L'anticipazione ad una delle parti in causa dell'opinione del CTU comporta la nullità della consulenza?

Vito Amendolagine
11 Giugno 2016

Non è nulla la consulenza in cui CTU abbia manifestato anticipatamente il parere ad una o più parti in causa.

L'anticipazione del parere espresso verbalmente dal Consulente Tecnico d'Ufficio ad una delle parti in causa comporta la nullità della relazione successivamente depositata dallo stesso ausiliario del giudice?

La risposta al suddetto quesito è negativa. Infatti, sebbene il CTU non solo deve essere imparziale ma deve anche apparire tale, evitando di assumere atteggiamenti che possano suscitare il dubbio che il consulente del Giudice possa simpatizzare per una delle parti in causa, ciò non comporta la nullità della consulenza nel caso in cui vi sia stata da parte del medesimo CTU l'anticipata manifestazione del parere ad una o più parti in causa.

Al riguardo, la posizione della giurisprudenza - sebbene ormai risalente nel tempo Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 1971, n. 3691 - ha infatti ritenuto che tale comportamento posto in essere dal CTU, pur costituendo un'irregolarità che comunque non è di per sé sufficiente ad integrare una causa di ricusazione, non dà luogo alla nullità della consulenza successivamente comunicata alle stesse parti, neppure nell'eventualità che il medesimo CTU concluda in senso difforme dal parere originariamente espresso.

Pertanto, ove sussista il dubbio circa l'imparzialità del CTU, la parte interessata può fare valere le proprie ragioni esclusivamente utilizzando lo strumento della ricusazione del medesimo CTU nel termine di cui all'art. 192 c.p.c. (Cass. civ., sez. lav., 6 giugno 2014, n. 12822), atteso che l'attendibilità del consulente, sotto il profilo della sua affidabilità personale - nel senso che ad esempio, non è affidabile chi dice una cosa e ne scrive una diversa, indipendentemente da quale sia la versione corretta - può assumere rilevanza soltanto come sintomo della carenza d'imparzialità dell'ausiliario, quale aspetto che se incidente sull'attività espletata in modo particolarmente fuorviante, può essere fatto valere tramite l'istituto della ricusazione (Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2014, n. 8406).