Le nuove regole processuali nel risarcimento del danno da circolazione stradale: testimoni e scatola nera

10 Agosto 2017

Più volte annunciate in passato, le nuove norme processuali destinate a valere nei processi per il risarcimento dei danni da circolazione stradale – in particolare l'individuazione tempestiva dei testimoni e l'efficacia probatoria delle scatole nere - hanno ricevuto il via libera definitivo dal Senato che ha approvato la legge per il mercato e la concorrenza

Più volte annunciate in passato, le nuove norme processuali destinate a valere nei processi per il risarcimento dei danni da circolazione stradale – in particolare l'individuazione tempestiva dei testimoni e l'efficacia probatoria delle scatole nere - hanno ricevuto il via libera definitivo dal Senato che ha approvato la legge per il mercato e la concorrenza

Danni alle sole cose e identificazione dei testimoni – Orbene, il comma 15 modifica l'art. 135 del Codice delle assicurazioni (che già aveva previsto le banche dati dei sinistri) introducendo un comma 3-bis destinato ad operare nei sinistri con soli danni a cose.
In quel caso (e solo in quel caso a quanto pare e, quindi, non anche per i danni anche alla persona) la norma prevede che <<l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione>>.

In mancanza di indicazione l'impresa potrà richiederla al danneggiato con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia di sinistro, ma <<con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta>>. Risposta che dovrà pervenire da parte dell'assicurato sempre a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (o a mezzo posta elettronica certificata che è equivalente) entro il termine di sessanta giorni.

Anche l'impresa, ovviamente, <<deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni>>.

Questo passaggio è da evidenziare anche in considerazione della presa di posizione del CNF e dell'OCF che, in una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica il 3 agosto scorso con la quale chiedono che venga rinviata alle Camere avevano ritenuto che, in parte qua, <<la nuova legge introduce un grave squilibrio in favore delle assicurazioni ed in danno dei cittadini [perché] chi denuncia un sinistro è obbligato a indicare i nomi di tutti gli eventuali testimoni già nel primo atto con cui comunica il sinistro alla compagnia […] Tali vincoli non sono previsti per le compagnie assicurative, con evidente violazione del principio di parità delle parti in relazione all'accesso ai mezzi di prova, e conseguente compressione del diritto al contraddittorio>>.

Conseguenze della mancata indicazione – Ma che cosa accade nel caso in cui non vengano individuati nei termini ora ricordati i nominativi dei possibili testimoni?

Secondo la norma <<fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente [nei quali si indicano le generalità dei testimoni presenti al momento dell'arrivo dell'autorità, nda], l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale>>.

Ne deriva che il giudice non potrà ammettere le testimonianze che non risultino acquisite con le nuove modalità previste.

Unica valvola di sfogo – invero necessaria e rimessa inevitabilmente all'apprezzamento del giudice – è quella prevista dal comma 3- ter in base al quale << il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione>>.

Testimone ricorrente … – Il comma 3- quater , infine, prevede un meccanismo di segnalazione da parte del giudice dei nominativi dei testimoni “ricorrenti” (che non siano gli ufficiali e gli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare per ragioni di servizio).

Ed infatti, il giudice <anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1> (e, cioè, la banca dati “anagrafe testimoni” e quella “anagrafe danneggiati”).

Efficacia probatoria della scatola nera – Ai fini dell'accertamento delle responsabilità e anche della quantificazione dei danni il legislatore introduce una norma ad hoc relativamente all'efficacia probatoria delle risultanze della c.d. scatola nera.

Si tratta dell'art. 145 bis del Cod. Ass. rubricato, per l'appunto, valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici in base al quale <quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo>.

La formula del fare <piena prova> è la medesima peraltro utilizzata dall'art. 2712 c.c. in materia di riproduzioni meccaniche nel cui paradigma rientrano proprio i dispositivi delle c.d. scatole nere e gli altri dispositivi elettronici cui si riferisce la norma (ancorché la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi in maniera non univoca sul tema dell'efficacia probatoria dei dati della scatola nera).

Diversamente, però, dall'art. 2712 c.c. non potrà essere sufficiente che la parte nei cui confronti sono prodotte si limiti a disconoscere la conformità ai fatti o alle cose medesime (ancorché la giurisprudenza rafforzi l'onere di disconoscimento), ma sarà necessario dimostrare il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

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