Quali conseguenze nel processo civile per il tardivo deposito della relazione del CTU che non ha chiesto una proroga del termine?

Vito Amendolagine
11 Giugno 2016

La parte interessata al deposito della relazione può depositare in cancelleria un'istanza in cui si chiede al giudice di sollecitare il deposito della relazione al CTU.

Nel processo civile cosa comporta l'omesso deposito della relazione da parte del CTU che non ha chiesto una proroga del termine?

L'art. 195 c.p.c. attualmente prevede un doppio termine: il primo è quello entro cui il CTU deve depositare la relazione in cancelleria, il secondo è, invece, quello entro il quale le parti possono depositare le rispettive osservazioni alle risultanze peritali.

Pertanto, in caso di inosservanza del primo termine, la parte interessata al deposito della relazione può depositare in cancelleria un'istanza in cui si chiede al giudice di sollecitare il deposito della relazione al CTU (Trib. Bari, sez. III, 1 febbraio 2016, inedita), alla luce della considerazione che nell'attuale contesto normativo l'unica conseguenza del ritardo della relazione peritale può riflettersi sulla determinazione del compenso.

Infatti, poichè nel processo civile il termine di deposito della consulenza tecnica preventiva ha carattere ordinatorio, la sua inosservanza non dà luogo a nullità ed il giudice può consentire il deposito della relazione anche dopo la scadenza del termine stesso (Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2014, n. 8406; Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2014, n. 6195).

Nell'ipotesi in cui vi sia un concreto pregiudizio del diritto di difesa, per non avere potuto la parte interessata apprezzare i contenuti della consulenza depositata dal CTU in ritardo e così non avendo potuto apprestare le eventuali repliche tecniche all'elaborato dello stesso consulente, è possibile chiedere al giudice un termine ad hoc per consentire l'espletamento di tale attività difensiva.

In ogni caso, va altresì considerato che laddove ne ricorrano i presupposti, l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza successiva al deposito, nella quale il giudice nella quale il giudice abbia rinviato la causa per consentire l'esame della relazione, dal momento che la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto della relazione (Cass. civ., sez. VI, ord., 14 marzo 2014, n. 5995).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.