Notifica dell'atto introduttivo della fase di merito delle opposizioni esecutive

11 Giugno 2016

Parte della giurisprudenza di legittimità non ritiene invocabile, per la notifica delle opposizioni esecutive, l'art. 489 c.p.c.

È valida la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito effettuata presso il domicilio eletto dalla parte nella precedente fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione?

La risposta al seguente quesito potrebbe non essere agevole alla luce di quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che non ritiene invocabile, per la notifica delle opposizioni esecutive, l'art. 489 c.p.c. e, dunque, l'elezione di domicilio compiuta dai creditori pignoranti e da quelli intervenuti ai fini del procedimento esecutivo (Cass. civ., sez. III, sent., 8 luglio 2010 n. 16128). In effetti, sulla scorta di tale orientamento v'è chi ritiene che anche gli atti introduttivi della causa di merito delle opposizioni esecutive (tanto la citazione quanto il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza) debbano essere notificati ai sensi degli artt. 138 e ss. c.p.c..

Ciononostante la risposta al quesito suindicato deve essere affermativa.

In effetti l'orientamento suindicato fa generico riferimento alle opposizioni esecutive senza tenere conto del fatto che tali opposizioni hanno una struttura bifasica (fase necessaria sommaria dinanzi al G.E. e eventuale fase di merito). Pertanto, se tale orientamento è sicuramente applicabile alla proposizione delle opposizioni esecutive nella loro necessaria fase iniziale di tipo sommario, ciò non può essere automaticamente ritenuto anche per l'eventuale e successiva fase di merito; per valutare la validità del procedimento notificatorio per mezzo del quale la successiva ed eventuale fase di merito si incardina non può non tenersi conto dell'elezione di domicilio operata dalla parte nella fase necessaria di tipo sommario.

Tant'è vero che la giurisprudenza di legittimità ha di recente e in più occasioni affermato che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dagli artt. 618 c.p.c. e 185 disp. att. c.p.c. (nel testo modificato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52), sebbene distinto in due fasi, presenta struttura unitaria, stante il collegamento tra la fase, eventuale, di merito e quella sommaria, di talché la procura rilasciata al difensore per l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione deve intendersi conferita anche per il successivo giudizio di merito, in mancanza di una diversa esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria(cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 20 aprile 2015 n. 7997; Cass. civ., sez. III, sent., 9 aprile 2015 n. 7117). In effetti, a detta della giurisprudenza richiamata, il carattere unitario del giudizio fa sì che la presunzione di cui all'art. 83 c.p.c., u.c. («la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa una volontà diversa») non abbia ragion d'essere nelle opposizioni esecutive.

Da ciò consegue che:

  • la procura, rilasciata al difensore per l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione, è da intendersi conferita anche per il successivo eventuale giudizio di merito, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria;
  • l'atto introduttivo del giudizio di merito, che segue la fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che ne limiti la validità alla prima fase.

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