Legittimazione all'appello dell'interventore ad adiuvandum

11 Giugno 2016

È controversa la possibilità per il soggetto intervenuto ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c di proporre appello.

L'interventore ex art.105, comma 2, c.p.c è legittimato a proporre impugnazione?

È controversa la possibilità per il soggetto intervenuto ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c di proporre appello.

La giurisprudenza prevalente è incline a negare detto potere in capo all'interventore adesivo dipendente, allorchè la parte adiuvata abbia fatto acquiescenza (Cass. civ., 10 agosto 2007, n. 17644; Cass. civ., sez. U.,17 aprile 2012, n. 5992) argomentando dal fatto che il predetto non è titolare del rapporto giuridico litigioso e riveste soltanto il ruolo di parte accessoria (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico).

Da questo deriva l'inammissibilità dell'impugnazione del terzo, ove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione, ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole.

Tuttavia , se una delle parti del rapporto dedotto in lite propone gravame, il terzo intervenuto adesivamente in primo grado sarà parte necessaria del nuovo grado di giudizio, in quanto la causa dovrà considerarsi inscindibile nei suoi confronti e si applicherà la disciplina dell'art. 331 c.p.c e l'integrazione del contraddittorio ivi prevista.

Si configura – come ha ritenuto la giurisprudenza (Cass. civ., sez. II, 6 maggio 2015 n. 9150) un «litisconsorzio necessario processuale» e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore che è pertanto legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art.334 c.p.c, anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di impugnazione.

La giurisprudenza più recente parte dal presupposto che la condizione prima della legittimazione all'impugnazione è costituita dalla qualità di parte del giudizio conclusosi con la decisione impugnata e parti sono coloro tra i quali risulta emesso il provvedimento giurisdizionale. Tende poi a riconoscere l'ammissibilità del gravame proposto dall'intervenuto sul rilievo che, ai fini della legittimazione ad impugnare, è sufficiente, oltre alla soccombenza, la mera assunzione formale della veste di parte primaria nel precedente grado di giudizio, onde l'interveniente volontario in primo grado assuma nel giudizio di gravame la sopra indicata qualità e sia, quindi, legittimato a proporre appello, vuoi che le sue istanze siano state respinte o vi sia omissione di pronuncia, vuoi che sia stata negata dalla sentenza di primo grado la legittimazione all'intervento (Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2015 n. 1671).

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