Il provvedimento di trasmissione ad altro ufficio giudiziario della procedura di amministrazione di sostegno pendente equivale a dichiarazione di incompetenza

11 Giugno 2016

Il provvedimento di trasmissione ad un altro tribunale della procedura di amministrazione di sostegno pendente equivale ad una dichiarazione di incompetenza.
Massima

Il provvedimento di trasmissione ad un altro tribunale della procedura di amministrazione di sostegno pendente equivale ad una dichiarazione di incompetenza, cosicché sussiste il potere del tribunale che ha ricevuto gli atti del procedimento di sollevare il regolamento di competenza d'ufficio.

Il caso

Presso il Tribunale di Milano, sez. dist. di Legnano, veniva incardinata, mediante apposita istanza, una procedura di amministrazione di sostegno.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice tutelare, dichiarava con ordinanza, in via ufficiosa,l'incompetenza territoriale di tale ufficio giudiziario in favore del Tribunale di Busto Arsizio. Nello specifico, il Tribunale di Milano riconduceva la sua incompetenza territoriale, quale ufficio di appartenenza delle soppresse sezioni distaccate,argomentandola, per l'amministrazione di sostegno, sul favor per il foro di prossimità, inteso a garantire la vicinanza tra la parte e l'ufficio giudiziario investito della cura dei suoi interessi.

Il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice tutelare nel procedimento relativo all'apertura dell'amministrazione di sostegno, ha sollevato d'ufficio conflitto di competenza avverso la predetta ordinanza del Tribunale di Milano.

In particolare il Tribunale di Busto Arsizio ritiene di essere incompetente e che competente debba essere considerato, invece, il tribunale di Milano sulla base delle seguenti argomentazioni:

  • applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 155 del 2012, art. 9, come modificato e interpretato autenticamente dal d.lgs. n. 14 del 2014, art. 8 (c.d. decreto correttivo), che si è espresso per la ininfluenza delle variazioni della geografia giudiziaria sulla competenza dei procedimenti pendenti;
  • rilievo di ufficio della incompetenza territoriale effettuato dal Tribunale di Milano, pur formalmente fondato sull'applicazione del principio di prossimità e sulla partecipazione necessaria del pubblico ministero ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, non risultava in alcun modo giustificato.
La questione

La peculiarità della fattispecie all'esame della Suprema Corte si radica nella circostanza per la quale, rientrando l'amministrazione di sostegno nei procedimenti di volontaria giurisdizione, l'atto con cui l'ufficio giudiziario adito trasmette ex officio la procedura ad altro ufficio ritenuto competente, non è seguito da apposito atto di riassunzione, nei modi e nei tempi di cui all'art. 50 c.p.c., così come espressamente previsto nell'art. 45 c.p.c. disciplinante, per l'appunto, i presupposti applicativi affinché possa essere sollevatoun conflitto di competenza per disposizione del giudice (o d'ufficio).

Pertanto, in sostanza, il quesito di natura processuale scaturente dalla pronuncia in questione è il seguente: la trasmissione ex officio della procedura di amministrazione di sostegno pendente da un ufficio giudiziario ad un altro, con finalità dismissive della propria competenza, legittima l'ufficio che abbia ricevuto gli atti, e che si ritenga a sua volta incompetente, a sollevare conflitto di competenza e a chiedere il relativo regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c., quand'anche il provvedimento con cui sia stata declinata la competenza non sia seguito da riassunzione ex art. 50 c.p.c.?

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte accoglie il ricorso ex art. 45 c.p.c. con cui il Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato d'ufficio il regolamento di competenza.

Nello specifico, i giudici di legittimità, prima dell'esame del merito della questione di competenza in capo ai due diversi uffici giudiziari, si trovano a dover necessariamente rispondere al preminente quesito giuridico suindicato.

In particolare, la Suprema Corte premette che il provvedimento di trasmissione al Tribunale di Busto Arsizio della procedura di amministrazione di sostegno pendente innanzi al Tribunale di Milano, sez. distaccata di Legnano, oggetto del regolamento, costituisce senz'altro una dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di Milano, anche se non seguita dall'atto di riassunzione ex art. 50 c.p.c..

A tale soluzione i giudici di legittimità pervengono richiamando alcuni importanti principi giurisprudenziali elaborati in materia di fallimento (Cass. civ., sez. U., 1 agosto 1994 n. 7149; Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 1999 n.13606).Il Supremo Collegio ritiene, infatti, che i principi cui si è giunti in materia di fallimento riguardino dei casi assolutamente analoghi a quello oggetto di valutazione a cui, quindi, estende il seguente principio: «la dichiarazione, da parte di un primo tribunale, dell'incompetenza per territorio a pronunciare il fallimento di un imprenditore, realizzatosi tramite la trasmissione "ex officio" degli atti di causa ad altro tribunale, legittima quest'ultimo, il quale si ritenga a sua volta incompetente, a sollevare, sia nel caso di procedimento promosso di ufficio o ad istanza del debitore, sia in quello di procedimento promosso ad istanza dei creditori, conflitto di competenza ed a chiedere il relativo regolamento di ufficio e ciò anche nell'ipotesi in cui la trasmissione degli atti non sia stata seguita da riassunzione del processo, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 50 c.p.c., davanti al tribunale indicato come competente».

Dopo aver fornito risposta alla preminente questione di natura processuale la Suprema Corte vaglia la questione di competenza, stabilendo che competente deve ritenersi il Tribunale di Milano atteso che:

  • la previsione contenuta nel d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, art. 8 trova applicazione con riferimento a tutti i procedimenti civili e penali pendenti alla data del 13 settembre 2013 ed anche rispetto alle cause di volontaria giurisdizione;
  • non assume rilievo il favor per il principio di prossimità invocato poiché ne difettano gli elementi concreti che danno conto della necessità di farne applicazione.

