Le specifiche tecniche relative al Portale delle vendite pubbliche ed alle vendite telematiche

10 Luglio 2017

Il 28 giugno 2017 sono state pubblicate sul portale dei servizi telematici (PST) del ministero della Giustizia (http://pst.giustizia.it) le «Specifiche tecniche relative al Portale delle vendite pubbliche ed alle vendite telematiche». La pubblicazione pone un ulteriore tassello ad un disegno normativo, iniziato da oltre due lustri, che da qui ai prossimi mesi comporterà una sostanziale modificazione degli strumenti di esitazione dei beni oggetto di vendite nelle procedure esecutive individuali e concorsuali e delle prassi in uso presso i Tribunali.
Il concreto funzionamento delle vendite pubbliche

Mentre ancora si attende l'istituzione del registro e la creazione dell'elenco dei «gestori della vendita telematica» (art. 3 d.m. 32/2015), così come la pubblicazione, entro il 30 settembre 2017, di un decreto del Ministro della Giustizia che accerti la piena funzionalità del portale (art. 4, co. 3 bis d.l. 59/2016 come modificato dalla l. 119/2016), la pubblicazione delle specifiche tecniche - di un documento destinato, quindi, prevalentemente agli informatici - costituisce l'occasione per una ricognizione della normativa rilevante e per tentare di illustrare come in concreto funzioneranno le vendite pubbliche.

I dati normativi di partenza sono costituiti dagli artt. 490, co. 1, 530, comma 6 e 569 comma 4 c.p.c. che, rispettivamente, istituiscono il portale delle vendite pubbliche e prevedono che le vendite mobiliari e immobiliari si svolgano, sostanzialmente in via obbligatoria, con modalità telematiche.

Oltre alle norme codicistiche si devono tenere in considerazione gli artt. 161-ter e 161-quater delle disposizioni attuative del codice di rito civile che rimandano ad un decreto ministeriale la disciplina delle regole tecnico – operative delle vendite telematiche e alle specifiche tecniche le modalità di pubblicazione degli avvisi di vendita sul portale delle vendite pubbliche.

Anche se con un considerevole ritardo, le regole tecnico–operative sulle vendite telematiche sono state dettate con d.m. 32/2015 il cui art. 26, però, prevedeva la necessità di adottare ulteriori specifiche tecniche per la (i) creazione di un redattore che consenta la compilazione delle offerte, (ii) la successiva criptazione delle offerte, (iii) la trasmissione delle stesse ai gestori delle vendite telematiche (iv) opportunamente decriptate, nei termini previsti dal regolamento.

Merita di essere sottolineato che le specifiche tecniche adottate il 28 giugno 2017, se pure formalmente contenute, per quanto sopra detto, in due separati documenti descrivono sistemi di pubblicità e vendita altamente integrati tra loro (e parzialmente integrati con i servizi di cancelleria del dominio giustizia), come può osservarsi dalla seguente figura che, con una buona approssimazione, descrive l'architettura generale del sistema.

Oltre alle pubblicazione degli avvisi di vendita e alla gara tra gli offerenti, le specifiche tecniche si occupano della trasmissione al ministero della Giustizia delle informazioni, a fini statistici, dei risultati e degli andamenti delle vendite, ciò che pare essere una delle ragioni della previsione come obbligatoria delle vendite telematiche.

Risulta utile, prima di descrivere nel dettaglio il complessivo sistema come congegnato, soffermarsi, anche solo per un momento, ad osservare dall'alto tale sistema.

Essenziale è, in primo luogo, la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale da parte del «referente della procedura» (professionista delegato, curatore, liquidatore giudiziale): da tale pubblicazione, infatti, dipende, per le ragioni che subito diremo, la successiva pubblicità della vendita sui siti commerciali di cui all'art. 490, comma 2, c.p.c. e la comunicazione al «gestore della vendita telematica» della presa in carico della procedura.

