All’opposizione a precetto non si applica la sospensione feriale dei termini

Redazione scientifica
12 Gennaio 2017

La sospensione dei termini feriali non trova applicazione in ipotesi di opposizioni a precetto, a meno che non ricorrano le eccezioni individuate dalla giurisprudenza di legittimità.

Il caso. Il Tribunale accoglieva l'opposizione al precetto e condannava i convenuti al rimborso delle spese a favore degli opponenti. La Corte d'appello, in parziale riforma, dichiarava compensate tra le parti le spese di lite del primo grado in misura di 2/3, mentre compensava per intero le spese del secondo grado.

Veniva pertanto proposto ricorso per Cassazione.

«Il ricorso è inammissibile».

Nessuna sospensione dei termini nel periodo feriale. È d'altronde pacifico in sede di legittimità che «le opposizioni esecutive in generale, pertanto, ivi comprese le opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione (Cass. n. 6672/2010) sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena» (Cass. n. 13928/2010).

Nello specifico, «l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra (…) tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della l. 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 ord. giudiziario» (Cass., n. 22484/2014).

Eccezioni. In caso di opposizione a precetto sussistono però alcune eccezioni, per cui la sospensione torna ad essere applicabile:

  • Cass. n. 6672/2010, quando si discuta solo dell'esistenza o meno del diritto del creditore di promuovere l'azione esecutiva esclusivamente per il riparto delle spese processuali;
  • Cass. n. 24047/2009, quando l'attore opponente chieda la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro;
  • Cass. n. 21681/2009, quando il giudice di primo grado dichiari inefficace il precetto, pronunciando sulla domanda esperita in via riconvenzionale dall'opposto e in appello sia impugnata e si discuta solo di tale ultima pronuncia;
  • Cass. n. 5396/2009, quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumolo di cause non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale.

Nel caso in esame, vertendosi in ipotesi di opposizione a precetto, e – spiegano i Supremi Giudici – non ricorrendo alcuna delle eccezioni sopra elencate, la sospensione dei termini feriali non trova applicazione. La sentenza impugnata è stata pronunciata in data 8 giugno 2009, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto con atto notificato il 26 luglio 2010, ovverosia oltre il decorso del termine ex art. 327 c.p.c..

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