Osservazioni

L'ordinanza della Suprema Corte in commento,come detto, esamina il problema dell'ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio non seguito da riassunzione nei modi e nei termini previsti dall'art. 50 c.p.c. e, dunque,sollevato sulla base della semplice trasmissione officiosa degli atti dall'uno (dichiaratosi incompetente) all'altro giudice (ritenuto dal primo competente ma che a sua volta dubiti della propria competenza e la declini).

La pronuncia in esame, per come sarà meglio spiegato infra, si pone sulla stessa linea rispetto ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a casi similari.

Giova premettere come il regolamento di competenza o d'ufficio rinvenga la sua disciplina nell'art. 45 c.p.c.. Esso presuppone un vero e proprio conflitto tra due o più giudici. Ciò si verifica se un giudice si dichiari incompetente ed il giudice successivamente adito, dinanzi al quale la causa è stata riassunta in termini, si ritenga anch'egli incompetente; in questo caso il secondo giudice non può anch'egli dichiararsi incompetente (vi sarebbe un contrasto di giudicati), ma deve chiedere d'ufficio il regolamento. Per completezza si evidenzia come lo stesso si applichi non solo ai conflitti negativi di competenza ma, per costante giurisprudenza, anche ai conflitti positivi (Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2422).Un ulteriore presupposto applicativo, espressamente richiamato dall'art 45 c.p.c., è la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 c.p.c. dinanzi al giudice dichiarato competente, per effetto della quale si realizza la translatio iudicii e la pronuncia di incompetenza del giudice adito per primo conserva piena efficacia. In effetti, la mancata riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente importa l'estinzione del giudizio ed il giudice competente, dinanzi al quale il giudizio sia proposto non incontra alcuna preclusione all'esame della propria competenza, non essendo pertanto legittimato a sollevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c..

Occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità non ritenga la riassunzione del processo un presupposto indefettibile del regolamento di competenza d'ufficio. Infatti il presupposto della riassunzione nei modi e nelle forme di cui all'art. 50 c.p.c. non si applica tutte le volte in cui il giudice competente disponga di poteri di intervento d'ufficio, nel senso che le norme di legge lo abilitino ad una pronuncia d'ufficio in termini di «iniziativa giudiziale del processo» e/o di «iniziativa giudiziale della pronuncia di merito», secondo il disposto dell'art. 2907 c.c. (Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2002 n. 3378).

Ciò premesso in ordine ai presupposti di ammissibilità del conflitto d'ufficio ex art. 45 c.p.c., può dunque comprendersi la peculiarità della questione generata dalla fattispecie concreta al vaglio della Suprema Corte, in cui si riscontra una mera trasmissione d'ufficio della procedura di amministrazione di sostegno da parte di un ufficio giudiziario all'altro, senza alcun atto di riassunzione ex art. 50 c.p.c..

La Suprema Corte, come anticipato, si trova a dover valutare se sia ammissibile un regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c. non seguito da istanza di riassunzione.

La soluzione fornita dai giudici di legittimità si connota per novità per ciò che specificamente attiene alla procedura di amministrazione di sostegno. Infatti, per quanto riguarda l'ambito della volontaria giurisdizione, la Suprema Corte si era già pronunciata in precedenza sulla medesima problematica,seppure in relazione ad altri diversi istituti. In queste ultime occasioni i giudici di legittimità avevano ritenuto ammissibile il conflitto di competenza d'ufficio in mancanza di atto di riassunzione ex art. 50 c.p.c., affermando il principio per cui il regolamento di competenza d'ufficio non costituisce un mezzo di impugnazione, bensì uno strumento volto a sottoporre alla Corte regolatrice l'individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione dell'affare. Lo stesso risulta, pertanto, compatibile con i procedimenti di volontaria giurisdizione sia nei conflitti positivi che in quelli negativi di competenza (cfr. Cass. civ. sez. VI, 4 agosto 2011 n. 16959, fattispecie relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio).

Nell'ordinanza in commento, la Corte regolatrice oltre a fare applicazione implicita del principio appena indicato, menziona e fa propriauna pronuncia dettata in materia di fallimento per un caso del tutto analogo a quello in sottoposto al suo esame. In tale circostanza la Suprema Corte affermava che la dichiarazione, da parte di un primo tribunale, dell'incompetenza per territorio a pronunciare il fallimento di un imprenditore, realizzatosi tramite la trasmissione "ex officio" degli atti di causa ad altro tribunale, legittima quest'ultimo, il quale si ritenga a sua volta incompetente, a sollevare sia nel caso di procedimento promosso di ufficio o ad istanza del debitore, sia in quello di procedimento promosso ad istanza dei creditori, conflitto di competenza ed a chiedere il relativo regolamento di ufficio e ciò anche nell'ipotesi in cui la trasmissione degli atti non sia stata seguita da riassunzione del processo, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 50 c.p.c., davanti al tribunale indicato come competente (Cass. civ., sez. U., 1 agosto 1994 n. 7149; Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 1999 n. 13606).

Per tale via, conclude ribadendo che la mera trasmissione del fascicolo processuale da un ufficio giudiziario ad un altro, con finalità dismissive della propria competenza, legittima l'ufficio che abbia ricevuto gli atti, e che a sua volta si ritenga incompetente, a sollevare conflitto di competenza ed a chiedere il relativo regolamento d'ufficio. Quindi, il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile anche nella procedura di amministrazione di sostegno in assenza di atto di riassunzione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.