Per dare la massima diffusione alla pubblicità commerciale e rispettare il principio di turnazione degli incarichi - che informa , complessivamente, le “deleghe” conferite dall'Autorità Giudiziaria ai soggetti privati che collaborano all'amministrazione della giustizia - risulterebbe quanto mai opportuno che i giudici disponessero che le pubblicità siano svolte, a prezzi estremamente ridotti, su tutti i principali siti commerciali autorizzati con decreto ministeriale e che secondo un criterio di rigida turnazione fossero conferiti gli incarichi di «gestore della vendita telematica» a tutti i soggetti inseriti nel già ricordato elenco di cui all'art. 3 d.m. 32/2015.

Effettuata la pubblicità sul portale, ogni interessato, potrà effettuare un'offerta con un semplice click che richiamerà il modulo web «Offerta Telematica» che sarà trasmessa al ministero.

Recuperata l'offerta, il ministero invierà l'offerta, in prossimità della gara, al gestore della vendita telematica.

Tale soggetto comunicherà via email e sms all'offerente l'approssimarsi dell'inizio della gara e le credenziali per partecipare alla gara, al fine di consentirgli, per tempo, di accedere ad internet.

Eseguiti gli accessi e verificate le eventuali presenze di offerenti “in sala” (per il caso in cui la vendita avvenga secondo il sistema misto), compito del referente della procedura sarà quello di svolgere la gara (dall'esame delle offerte pervenute all'aggiudicazione) utilizzando la piattaforma telematica messa a sua disposizione dal gestore della vendita.

E' il gestore della vendita, infatti, che deve comunicare al ministero i dati relativi alle vendite eseguite. Il sistema, quindi, nel suo insieme risulta semplice. Non resta, quindi, che procedere all'esame di dettaglio.

L'architettura generale del sistema “vendite pubbliche”

Fermiamo in primo luogo la nostra attenzione sul portale delle vendite pubbliche e sull'architettura generale del sistema(il portale è raggiungibile dai seguenti indirizzi: https://pvp.giustizia.it; https://venditepubbliche.giustizia.it https://portalevenditepubbliche.giustizia.it;).

Il Portale si compone di un'area pubblica a cui si accede senza l'impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e requisiti di legittimazione: per la ricerca e la visualizzazione delle inserzioni, la consultazione della normativa, la visualizzazione dei Tribunali e dei rispettivi annunci, la lettura delle notizie.

Nel dettaglio degli annunci riguardanti vendite forzate legate a espropriazioni immobiliari è possibile richiedere una visita dell'immobile al custode giudiziario nominato dal Giudice.

In questa area del Portale il cittadino può inoltre iscriversi a un servizio per la ricezione degli avvisi di vendita di suo interesse tramite la funzionalità «Iscrizione Newsletter».

Tale area si distingue da quella riservata a cui si accede previa identificazione informatica: ciò permette agli utenti autorizzati di entrare nell'area di back-office del Portale e utilizzare le funzionalità e i servizi disponibili.

Oltre al custode, il cui accesso è necessario, tra l'altro, al fine di prendere cognizione degli avvisi di vendita, il principale soggetto interessato da tali funzionalità e servizi è il referente della procedura e soggetto legittimato alla vendita (professionista delegato, curatore, liquidatore giudiziale).

Risultano da questa figura i passaggi relativi all'autenticazione del professionista delegato (e del custode) e alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale.

Il soggetto legittimato si autentica tramite carta nazionale dei servizi (CNS) associata al PIN.

Tramite un servizio di cooperazione con i registri interni al Dominio Giustizia (SIECIC e SICID) il portale è in grado di verificare la titolarità del professionista alla gestione degli avvisi di vendita e a tal fine il professionista deve inserire i dati identificativi del procedimento.

A tanto si limita, salvo quanto si dirà sulle procedure di controllo, l'interazione con i registri di cancelleria che, almeno allo stato, non consentono di recuperare, ai fini della pubblicazione dell'avviso di vendita gli altri e consistenti dati contenuti in tali registri.

Sono previsti due profili per i professionisti: Delegato e Custode Giudiziario.

Essenzialmente, al professionista delegato sono associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell'avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione e le funzionalità di gestione dell'esito e degli eventi significativi dell'avviso di vendita (ad es. revoca, sospensione etc.).

Il custode giudiziario, invece, potrà consultare le richieste di visita di un immobile incluso in una vendita forzata relativa a procedure di esecuzione immobiliare e la funzionalità di stampa dei dati, da fornire su richiesta al Giudice di competenza per la procedura.

