Sulla ammissibilità delle pronunce condizionali

Giuseppe Buffone
11 Giugno 2016

Per il principio di economia dei giudizi, sono ammesse nel nostro ordinamento le sentenze nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al determinarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al sopravvenire di un termine o all'adempimento di una controprestazione.

Sono ammissibili le pronunce il cui effetto è condizionato da un evento che deve ancora verificarsi?

Per il principio di economia dei giudizi, sono ammesse nel nostro ordinamento le sentenze nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al determinarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al sopravvenire di un termine o all'adempimento di una controprestazione, in quanto con esse non si pronuncia una condanna da valere per il futuro se e in quanto sia giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento pure attuale di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore il cui avveramento si presenta differito ed incerto, purché il verificarsi di tale circostanza non debba essere il frutto di altri accertamenti di merito da svolgersi in un ulteriore giudizio di cognizione ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione (così, Cass. civ., 13 aprile 2000, n. 4809; Cass. civ., 9 luglio 2009, n. 16135; Trib. Lamezia, 1 marzo 2013). In tempi recenti, la giurisprudenza di merito ha ammesso la ricorrenza di pronunce condizionali anche nell'ipotesi di evento futuro integrato da un visto di regolarità contabile, non dipendente dall'esercizio di discrezionalità amministrativa, ma dalla mera ricognizione di un dato fattuale, ovvero la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto (Trib. Catanzaro, sez. II, sent., 13 ottobre 2015).

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