Azione di rivendicazione e regime della prova in sede fallimentare

11 Giugno 2016

La necessità della cosiddetta doppia prova si rinviene anche nelle azioni di rivendicazione dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento ai sensi dell'art. 103 l. fall.

Il regime della cosiddetta doppia prova, previsto dall'art. 621 c.p.c., si applica anche in sede fallimentare in occasione dell'esperimento dell'azione di rivendicazione ?

La necessità della cosiddetta doppia prova si rinviene anche nelle azioni di rivendicazione dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento ai sensi dell'art. 103 l. fall., avendo tale procedimento la stessa natura e le stesse caratteristiche dell'opposizione di terzo all'esecuzione; in tal senso si è espressa la giurisprudenza pressoché costantemente, secondo la quale «poiché la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli artt. 619 c.p.c. e ss.

Di conseguenza il terzo, il quale rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di avere acquistato in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, trovando applicazione l'art. 621 c.p.c., che esclude che il terzo opponente possa provare con testimoni il proprio diritto sui beni pignorati nell'azienda o nella casa del debitore, consentendo di fornire la prova tramite testimoni nel solo caso in cui l'esercizio del diritto stesso sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.» (Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2004, n. 12684, in Mass. Giur. It., 2004).

Successivamente il legislatore, facendo proprio l'orientamento dominante, ha modificato l'art. 103 l. fall., prevedendo la diretta applicazione dell'art. 621 c.p.c. anche in materia fallimentare, con ciò avvalorando questo orientamento.

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