I limiti di ammissibilità del giuramento decisorio per la prova del contratto solenne smarrito o distrutto incolpevolmente

11 Giugno 2016

Il giuramento è ammissibile per dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'atto scritto richiesto a pena di nullità nell'ipotesi in cui il documento sia andato smarrito o distrutto senza colpa.
Massima

Il giuramento è ammissibile per dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'atto scritto richiesto a pena di nullità nell'ipotesi in cui il documento sia andato smarrito o distrutto senza colpa del contraente che se ne voglia avvalere, se di tale circostanza si offra prova e si faccia menzione nella formula del giuramento ovvero allorché il giudice di merito abbia ritenuto, con incensurabile accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione, che risulti già dimostrato questo presupposto di ammissibilità del giuramento.

Il caso

Un lavoratore ricorreva al Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la reintegrazione sul posto di lavoro e la corresponsione delle indennità previste per legge.

Il datore di lavoro resisteva invocando, inter alia, l'esistenza di un termine apposto al contratto di lavoro.

Il Tribunale adito, previa declaratoria di nullità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, dichiarava che il lavoratore ricorrente dovesse considerarsi assunto a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro proponeva appello avverso la sentenza di primo grado e la Corte territoriale confermava la sentenza impugnata.

Il datore di lavoro proponeva quindi ricorso per cassazione della sentenza della Corte d'appello sulla base di sei motivi.

La questione

Tra i sei motivi di ricorso per cassazione assume particolare rilievo la doglianza con cui il datore di lavoro ricorrente per cassazione si lamenta della mancata ammissione del giuramento decisorio al fine di dimostrare l'apposizione del termine al contratto di lavoro. A tal riguardo il datore di lavoro deduce violazione dell'art. 2736 c.c. e dell'art. 421 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.

Viene, pertanto, sottoposta al vaglio della Suprema Corte la seguente questione di natura processuale: in quali casi e con quali limiti il giuramento decisorio è ammissibile per dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'atto per il quale la forma scritta sia richiesta a pena di nullità?

Le soluzioni giuridiche

Con specifico riferimento alla questione processuale suindicata, la Corte di cassazione ritiene corretta la decisione adottata dalla Corte d'appello. In particolare, i giudici di legittimità osservano che nei pregressi gradi di giudizio era stata correttamente giustificata la mancata ammissione del giuramento decisorio in ragione del fatto che non era stata offerta alcuna prova della perdita incolpevole del documento in relazione al quale era stato articolato il giuramento. Pertanto, non essendo stata fornita tale prova, il giuramento non poteva essere ammesso.

Osservazioni

Al fine di comprendere la soluzione fornita dalla sentenza in commento alla questione su evidenziata, occorre prendere le mosse dalle limitazioni normativamente previste per l'ammissibilità del giuramento decisorio allorquando esso abbia ad oggetto l'esistenza di un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta ad substantiam.

In particolare, la norma che occorre tenere presente nell'analisi della fattispecie in esame è l'art. 2739 c.c.. Tale norma sancisce, inter alia, l'inammissibilità del giuramento avente ad oggetto un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta. Nello specifico, il giuramento non è ammesso su contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.), allo scopo di evitare che mediante il giuramento si eludano le norme relative alla forma necessaria del contratto. Risulta pacifico in giurisprudenza, invece, che il giuramento sia da ammettersi con riferimento ad un contratto per il quale la forma scritta sia richiesta ad probationem (Cass. civ., sez. I, sent., 28 maggio 1980, n. 3498) o quando si tratti semplicemente di precisare o chiarire la portata oscura di talune clausole di un contratto già rivestito della forma richiesta dalla legge (Cass. civ., n. 3312/1971).

Tornando ad esaminare la limitazione di ammissibilità con riferimento ai negozi per i quali sia richiesta la forma scritta ai fini della sua validità, si rileva come la giurisprudenza di legittimità, al fine di temperare la rigidità di tale divieto, abbia enucleato delle eccezioni ben circoscritte.

Si ritiene, infatti, pacificamente che il giuramento sia ammissibile al fine di dimostrare l'esistenza e il contenuto di un atto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam nel solo caso in cui l'atto sia andato smarrito o distrutto senza colpa del contraente che se ne voglia avvalere, purché

(i) questi offra la prova della perdita o dello smarrimento incolpevole facendone menzione nella formula del giuramento stesso;

(ii) il giudice di merito abbia ritenuto, con incensurabile accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione, che risultino già dimostrati tale perdita o smarrimento incolpevole (in questo caso, evidentemente, essendo già dimostrato il presupposto di ammissibilità del giuramento, i.e. la perdita o lo smarrimento incolpevole, non è necessario che di tali circostanze si faccia menzione nella formula del giuramento stesso).

Pertanto,il giuramento è ammissibile per dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'atto scritto richiesto a pena di nullità nel caso che l'atto sia andato smarrito o distrutto senza colpa del contraente che se ne voglia avvalere, sempre che questi offra la prova della perdita o dello smarrimento incolpevole o che ne faccia menzione nella formula (Cass. civ., sez. III, sent., 17 gennaio 2005, n. 737). Più specificamente, si è affermato che il principio secondo cui il giuramento decisorio è inammissibile quando, essendo diretto a provare una convenzione per la quale la legge richieda la forma scritta ad substantiam, non si faccia menzione dello smarrimento o della distruzione nella formula del giuramento, opera solo qualora dello smarrimento o della distruzione del documento scritto debba darsi la prova attraverso il giuramento, ma non ha più senso allorché il giudice di merito abbia ritenuto, con incensurabile accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione, che l'unico esemplare dello scritto, richiesto ad substantiam actus, sia andato smarrito o distrutto senza colpa di colui che vuole avvalersene. Tale accertamento, infatti, quando il giuramento non verta anche sul punto dello smarrimento o della distruzione del documento, costituisce solo presupposto di ammissibilità del giuramento e rimane elemento estrinseco ai fatti che formano oggetto del giuramento, sicché il farne menzione nella formula nulla aggiunge alla sua ammissibilità.

La sentenza in commento si pone in conformità e continuità con il suddetto principio ormai consolidato da tempo nella giurisprudenza di legittimità.

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