È inammissibile il regolamento di competenza proposto contro l'ordinanza carente di inequivoca decisorietà

10 Giugno 2016

Il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé.
Massima

Il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell'art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c..

Il caso

La parte che aveva proposto un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo presentava ricorso per regolamento di competenza nei confronti della parte opposta avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Milano aveva valutato infondata l'eccezione di litispendenza, formulata dall'opponente nella prima udienza di comparizione del giudizio introdotto dall'opposizione. Parte opponente eccepiva, infatti, la pendenza di altro giudizio dinanzi al Tribunale delle Imprese di Palermo.

Nello specifico, il Tribunale di Milano, nel suo provvedimento, dopo avere rilevato la prevenzione del proprio giudizio rispetto a quello pendente dinanzi al Tribunale delle Imprese di Palermo e, quindi, valutato infondata l'eccezione di litispendenza formulata dall'opponente, riteneva infondata l'eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla stessa, concedendo altresì la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e fissando i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..

Al ricorso per regolamento di competenza resisteva con memoria l'intimata.

Il ricorso seguiva il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., per cui veniva fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni e all'esito del loro deposito, veniva notificata agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. La ricorrente depositava memoria.

La questione
La questione al vaglio dei giudici di legittimità coincide, per lo più, con la questione affrontata precedentemente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ., sez. U., ord., 29 settembre 2014 n. 20449). La questione risolta in precedenza dalle Sezioni Unite concerneva il se, (pure) dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza da adottarsi, a seguito della riforma, con ordinanza anziché con sentenza, il provvedimento del giudice adito, che, nel disattendere la relativa eccezione di parte, confermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé, sia insuscettibile d'impugnazione con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito.

A tale quesito la Suprema Corte rispondeva negativamente, precisando che una simile pronuncia è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c. ove non preceduta dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che il giudice, si sia pronunciato sulla competenza esprimendo, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza.

Orbene, con la pronuncia che si commenta la Suprema Corte non si limita soltanto a ribadire il principio (appena indicato) elaborato dalle Sezioni Unite,ma interviene a chiarire la portata dell'ipotesi indicata dalle stesse Sezioni Unite come eccezione alla regola.

Nello specifico la questione affrontata è la seguente: in che modo può riscontrarsi l'eccezione, indicata dalla pronuncia dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l'ordinanza n. 20449 del 2014 , che consente la proponibilità del regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il provvedimento con cui il giudice si pronunci sulla competenza senza aver previamente rimesso la causa in decisione e aver invitato le parti a precisare le conclusioni anche di merito?

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte dichiara manifestamente inammissibile il ricorso ex art. 42 c.p.c..

Nella stringata pronuncia in esame il Supremo Collegio esordisce ribadendo l'esistenza in seno alla Corte di un consolidato orientamento, avallato dalle Sezioni Unite nell'ordinanza n. 20449 del 2014 (Cass. civ., sez. U., ord., 20 settembre 2014 n. 20449), per il quale:

  • anche dopo la novella di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69, il provvedimento (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza) con cui il giudice adito, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, qualora non preceduto dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c.;
  • la regola appena enunciata non si applica nell'ipotesi in cui il giudice, non abbia fatto precisare le conclusioni, ma abbia indicato inequivocabilmente l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza.

Dopo aver richiamato il suddetto consolidato orientamento, la Corte di Cassazione rileva come la parte abbia proposto il regolamento ex art. 42 c.p.c., nella consapevolezza del succitato orientamento, affermando che pur non essendovi stata una pronuncia dell'ordinanza a seguito di invito a precisare le conclusioni, tuttavia, nel caso di specie, si riscontrerebbe l'ipotesi eccettuata dalla Sezioni Unite.

Il supremo Collegio chiarisce, dunque, la portata dell'ipotesi indicata come eccezione dalle sezioni unite affermando che:

  • inequivoco ed oggettivo deve essere il convincimento del giudice che, nell'esprimersi sulla questione di competenza, intende far luogo ad una valutazione che non ritiene più ridiscutibile ai sensi dell'art. 187, comma 3, c.p.c. e art. 177, comma 1, c.p.c.;
  • ciò si riscontra quando il giudice consapevolmente affermi, ignorando l'orientamento che esige la precisazione delle conclusioni oppure affermando di dissentirne, che quanto espresso circa la competenza non sarà ridiscutibile in sede di decisione.

Conclude, pertanto, rilevando che l'ipotesi eccettuata dalle Sezioni Unite non si coglie affatto nel tenore dell'ordinanza oggetto di impugnazione ex art. 42 c.p.c..

