L'acquiescenza nel progetto di stato passivo
11 Giugno 2016
La mancata proposizione di osservazioni da parte del creditore costituisce acquiescenza al progetto di stato passivo del curatore ?
La condotta inerte del creditore non costituisce acquiescenza al progetto, e non comporta quindi decadenza dalla possibilità di proporre opposizione avverso il medesimo, per almeno due ordini di ragioni: a) l'art. 329 c.p.c. non può trovare applicazione rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso; b) l'art. 95, comma 2, l. fall., prevede per i creditori la mera “possibilità” di esaminare il progetto. Su di essi, quindi, non grava alcun onere di replica entro la prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo, atteso che tale termine non è finalizzato alla definitiva ricostruzione e individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione. Tale conclusione trova sostegno anche nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., 10 aprile 2012, n. 5659).
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