Basato su un sistema sostanzialmente affidato all'uomo, con i conseguenti rischi di errore (e di impugnativa degli atti che ciò comporta), per la pubblicazione, il delegato inserirà i dati identificativi della procedura, dei suoi organi, dei beni posti in vendita, nonché i dati relativi alla vendita, anche allegando i documenti rilevanti (ordinanza di vendita, avviso di vendita, perizia, foto etc.), ai siti su cui effettuare la pubblicità e al Gestore della vendita e al pagamento del contributo di pubblicazione.

Esaurita la fase di redazione dell'avviso di vendita, il portale trasmetterà i dati della pubblicazione ai siti internet di pubblicità e al Gestore delle vendite telematiche.

L'obbligatorietà di tale passaggio di informazioni dal portale ai siti di pubblicità ben si comprende perché solo così è possibile per il Portale registrare, ai fini del monitoraggio, la data di inizio della pubblicazione.

La certificazione relativa all'inizio della pubblicazione dell'inserzione e alla sua durata, infatti, è trasmessa dal Portale all'Ufficio Giudiziario e gli utenti dell'Ufficio Giudiziario potranno consultare tale certificazione, direttamente sul Portale, all'interno dell'area riservata.

Il sistema della pubblicità si integra con il sistema che consente agli interessati di presentare offerte e partecipare alle gare telematiche.

Si è già dato conto sopra dell'architettura generale del sistema in materia di vendite pubbliche e delle relative interazioni col Portale delle vendite pubbliche, così come risulta dalle specifiche tecniche pubblicate il 28 giugno 2017.

Scendendo più nel dettaglio, si prevede, in primo luogo, che il presentatore dell'offerta inserisca i dati relativi all'offerta su un modulo web «Offerta Telematica» richiamabile mediante un link presente nel luogo in cui sono pubblicizzati i beni.

Il modulo «Offerta Telematica», eseguito un controllo formale sulla completezza dei dati forniti, provvede a criptare le informazioni inserite, fornendo l'offerta criptata al presentatore, ma prima della criptazione il presentatore può apporre la firma digitale all'offerta compilata.

Mediante la creazione di un hash del documento, il modulo web «Offerta Telematica» consente agli offerenti il pagamento del bollo digitale.

Al presentatore sono lasciate due alternative al fine di trasmettere alla PEC del ministero la propria offerta: o mediante la «casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica», rilasciata dal gestore della PEC; o mediante casella di posta elettronica certificata priva dei requisiti di cui sopra, laddove l'offerta sia firmata digitalmente prima di essere criptata, secondo questo schema:

Misure tese a garantire l'anonimato dell'offerente e già contenute nel d.m. 32/2015 prevedono che l'offerta criptata trasmessa alla PEC del Ministero venga recuperata e decriptata non prima di 180 minuti e non oltre 120 minuti antecedenti all'orario fissato per l'inizio della vendita.

Il software crea anche in automatico la c.d. "offerta anonima” e cioè un documento contenente tutti i dati dell'offerta ad eccezione di quelli che consentono l'identificazione o la possibilità di risalire all'offerente.

Le offerte, il documento anonimo, la marca da bollo digitale e la PEC dell'offerta sono trasmessi ai Gestori delle vendite.

Almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, il Gestore delle Vendite invia, all'indirizzo di posta certificata indicata nell'offerta integrale, le credenziali per accedere al proprio portale, per permettere al presentatore di assistere all'esperimento di vendita; un ulteriore invito a connettersi per partecipare alle operazioni di vendita viene trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile fornito nell'offerta.

Nel prosieguo sarà il referente della procedura, mediante la piattaforma posta a disposizione dal gestore delle vendite, a svolgere la gara, secondo quanto stabilito dalla legge e dalle ordinanze di vendita.