Osservazioni

L'ordinanza della Suprema Corte in commento esamina il problema dell'ammissibilità del regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. proposto avverso il provvedimento con cui il giudice si pronunci sulla competenza, senza aver previamente rimesso la causa in decisione ed aver invitato le parti a precisare le conclusioni anche di merito.

La soluzione che offre la Suprema Corte si pone in continuità con l'ormai granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi sul tema, avallato dall'intervento chiarificatore intervenuto a Sezioni Unite (Cass. civ., sez. U., ord., 20 settembre 2014, n. 20449), anche se, a parere di chi scrive, qualche dubbio e/o criticità permarrebbe soprattutto in considerazione delle obiezioni mosse dalla prevalente dottrina, dalle incongruenze normative che ne derivano nonché, infine, dalla circostanza della scarsa applicazione della regola da parte dei giudici di merito.

Come anticipato, l'impugnazione ex art. 42 c.p.c. del provvedimento con cui il giudicante abbia disposto sulla propria competenza senza aver previamente fatto precisare le conclusioni è ammissibile, secondo le Sezioni Unite suindicate, soltanto laddove il provvedimento del giudice abbia espresso, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza.

Pertanto, l'applicazione di tale regola implica che,al fine di statuire sull'ammissibilità dell'impugnazione ex art. 42 c.p.c., deve aversi riguardo al contenuto decisorio o meno (atteso che a seguito della riforma del 2009 la forma non può non essere se non quella dell'ordinanza) del provvedimento con cui il giudice si esprima sulla competenza.

L'ordinanza in esame chiarisce in che modo possa riscontrarsi nel provvedimento sulla competenza la conclamata inequivoca decisorietà, idonea a rendere inoperante la regola per cui l'impugnazione del provvedimento sulla competenza ex art. 42 c.p.c. esige che venga previamente eseguito l'iter della previa rimessione della causa in decisione.

A tal proposito l'ordinanza in commento richiama il principio secondo cui l'identificazione del rimedio esperibile contro un provvedimento giudiziario deve essere compiuta con riferimento alle qualificazioni (se esistenti) operate dal medesimo giudice che lo ha emesso (cfr. Cass. civ., sez. U., 9 maggio 2011 n. 10073). Dunque, il regime di non impugnabilità con regolamento di competenza (e, dunque, di revocabilità) delle ordinanze, con le quali il giudice adito, senza previa remissione della causa in decisione ed invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé dopo aver affermativamente delibato il tema della competenza, incontra unica eccezione nell'ipotesi che sia il giudice medesimo a qualificare, in maniera inequivoca, come decisoria (e, dunque, definitiva davanti a sé) la declaratoria di competenza. Secondo la pronuncia in esame ciò si verificherebbe soltanto allorquando il giudice consapevolmente ed espressamente affermi, ignorando l'orientamento che esige la precisazione delle conclusioni oppure dichiarando di dissentirne, che quanto espresso circa la competenza non sarà ridiscutibile in sede di decisione, dichiarando quindi di decidere definitivamente la questione.

In conclusione, come preannunciato, secondo chi scrive, le regole di cui si è detto, frutto dell'elaborazione giurisprudenziale, genererebbero alcune criticità rispetto alla portata innovativa della riforma del 2009, che ha sancito il cambiamento della forma della decisione sulla competenza. Tale modifica, a detta della prevalente dottrina,avrebbe inciso, seppure indirettamente, anche sul procedimento che porta all'adozione della decisione sulla competenza. In effetti, le esigenze di celerità che sottostanno alla garanzia della ragionevole durata del processo, consentirebbero al giudice di pronunziarsi sulla questione di competenza immediatamente, senza preventiva fissazione di udienza delle conclusioni, senza scambio di comparse conclusionali, memorie di replica e dell'eventuale discussione orale. Ciononostante, deve evidenziarsi un dato che sembra possedere un peso maggiore, nella valutazione dei dubbi e delle criticità relative alla tematica de qua,i.e.l'assoluta coerenza della necessaria natura decisoria del provvedimento dispositivo della competenza (di cui è espressione il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità) con l'acclarata natura impugnatoria del regolamento necessario di competenza. Infatti, ritenere che la decisione sulla sola competenza possa prescindere dalla precisazione delle conclusioni e sia, conseguentemente, impugnabile con regolamento di competenza, rischierebbe di trasformare il regolamento predetto, da mezzo di impugnazione, a strumento di regolazione preventiva della questione di competenza.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.