Nomina di un secondo procuratore: notifica valida anche se effettuata agli originari difensori
11 Aprile 2017
La vicenda. M.G. instaurava una procedura di correzione per errore materiale ex art. 287 c.p.c. e ss, con nuovi difensori rispetto a quelli che lo avevano assistito in primo grado. Questi proponevano poi appello, che però veniva ritenuto inammissibile poiché la notifica era stata effettuata nei confronti dei precedenti (revocati) difensori. Secondo la Corte locale infatti «la nomina dei nuovi difensori domiciliatari» aveva «certamente comportato la revoca tacita dei precedenti difensori»; sicchè la notifica effettuata nei confronti dei revocati avvocati doveva ritenersi inesistente e in alcun modo sanabile per raggiungimento dello scopo.
Revoca tacita o mandato cumulativo? M.G, ricorreva allora in Cassazione, ritenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto concludere per il carattere cumulativo del mandato successivamente conferito, rispetto al precedente, e che quindi non era intervenuta nessuna revoca implicita del primo mandato. Conseguentemente la notifica agli originari difensori doveva ritenersi valida.
Pluralità di mandatari con pieni poteri processuali. I Supremi Giudici ricordano che «la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece ritenersi che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c. (Cass. n. 9269/2005).
La notifica è valida. In conclusione, la procura posta a margine del ricorso per correzione di errore materiale non consente di ritenere revocato l'incarico conferito ai precedenti difensori e pertanto la notifica dell'atto di appello effettuata presso il domicilio in precedenza eletto deve ritenersi valida. D'altronde, se si volesse ritenere nulla, la successiva costituzione dell'appellato – ancorchè al fine di eccepire la nullità della notifica – ha efficacia sanante del vizio.
Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso e rinvia per un nuovo esame alla Corte d'appello. |