Mediazione: dati incoraggianti e limiti allo sviluppo

10 Luglio 2017

La Camera Arbitrale di Milano ha diffuso i dati statistici relativi all'andamento delle mediazioni civile e commerciali amministrate nel corso dell'anno 2016: si tratta di dati significativi di un organismo di mediazione, pubblico, con un'attività in materia di ADR risalente nel tempo anche ben prima del 2010.

Per il Segretario della Camera «il ricorso alla mediazione risulta sempre più soddisfacente un trend positivo soprattutto in un momento in cui le parti guardano ai costi della lite con maggiore interesse del passato. Un'attenzione particolare soprattutto in ambito commerciale dove la mediazione resta l'unica via per ripristinare occasioni di business altrimenti messe a rischio dal conflitto».

I dati della Camera di Milano. Orbene, secondo i dati diffusi relativi al 2016 quando le parti decidono di proseguire oltre il primo incontro consente di raggiungere l'accordo in una percentuale che sfiora il 70% (per l'esattezza il 67,9%).

I dati «nazionali». Si tratta di dati che si pongono decisamente sopra la media di quelli nazionali rispetto ai quali, nel 2016, la percentuale delle mediazioni in cui l'aderente compare che si chiudono con un accordo sono pari al 43,6% (per il primo trimestre 2017 si è registrato un 42,2%).
Dati che confermano come il trend positivo si debba al deciso aumento negli anni della percentuale di quanti si siedono al tavolo della trattativa (con un aumento significativo dal 20% al 30%) dimostrando che occorre lavorare per far sedere le parti intorno ad un tavolo e che ciò porta risultati.

Qualche osservazione. I dati statistici dimostrano ancora una volta che una buona parte delle mediazioni (praticamente quasi una su due) non si svolge neppure dal momento che una delle parti (nella quasi totalità la parte chiamata) non si siede al tavolo di mediazione così precludendo la possibilità di poter svolgere un effettivo tentativo di soluzione negoziata.
Ebbene, il problema è capire se e come il legislatore debba intervenire sul tema. A noi mancano alcuni dati, per me fondamentali, per una corretta analisi della tematica: in primo luogo, quante volte il giudice sanziona effettivamente la parte chiamata in mediazione che non si sia presentata senza giusto motivo.
Il secondo, è lo stato della giurisprudenza sulla nota questione della necessità del superamento del primo incontro di mediazione con conseguente obbligo di versare le indennità all'organismo di mediazione: ed infatti, sono certamente molti i provvedimenti editi che ritengono che il primo incontro debba essere “superato” salvo che non ci siano questioni impedienti (che non riguardano il torto e la ragione).
Ma anche qui è probabile che la giurisprudenza non sia univoca sul tema e, quindi, quei mancati passaggi dal primo incontro alla mediazione vera e propria (come si usa dire) non siano efficacemente dissuasi dal momento che il d.lgs. n. 28/2010 è chiaro: devo presentarmi in mediazione, ma non sono obbligato a proseguire oltre il primo incontro (se non proseguo la condizione di procedibilità si è avverata senza possibilità di sanzioni).
Sul punto, quindi, il tempo forse è maturo (vista anche la stabilizzazione dell'obbligatorietà della mediazione) per un revirement della scelta compiuta nel 2013 dal cd. Decreto del fare che aveva introdotto una certa disciplina del primo incontro di mediazione.
Peraltro, e per completezza, vi è da dire che l'esperienza (che non vale certamente come dato scientifico, ma può essere un'idea da sperimentare) dimostra come molte volte un atteggiamento pro attivo dell'organismo e/o del mediatore al fine di assicurare la presenza delle parti in mediazione (come del resto auspicato anche da parte della giurisprudenza) possa dare i suoi frutti assicurando la presenza delle parti che altrimenti si sarebbero limitate o a non dire nulla o a non comparire allegando una qualche giustificazione.
Penso ad un aggiornamento del primo incontro al quale non ha partecipato la parte chiamata associato ad una comunicazione diretta ed individuale (e, cioè, personalizzata) alla parte per cercare di capire il perché della sua assenza e un richiamo allo stato dell'arte della mediazione: sarà forse un'attività materialmente dispendiosa, ma gli sforzi vengono chiesti a tutti ivi compresi organismi e mediatori.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.