appello dinanzi al quale sia stata proposta una querela di falso sospenda il processo fissando alle parti un termine per riassumere la causa dinanzi al giudice di primo grado, senza però individuare il Tribunale territorialmente competente, la proposizione tempestiva del ricorso in riassunzione, ancorché dinanzi a giudice che si sia successivamente ritenuto territorialmente incompetente o che abbia declinato la propria competenza territoriale su concorde richiesta delle parti, è idonea a scongiurare l'estinzione del giudizio?
Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. Per ciò che nello specifico concerne la questione processuale oggetto di esame il controricorrente impugna la sentenza di appello laddove ha rigettato il suo appello incidentale per avvenuta estinzione del giudizio di falso, non avendo l'attore provveduto ad introdurlo tempestivamente, nel termine di 90 giorni fissato dalla Corte territoriale, dinanzi al giudice competente, sulla base della considerazione per cui, non avendo la Corte d'appello indicato dinanzi a quale Tribunale proporre la querela di falso, l'introduzione tempestiva del giudizio dinanzi al giudice privo di competenza territoriale sarebbe stata idonea a scongiurare l'estinzione. Infatti, la Corte di cassazione ritiene che l'eccezione di estinzione del giudizio sia stata correttamente rigettata in primo grado dalla sentenza del Tribunale di Lucera, la cui motivazione è stata fatta propria dalla Corte d'appello di Bari nella sentenza impugnata. La risposta fornita dalla Suprema Corte prende le mosse dall'art. 355 c.p.c..Tale norma prevede che, se nel giudizio di appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al Tribunale. Orbene, con riferimento agli effetti derivanti dal fatto che la riassunzione tempestiva avvenga dinanzi al giudice incompetente per territorio, il Supremo collegio chiarisce che (in analogia con quanto deciso dalla giurisprudenza di legittimità in altri settori, e.g. riassunzione, dinanzi al giudice territorialmente incompetente, dell'opposizione al pignoramento presso terzi) quel che rileva al fine di scongiurare l'estinzione del giudizio è che il querelante si sia tempestivamente attivato, entro il termine perentorio assegnatogli ex art. 355 c.p.c., per svolgere l'attività necessaria all'introduzione dell'autonomo giudizio di querela di falso. Di conseguenza, laddove l'introduzione del giudizio di falso sia stata effettuata tempestivamente ma dinanzi a giudice territorialmente non competente (posto che il giudice d'appello, nell'assegnare un termine perentorio per riassumere la causa dinanzi al giudice di primo grado, non aveva individuato quale fosse il Tribunale territorialmente competente), opereranno i meccanismi correttivi previsti dalla legge.
Osservazioni
La soluzione fornita con la pronuncia in questione a parere di chi scrive appare rispettosa dei principi generali. Nella fattispecie concreta al vaglio della Suprema Corte veniva sollevata incidentalmente querela di falso in sede di giudizio di appello. In tali casi, come noto, il giudice, ossia il collegio, quando ritiene che il documento impugnato sia rilevante, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale esse devono riassumere la causa di falso davanti al Tribunale, giudice di primo grado funzionalmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c.. Quest'ultima previsione impone dunque che il processo di falso si svolga dinanzi al Tribunale e che, pertanto, quello d'appello venga sospeso. A riguardo, è opportuno precisare che il trasferimento dell'incidente di falso dinanzi al Tribunale, nell'ipotesi che il giudizio di appello penda dinanzi alla Corte d'appello, non è tuttavia assimilabile al fenomeno della rimessione al primo giudice disciplinato dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; in caso di applicazione di tali ultime disposizioni, infatti, il processo si sposta integralmente dinanzi al primo giudice, mentre nell'ipotesi di incidente di falso esso continua a pendere, sebbene sospeso, dinanzi alla Corte d'appello. L'inosservanza del termine assegnato con l'ordinanza che dispone anche la sospensione del giudizio d'appello per riassumere il giudizio di falso comporta l'estinzione del solo giudizio di falso: pertanto, la mancata o intempestiva riassunzione produce, infatti, gli effetti generali di cui all'art. 307 c.p.c.(estinzione del giudizio). Il medesimo effetto si determina anche nel caso in cui la causa sia riassunta innanzi ad un giudice diverso da quello indicato o dichiarato competente. Orbene, nel caso di specie, l'attore aveva riassunto il giudizio di falso nel termine perentorio fissato nell'ordinanza ma dinanzi ad un Tribunale successivamente ritenuto incompetente territorialmente. Si specifica, a tal proposito, che l'ordinanza della Corte d'appello non aveva indicato quale fosse il Tribunale territorialmente competente dinanzi al quale riassumere il giudizio di falso. Posto che, come appena indicato, l'estinzione del giudizio di falso si verifica in ipotesi di: (i) mancata riassunzione entro il termine perentorio indicato nell'ordinanza; (ii) riassunzione effettuata oltre il termine perentorio indicato nell'ordinanza; (iii) riassunzione operata dinanzi ad un giudice diverso da quello indicato o dichiarato competente. non si è concretata nessuna di tali ipotesi nel caso al vaglio della Suprema Corte,. Pertanto non può in alcun modo dedursi, anche e sopratutto in assenza di un'indicazione del giudice competente da parte della Corte d'appello, l'estinzione del giudizio di falso per aver l'attore introdotto il giudizio nel rispetto del termine perentorio, ma dinanzi ad un giudice successivamente ritenuto incompetente territorialmente. In effetti, ciò che rileva, a detta dei giudici di legittimità è che il ricorrente si sia attivato, nel termine perentorio fissatogli ex art. 355 c.p.c., per svolgere l'attività necessaria all'introduzione dell'autonomo giudizio di querela di falso. La tempestiva riassunzione della causa dinanzi a giudice incompetente assicura la valida prosecuzione del giudizio, atteso che in tal caso opera il meccanismo correttivo previsto dalla legge della translatio iudicii di cui agli artt. 38 e 50 c.p.c., che comporta il trasferimento del procedimento da un ufficio giudiziario a un altro a seguito di un provvedimento del giudice preventivamente adito che declini la propria competenza in accoglimento di un'eccezione in tal senso, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta dinanzi al giudice incompetente (cfr., pur con riguardo alla riassunzione dell'opposizione all'esecuzione, Cass. civ., sez. lav., sent., 16 giugno 2014 n. 13635).
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