All’opposizione a precetto non si applica la sospensione feriale dei termini
12 Gennaio 2017
Il caso. Il Tribunale accoglieva l'opposizione al precetto e condannava i convenuti al rimborso delle spese a favore degli opponenti. La Corte d'appello, in parziale riforma, dichiarava compensate tra le parti le spese di lite del primo grado in misura di 2/3, mentre compensava per intero le spese del secondo grado. Veniva pertanto proposto ricorso per Cassazione.
«Il ricorso è inammissibile».
Nessuna sospensione dei termini nel periodo feriale. È d'altronde pacifico in sede di legittimità che «le opposizioni esecutive in generale, pertanto, ivi comprese le opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione (Cass. n. 6672/2010) sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena» (Cass. n. 13928/2010). Nello specifico, «l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra (…) tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della l. 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 ord. giudiziario» (Cass., n. 22484/2014).
Eccezioni. In caso di opposizione a precetto sussistono però alcune eccezioni, per cui la sospensione torna ad essere applicabile:
Nel caso in esame, vertendosi in ipotesi di opposizione a precetto, e – spiegano i Supremi Giudici – non ricorrendo alcuna delle eccezioni sopra elencate, la sospensione dei termini feriali non trova applicazione. La sentenza impugnata è stata pronunciata in data 8 giugno 2009, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto con atto notificato il 26 luglio 2010, ovverosia oltre il decorso del termine ex art. 327 c.p.c.. |