Onere del gestore della vendita telematica è quello di trasmettere telematicamente al Portale delle Vendite, entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita, i dati relativi ai beni immobili (e mobili secondo l'art. 525 comma 2 c.p.c) che ne costituiscono oggetto, nonché i dati identificativi dei relativi offerenti; i dati sono pertanto raccolti nella base dati del “Portale delle Vendite” e possono essere estratti e elaborati dal Ministero, per il tramite della direzione generale di statistica, anche nell'ambito di rilevazioni su base nazionale

È invece compito del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, in caso di mancato funzionamento programmato dei sistemi informatici del Dominio Giustizia di inviare la relativa comunicazione al Gestore delle Vendite

Conclusioni

Vediamo, a questo punto, di trarre alcune conclusioni.

Una prima è che tali conclusioni non possano che essere le “prime” in quanto, pure a fronte di un ampio dibattito instaurato dalla DGSIA con i Tribunali sin dal gennaio 2017 - allorquando ebbe a trasmettere agli uffici giudiziari lo “schema” delle specifiche tecniche oggi definitivamente approvate - sarà solo la pratica quotidiana a dirci se le vendite on line funzioneranno.

Ormai, però, il sistema va verso la definitiva obbligatorietà delle vendite telematiche siano esse mobiliari che immobiliari.

Tutte le vendite pubbliche, con l'inizio del 2018, infatti, saranno gestite in via telematica, se davvero il decreto ministeriale sulla funzionalità del portale sarà adottato entro la fine di settembre 2017.

Ad ogni modo, forte è il rischio che il pubblico, almeno nei primi tempi di applicazione della nuova disciplina, potrà essere disorientato e che le difficoltà inerenti alla presentazione delle offerte e alla partecipazione alle gare - che presuppongono un uso, se non disinvolto, quantomeno sicuro degli strumenti informatici – potranno determinare, di fatto, una contrazione dei soggetti interessati a partecipare alle vendite.

Sarà stato inutile lo sforzo (anche economico) profuso e da profondere se, in ultima analisi, si avranno risultati complessivi delle vendite forzate più modesti rispetto a quelli registrati negli ultimi anni.

I dati statistici sino ad oggi raccolti (alla meno peggio) dagli uffici giudiziari testimoniano che grazie alla sempre maggiore consapevolezza dei giudici circa il loro ruolo per un'efficace vendita pubblica, ad un mercato immobiliare che sta lentamente recuperando terreno e ad una normativa – come quella relativa alle offerte in riduzione di quarto e quella fiscale agevolata per gli acquisti all'asta – che ha sollecitato molto gli investimenti su beni oggetto di espropriazione, si sono raggiunti risultati, sia in termini di efficacia che di efficienza del sistema, che sarebbe deleterio perdere, per il sistema economico nel suo complesso.

Ma non è tutto: il sistema così congegnato rischia di determinare rilevanti ostacoli operativi ai professionisti delegati e, più in generale, ai soggetti legittimati alle vendite pubbliche, che dovranno inserire manualmente sul Portale numerosi dati sulle vendite già presenti nei registri di cancelleria, con conseguente buona probabilità di moltiplicazione di errori.

Problemi potranno esservi anche sul versante degli Uffici giudiziari che, se un senso hanno le disposizioni, dovranno controllare i dati sul monitoraggio dei siti, con le conseguenti incertezze per il caso in cui le vendite non risulteranno (per tabulas) avere avuto in tutto e per tutto una pubblicità conforme a quanto previsto in sede di ordinanza.

Ancora: non può che sembrare eccentrica la scelta di prevedere che il professionista delegato utilizzi comunque la piattaforma del gestore della vendita, anche nei casi in cui – e nei primi tempi saranno prevedibilmente moltissimi – il giudice avrà ordinato una vendita con modalità miste (consentendo quindi la presentazione di offerte e la partecipazione alla gara nelle forme tradizionali) e vi saranno solo offerenti che partecipano dal vivo.

Tale previsione ha un'unica spiegazione, che però nulla ha a che fare con le finalità proprie e specifiche delle vendite pubbliche. Il ministero, infatti, tramite l'utilizzo della piattaforma potrà raccogliere i dati sulle vendite pubbliche: speriamo, quindi, che ne faccia un buon uso.

Aspettiamo, però, prima di giudicare: speriamo solo che il legislatore, non sempre all'avanguardia, una volta che abbia inteso dare una così sicura direttrice sulle vendite pubbliche, non abbia eccessivamente preconizzato i tempi.

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